Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 19 gennaio 1988, n. 3.

Modifica della L.R. 17 luglio 1986, n. 27 'Definizione delle modalita' di corresponsione dei compensi ai componenti le Commissioni di concorso nelle Unita' Socio Sanitarie Locali '.

(B.U. 27 gennaio 1988, n. 4)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

Fino alla emanazione del decreto interministeriale previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Ministero della Sanita' 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, ai componenti ed ai segretari delle Commissioni esaminatrici di concorsi e delle selezioni per l'assunzione del personale delle Unita' Socio Sanitarie Locali, espletati successivamente all'entrata in vigore della legge 20 maggio 1985, n. 207, sono dovuti i seguenti compensi lordi:
a) L. 600.000 per i concorsi a posti di personale laureato di posizione funzionale apicale;
b) L. 500.000 per i concorsi a posti di personale laureato esclusi quelli della posizione funzionale apicale;
c) L. 400.000 per i concorsi a posti di personale non laureato esclusi quelli di cui alla successiva lettera d);
d) L. 300.000 per i concorsi a posti di personale addetto a mansioni elementari.
Quando i candidati presenti alla prima prova di esame siano in numero superiore a cento, ma inferiore a duecento, i compensi di cui al precedente comma sono integrati con un ulteriore assegno di L. 100.000; quando siano superiori a duecento, ma inferiori a trecento, l'assegno integrativo e' di L. 200.000; quando superino comunque le trecento unita', l'assegno integrativo e' di L. 300.000.
In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle Commissioni, il compenso cosi' come determinato ai precedenti commi, e' corrisposto al sostituto in misura proporzionale al numero delle sedute a cui ha partecipato.
Ai componenti, nonche' ai segretari delle Commissioni indicate nella presente legge, spettano altresi', se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta, secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Le presenti indennita' sono forfettarie della prestazione resa e quindi non si da' in ogni caso luogo al pagamento di eventuali ore di lavoro straordinario.
Ai membri delle Commissioni di concorso e' data la facolta' di fruire del servizio di mensa previsto dalla Unita' Socio Sanitaria Locale per i propri dipendenti ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 e con le stesse modalita' e costi.

Art. 2.

Nel periodo transitorio previsto dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, le spese derivanti dall'espletamento delle procedure concorsuali sono liquidate dalle Unita' Socio Sanitarie Locali che hanno bandito il concorso e fanno carico ai rispettivi bilanci.

Art. 3.

Gli artt. 1 e 2 della legge regionale 17 luglio 1986, n. 27, sono abrogati.

Art. 4.

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 45, 6° comma dello Statuto regionale.