Legge regionale 14 aprile 1988, n. 20. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 gennaio 1988, n. 4 'Determinazione delle modalita' di corresponsione dei compensi ai componenti le Commissioni di esame e di selezione presso le scuole per operatori sanitari, nonche' negli esami di valutazione dei corsi di aggiornamento per i dipendenti delle UU.SS.SS.LL. '. (B.U. 20 aprile 1988, n. 16) 1. Il titolo della legge regionale 19 gennaio 1988, n. 4, e' cosi' modificato: "Determinazione delle modalita' di corresponsione dei compensi ai componenti le Commissioni di esame e di selezione presso le scuole per operatori sanitari e socio-assistenziali, nonche' negli esami di valutazione dei corsi di aggiornamento per i dipendenti delle UU.SS.SS.LL.". 1. Il 1° comma dell'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1988, n. 4, e' cosi' modificato:
1. All'art. 5 della legge regionale 19 gennaio 1988, n. 4, e' aggiunto il seguente 2° comma:
1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, 6° comma, dello Statuto regionale.
"Ai componenti ed al segretario delle Commissioni istituite per gli esami finali, di passaggio e di selezione nei corsi di base per operatori sanitari e socio-assistenziali, attivati presso le UU.SS.SS.LL. della Regione, ai sensi degli articoli 21 della L.R. 25 febbraio 1980, nn. 8 e 26 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20, e' corrisposto, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza di L. 50.000".
2. L'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1988, n 4 e' cosi' modificato:
"I compensi di cui al 1° comma del presente articolo sono attribuiti altresi' ai componenti esterni delle Commissioni nelle scuole gestite da privati".
"La copertura delle spese relative ai corsi per operatori socio-assistenziali istituiti dalle UU.SS.SS.LL. e' assicurata con i finanziamenti di cui all'art. 28 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20".