Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 14 aprile 1988, n. 20.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 gennaio 1988, n. 4 'Determinazione delle modalita' di corresponsione dei compensi ai componenti le Commissioni di esame e di selezione presso le scuole per operatori sanitari, nonche' negli esami di valutazione dei corsi di aggiornamento per i dipendenti delle UU.SS.SS.LL. '.

(B.U. 20 aprile 1988, n. 16)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

1. Il titolo della legge regionale 19 gennaio 1988, n. 4, e' cosi' modificato: "Determinazione delle modalita' di corresponsione dei compensi ai componenti le Commissioni di esame e di selezione presso le scuole per operatori sanitari e socio-assistenziali, nonche' negli esami di valutazione dei corsi di aggiornamento per i dipendenti delle UU.SS.SS.LL.".

Art. 2.

1. Il 1° comma dell'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1988, n. 4, e' cosi' modificato:
"Ai componenti ed al segretario delle Commissioni istituite per gli esami finali, di passaggio e di selezione nei corsi di base per operatori sanitari e socio-assistenziali, attivati presso le UU.SS.SS.LL. della Regione, ai sensi degli articoli 21 della L.R. 25 febbraio 1980, nn. 8 e 26 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20, e' corrisposto, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza di L. 50.000".
2. L'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1988, n 4 e' cosi' modificato:
"I compensi di cui al 1° comma del presente articolo sono attribuiti altresi' ai componenti esterni delle Commissioni nelle scuole gestite da privati".

Art. 3.

1. All'art. 5 della legge regionale 19 gennaio 1988, n. 4, e' aggiunto il seguente 2° comma:
"La copertura delle spese relative ai corsi per operatori socio-assistenziali istituiti dalle UU.SS.SS.LL. e' assicurata con i finanziamenti di cui all'art. 28 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20".

Art. 4.

1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, 6° comma, dello Statuto regionale.