Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6.

Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attivita' dell'Amministrazione Regionale.

(B.U. 3 febbraio 1988, n. 5)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Art. 1.
(Ambito della legge)

1. La Regione, nel rispetto delle proprie competenze legislative ed amministrative, puo' avvalersi di consulenze, conferire incarichi e richiedere pareri a persone ed Enti estranei all'Amministrazione:
a) per lo studio e la ricerca in ordine a problemi di particolare rilievo scientifico, economico, tecnico, organizzativo e legislativo;
b) per la soluzione di problemi e l'apprestamento di progetti richiedenti specifiche competenze professionali;
c) per l'esplicazione a tempo limitato di funzioni ad alta specializzazione;
a condizione che la professionalita' richiesta non consenta di utilizzare il personale regionale ovvero che l'urgenza dell'espletamento della collaborazione e l'assenza di personale in possesso dei requisiti di professionalita' necessari all'espletamento della stessa non consenta l'assunzione di nuovo personale mediante pubblico concorso, ovvero ancora quando il personale regionale in possesso della professionalita' richiesta sia impegnato in attivita' non altrimenti espletabili.
2. Non possono essere affidati incarichi per le collaborazioni di cui all'art. 2:
a) a persone che siano in conflitto di interesse con l'Amministrazione Regionale;
b) a chi abbia in corso incarichi professionali comportanti conflitti di interesse con la Regione nella specifica materia;
c) a parenti o affini entro il terzo grado di amministratori regionali;
d) ai membri degli Organi regionali di controllo e della Commissione di controllo sugli atti della Regione;
e) ad ex dipendenti di Amministrazioni pubbliche, collocati a riposo con applicazione dei benefici previsti dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;
f) ad ex dipendenti regionali che non siano stati collocati a riposo per raggiunti limiti di servizio o di eta', prima che sia trascorso un anno dalla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Piemonte.

Art. 2.
(Forme della collaborazione)

1. Le modalita' di espletamento della collaborazione richiesta a persone ed Enti estranei all'Amministrazione Regionale possono essere configurate esclusivamente in una delle seguenti forme:
1) "progettazioni", sia tecniche che economiche;
2) "consulenze", su argomenti specifici;
3) "ricerche", su temi, argomenti e problemi specifici;
4) "incarichi" a tempo limitato, in relazione alla realizzazione di obiettivi specifici o per periodi di tempo non superiori a tre esercizi finanziari.

Art. 3.
(Disposizioni generali)

1. Le deliberazioni relative alle collaborazioni di cui agli articoli precedenti sono adottate dalla Giunta Regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo espressamente previsti, sentiti i responsabili di settore interessati.
2. I suddetti stanziamenti sono fissati in sede di formulazione del bilancio annuale sulla base di piani previsionali predisposti ed approvati, sentita la Commissione Programmazione e Bilancio, dalla Giunta Regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
3. I piani previsionali di cui al precedente comma dovranno essere rapportati a periodi almeno annuali ed indicare le linee essenziali ed il programma delle collaborazioni da affidare per almeno il 70% degli stanziamenti da inserire nel bilancio.
4. Il programma delle collaborazioni di cui al comma precedente, prima dell'approvazione da parte della Giunta Regionale, e' discusso con le Organizzazioni Sindacali, unitamente ai risultati delle collaborazioni affidate nell'anno precedente, al fine di verificarne l'impatto con l'organizzazione del lavoro delle strutture regionali aventi competenza nelle materie oggetto delle collaborazioni medesime.
5. Nelle deliberazioni di cui al 1° comma debbono essere determinati:
1) le specifiche ragioni in merito alla necessita' del conferimento della collaborazione;
2) l'oggetto della collaborazione;
3) le condizioni, le modalita' ed i termini temporali per l'espletamento della stessa;
4) la forma con la quale ne saranno resi pubblici i risultati;
5) le modalita' di pagamento;
6) il relativo onere e la spesa da impegnarsi;
7) gli elementi essenziali della convenzione da stipularsi, il cui schema in ogni caso prevedera' dettagliatamente e compiutamente il programma di svolgimento delle prestazioni oggetto della medesima, nonche' la facolta' dell'Amministrazione di recedere dal contratto qualora circostanze sopravvenute facciano venir meno la necessita' della collaborazione.
6. Le deliberazioni di cui al 1° comma dovranno essere corredate da un dettagliato "curriculum vitae" della persona ovvero da una descrizione dell'oggetto sociale e delle principali attivita' realizzate dalla Societa' o Ente cui si voglia affidare la collaborazione, nel quale dovranno essere evidenziate le peculiari competenze ed esperienze tecnico-professionali.
7. Quando la collaborazione si configuri in una delle forme di cui al precedente art. 2, nn. 1, 2 e 3, il contratto deve stabilire in quale forma il soggetto incaricato della medesima deve rassegnare all'Amministrazione committente il risultato delle proprie prestazioni.
8. Nell'affidamento delle collaborazioni di cui alla presente legge l'Amministrazione Regionale, in relazione al tipo di prestazione richiesta, alla professionalita' necessaria ad all'eventuale urgenza di conseguire i risultati, potra' avvalersi di:
a) Enti strumentali della Regione e Societa' a prevalente partecipazione regionale;
b) Universita' e Politecnico;
c) Enti ed Istituti scientifici di natura pubblica;
d) Enti e Organismi, anche privati, di ricerca o di progettazione specializzati;
e) esperti o professionisti di notoria esperienza ed elevata capacita' professionale, iscritti in Albi Professionali laddove necessario per lo svolgimento della collaborazione, da incaricarsi individualmente o collegialmente.
9. L'Amministrazione non puo' procedere all'affidamento di collaborazioni a dipendenti di Enti pubblici se non dopo aver acquisito l'assenso scritto dell'Ente di appartenenza dei medesimi, al quale dovranno essere preventivamente comunicati l'oggetto della collaborazione, nonche' le condizioni e le modalita' ed i termini temporali per l'espletamento della stessa.

