Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 19 maggio 1988, n. 25.

Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale Parco Burcina - Felice Piacenza.

(B.U. 25 maggio 1988, n. 21)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Art. 1.
(Finalita')

1. La presente legge disciplina le modalita' di utilizzo e di fruizione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina-Felice Piacenza, istituita con legge regionale 24 aprile 1980, n. 29, cosi' come modificata ed integrata con legge regionale 28 marzo 1985, n. 27.

Art. 2.
(Accesso alla Riserva naturale e circolazione con mezzi motorizzati)

1. L'accesso pedonale alla Riserva naturale e' libero e consentito tutti i giorni senza limite di orario: la circolazione pedonale e' limitata ai percorsi appositamente indicati e segnalati.
2. E' sempre vietato l'accesso nei luoghi e negli edifici non aperti al pubblico e non appositamente segnalati.
3. La circolazione con mezzi motorizzati e' regolamentata con apposita ordinanza del Sindaco del Comune di Biella.
4. Durante i periodi di chiusura dei cancelli il transito e' consentito esclusivamente ai possessori dei permessi di circolazione rilasciati dal Comune di Biella, sentito il parere del Direttore della Riserva naturale: i permessi di circolazione non sono dovuti per i mezzi di servizio delle pubbliche Amministrazioni.
5. La velocita' massima consentita all'interno della Riserva naturale e' di 15 chilometri orari.
6. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 3.
(Abbandono piccoli rifiuti)

1. E' vietato l'abbandono, anche temporaneo di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e/o bevande e da pic-nic e di carta e rifiuti di altro genere al di fuori degli appositi contenitori.
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.
3. La sanzione di cui al comma precedente e' raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.

Art. 4.
(Accensione fuochi)

1. L'accensione di fuochi e' vietata in qualsiasi periodo dell'anno.
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.

Art. 5.
(Abbruciamenti)

1. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali e' consentito unicamente quando la distanza dal bosco superi i 100 metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale, ed a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidita' atmosferica ed in assenza di vento.
2. Durante l'abbruciamento e' fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

Art. 6.
(Raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco)

1. La raccolta dei funghi epigei e dei prodotti del sottobosco e' consentita esclusivamente nei giorni di martedi' e venerdi' ed e' regolamentata nei modi e nei tempi di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.
2. La raccolta delle castagne non e' consentita ai visitatori nelle aree di proprieta' o conduzione privata, ma esclusivamente in quelle di proprieta' comunale appositamente segnalate.
3. Le violazioni alla norma di cui al comma 1 del presente articolo comportano le sanzioni previste dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, e successive modificazioni.
4. Le violazioni alla norma di cui al comma 2 del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 7.
(Tutela della flora)

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento (anche mediante calpestio dei prati coltivati appositamente segnalati o attraverso la pratica dello sci d'erba) o la detenzione della flora erbacea ed arbustiva, anche solo di parti di essa, sono sempre vietati.
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole o selvicolturali.
3. Le violazioni alla norma di cui al comma 1 del presente articolo, quando trattasi di flora erbacea ed arbustiva non compresa negli elenchi di cui all'art. 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000; qualora trattasi di flora erbacea ed arbustiva compresa negli elenchi di cui all'art. 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, si applicano le sanzioni previste all'art. 38 sub g), della legge medesima, cosi' come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 21 giugno 1984, n. 29, pari a L. 20.000 piu' L. 5.000 per ogni esemplare raccolto.

Art. 8.
(Raccolta della fauna minore)

1. La raccolta, la cattura, l'asportazione e l'uccisione volontaria di molluschi, di anfibi, di rettili e di insetti di qualsiasi ordine e specie sono sempre vietati.
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole e selvicolturali, nonche' l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.
3. Le violazioni alle norme di cui al precedente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 9.
(Uso di fitofarmaci)

1. L'uso di fitofarmaci deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione della Riserva naturale, sentita l'apposita struttura dell'U.S.L..
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 10.
(Introduzione di animali)

1. L'introduzione di animali di qualsiasi specie, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, e' vietata.
2. E' consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, purche' al guinzaglio e sulle strade e sui sentieri.
3. Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai commi precedenti gli animali domestici di proprieta' degli abitanti all'interno della Riserva naturale.
4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 11.
(Danneggiamenti)

1. Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi della Riserva naturale comporta la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 oltre alla facolta' del Comune di Biella di rivalersi dei danni subiti.
2. Eventuali danneggiamenti fortuiti conseguenti ad operazioni agricole e selvicolturali non sono soggetti a sanzioni.

Art. 12.
(Disturbo alla quiete naturale)

1. L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonche' giradischi, mangianastri e simili e' vietato.
2. E' sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso e quelli ubicati presso le abitazioni private.
3. Le violazioni alla norma di cui al comma 1. del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 13.
(Esercizio della pesca)

1. L'esercizio della pesca nei corsi d'acqua scorrenti all'interno della Riserva naturale e' vietato.
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.

Art. 14.
(Campeggio)

1. All'interno della Riserva naturale e' vietata qualsiasi forma di campeggio, anche temporaneo.
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 15.
(Commercio ambulante)

1. E' vietato il commercio ambulante di qualsiasi genere, fatto salvo quello regolarmente autorizzato dalla Direzione della Riserva naturale e dai Comuni di Biella e di Pollone.
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 16.
(Pascolo degli animali)

1. Il pascolo del bestiame di qualsiasi specie e' vietato.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma e' consentito il pascolo sotto il controllo dei titolari di regolari contratti d'affitto dal 21 marzo al 25 novembre: i titolari dei contratti d'affitto hanno l'obbligo di sorvegliare il bestiame, al fine di impedire il danneggiamento di alberi e di arbusti, di evitare l'eccessivo carico di bestiame (limitato ad un massimo di un capo per ogni ettaro in 8 mesi), di evitare il degrado del pascolo.
3. Le violazioni alla norma di cui al comma 1 del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 4.000 a L. 40.000 per ogni capo di bestiame; le violazioni alla norma di cui al comma 2 comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 oltre al ritiro definitivo della concessione.

Art. 17.
(Attraversamento con mandrie di bestiame)

1. L'attraversamento con mandrie di bestiame e' consentito esclusivamente ai residenti e puo' avvenire unicamente lungo le strade carrozzabili evitando sbandamenti dai quali possano derivare danni alla vegetazione ed alle proprieta' limitrofe.
2. L'attraversamento deve avvenire esclusivamente nelle ore diurne e nel piu' breve tempo possibile.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ogni capo di bestiame.

Art. 18.
(Deroghe)

1. Il Comune di Biella puo' sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici, tecnici e connessi alle funzioni di vigilanza, purche' non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi e Autorita'.
Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.
2. Le autorizzazioni in deroga debbono essere esibite, a richiesta, al personale di vigilanza.
3. Il personale della Riserva naturale puo' agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le indicazioni ed i programmi del Consiglio Comunale.

Art. 19.
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza addetto alla Riserva naturale ed ai soggetti di cui all'art. 10 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29, previa convenzione con il Comune di Biella.

Art. 20.
(Procedure)

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.
2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1988 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni, di cui al precedente articolo 11, saranno introitate nel bilancio della Riserva naturale per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.
4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.