Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 4 gennaio 1988, n. 1.

Concessione di contributo per l'immediato ripristino a seguito di gravi calamita' atmosferiche di infrastrutture agricole.

(B.U. 13 gennaio 1988, n. 2)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.
(Pronto intervento infrastrutture agricole)

La Regione puo' concedere contributi alle Comunita' Montane per le zone montane ed alle Province per le altre zone per l'esecuzione di lavori di ripristino di infrastrutture agricole danneggiate da gravi calamita' atmosferiche nel caso di urgenza ed indifferibilita' dei lavori per consentire la continuazione dell'esercizio delle infrastrutture stesse.
La Giunta Regionale, previa la dichiarazione di calamita' grave di cui all'art. 9 della L.R. 29 giugno 1978, n. 38:
- riconosce l'urgenza ed indifferibilita' dei lavori di ripristino;
- riconosce la spesa dei lavori sulla base di apposite richieste avanzate dagli Enti interessati e liquida, previa comunicazione alla Commissione Consiliare competente, i contributi fino ad un massimo del 50% sulla spesa ritenuta ammissibile. Per le infrastrutture di montagna di accesso agli alpeggi il contributo puo' essere elevato fino al 70%.
Gli Enti beneficiari provvederanno a tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi compresi gli accertamenti e collaudi trasmettendo alla Regione ad ultimazione dei lavori una relazione conclusiva specificando la spesa sostenuta.

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie)

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 e' prevista la spesa di L. 300.000.000 per l'anno 1988.
Alla spesa di L. 300.000.000 si provvede con la riduzione di pari ammontare dello stanziamento di competenza del capitolo 12600 del bilancio di previsione dell'anno 1988. Nel bilancio di previsione per l'anno 1988 viene iscritto il capitolo di spesa con la dotazione di L. 300.000.000 cosi' denominato "Contributi alle Province ed alle Comunita' Montane per l'immediato ripristino a seguito di gravi calamita' atmosferiche di infrastrutture agricole".
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad approvare le occorrenti variazioni di bilancio.
Per gli stanziamenti relativi agli anni successivi, si provvede con la legge di bilancio.

Art. 3.
(Urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.