Art. 4.
(Progettazioni)

1. Le progettazioni possono riguardare sia la redazione di progetti di opere pubbliche di competenza della Regione, o per le quali la Regione assuma le vesti di stazione appaltante per conto di altri Enti pubblici, sia la stesura di perizie tecniche, sia la definizione di programmi e progetti di natura economico-finanziaria, organizzativa, paesaggistica, urbanistica e piu' in generale di riassetto territoriale, comunque di competenza regionale.
2. Gli incarichi per lo svolgimento delle progettazioni di cui al precedente comma saranno affidati ad esperti iscritti in Albi Professionali o in possesso di peculiari e notorie competenze professionali ovvero a Societa' o Enti in possesso di specifica competenza in materia.

Art. 5.
(Consulenze)

1. Le consulenze sono lo strumento di cui la Regione si avvale per lo studio di singoli e specifici problemi di interesse regionale, la cui complessita' presupponga la necessita' di avvalersi di esperti particolarmente qualificati e specializzati, nonche' in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze professionali non riscontrabili tra il personale regionale.

Art. 6.
(Ricerche)

1. La ricerca e' affidata dall'Amministrazione ad Enti, Istituti ed esperti, aventi particolari ed elevate conoscenze tecniche, ogni qualvolta occorra procedere allo studio approfondito di tematiche o di settori di attivita' per i quali sia necessario disporre di dati tecnici, di analisi specialistiche, di informazioni, di riscontri puntuali, di verifiche e controlli o di altri elementi non utilmente ottenibili con altro mezzo.
2. Nella deliberazione di affidamento della ricerca e nella relativa convenzione, oltre alla definizione dei rapporti fra il ricercatore e l'Amministrazione committente in ordine alla utilizzazione dei risultati della ricerca stessa, anche sotto il profilo dei diritti di autore, dovranno essere specificatamente disciplinate le modalita' di coordinamento fra l'attivita' del ricercatore e quella delle strutture regionali cui tale forma di collaborazione e' di supporto o connessa.

Art. 7.
(Incarichi)

1. Per lo svolgimento di funzioni che richiedono elevata qualificazione e per l'esplicazione straordinaria o a tempo limitato di mansioni specializzate, e' ammesso, ai sensi dell'art. 81, 5° comma, dello Statuto della Regione Piemonte, il conferimento di incarichi a persone estranee all'Amministrazione in possesso di peculiari, notorie e comprovate esperienze e competenze professionali, la cui durata non puo' eccedere i tre esercizi finanziari.
2. Il provvedimento di conferimento dell'incarico viene adottato dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Programmazione e Bilancio.
3. L'espletamento delle funzioni oggetto dell'incarico dovra' consentire, oltre che il raggiungimento degli specifici obiettivi individuati nell'atto deliberativo di cui al comma precedente, anche l'aggiornamento professionale ed un maggiore arricchimento delle capacita' professionali del personale regionale.
4. A tale fine il destinatario dell'incarico dovra' svolgere il medesimo in stretto raccordo con le strutture regionali alle cui attribuzioni sono connesse le materie oggetto dell'incarico e garantire una presenza presso le medesime la cui entita' e le cui modalita' saranno stabilite nella deliberazione di affidamento e nella relativa convenzione.

Art. 8.
(Compensi)

1. I compensi per le collaborazioni di cui alla presente legge devono essere stabiliti sulla base delle tariffe professionali vigenti per le attivita' oggetto dell'incarico o per quelle piu' affini oppure sulla base delle tariffe normalmente praticate da Enti, Istituti ed Organismi di cui all'8° comma del precedente art. 3; in mancanza delle predette tariffe i compensi sono commisurati all'oggettiva entita' della prestazione.

Art. 9.
(Informazione)

1. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, entro 15 giorni dalla loro adozione, danno comunicazione in seduta del Consiglio Regionale delle deliberazioni relative a collaborazioni previste dalla presente legge e dagli stessi adottate.
2. La Giunta Regionale, preventivamente alla loro adozione, da' informazione alle Organizzazioni Sindacali delle deliberazioni relative alle collaborazioni previste dalla presente legge.
3. La Giunta Regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione delle collaborazioni a carattere pluriennale.

Art. 10.
(Collaborazioni istituzionali)

1. La Regione, nel quadro dei rapporti istituzionali con gli altri Enti o Istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, con gli Enti strumentali regionali e con le Societa' a prevalente partecipazione regionale, puo' attuare collaborazioni anche poliennali a fini di studio, ricerca, progettazione e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attivita' ed iniziative di promozione scientifica ed applicativa in settori di rispettiva competenza, sia partecipando alla costituzione di entita' giuridiche apposite volte a realizzare forme di intervento nuove nei settori della ricerca e delle sue applicazioni operative.
2. I piani di collaborazione fra l'Amministrazione e tali Enti sono adottati dalla Giunta Regionale nel rispetto degli obiettivi con il Piano Regionale di Sviluppo.
3. Nei provvedimenti di attribuzione degli incarichi o di approvazione delle collaborazioni verranno definite le modalita' di partecipazione della Regione ai costi delle ricerche ed iniziative, in relazione sia agli obiettivi finalizzati delle stesse sia ai benefici indotti che ciascun Ente partecipante potra' trarre dalla collaborazione da realizzare.

Art. 11.
(Oneri finanziari)

1. Le spese relative alle collaborazioni di cui alla presente legge sono imputate esclusivamente all'interno dell'area di attivita', in capitoli successivi aventi le seguenti denominazioni:
1) spese per progettazioni tecniche, economico-finanziarie, organizzative, paesaggistiche, urbanistiche e di riassetto territoriale e per la stesura di perizie tecniche;
2) spese per consulenze per lo studio di specifici problemi di interesse regionale;
3) spese per ricerche;
4) spese per collaborazioni istituzionali con Enti e Istituti pubblici, con gli Enti strumentali della Regione e con le Societa' a prevalente partecipazione regionale;
5) spese per incarichi per lo svolgimento di funzioni richiedenti elevata qualificazione o per l'esplicazione straordianaria di mansioni specializzate.
Gli stanziamenti annuali dei capitoli suddetti sono stabiliti in base ai piani previsionali di cui al precedente art. 2.
2. E' fatto divieto di utilizzare, per il pagamento di somme ai titoli di cui sopra, altri capitoli di spesa se non per espressa disposizione legislativa.

Art. 12.
(Norma finale)

1. La legge regionale del 6 novembre 1978, n. 65, e' abrogata, come qualsiasi altra norma regionale incompatibile con la presente legge.
2. Sono altresi' abrogate la legge regionale del 29 dicembre 1981, n. 54 e la lettera f) dell'art. 31, 1° comma, della legge regionale del 23 dicembre 1984, n. 8.
3. Costituendo la presente legge disciplina generale della materia ogni deroga legislativa alla stessa va assunta in modo espresso.