Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 28 dicembre 1987, n. 67.

Istituzione della Commissione regionale per i problemi della raccolta, conservazione, distribuzione ed utilizzo del sangue umano.

(B.U. 5 gennaio 1988, n. 1)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

E' istituita, presso l'Assessorato regionale alla Sanita', la Commissione regionale per i problemi della raccolta, conservazione, distribuzione ed utilizzo del sangue umano con i seguenti compiti:
1) studio e consulenza tecnico-scientifica nei confronti della Regione e delle UU.SS.SS.LL. per i problemi della raccolta, distribuzione, utilizzo del sangue umano;
2) espressione di pareri su quanto gia' di competenza delle Commissioni Provinciali, previste dall'art. 3 della legge 14 luglio 1987, n. 592 e su ogni altro argomento inerente la materia, su richiesta della Regione o delle UU.SS.SS.LL..
La Commissione, costituita entro 60 gg. dall'approvazione della presente legge, e' presieduta da un funzionario regionale, ed e' composta da:
a) 3 primari di Servizi Trasfusionali della Regione scelti fra quelli con rapporto di lavoro a tempo pieno;
b) 1 docente di immunoematologia od ematologia designato dall'Universita' degli Studi di Torino;
c) 1 direttore sanitario di Ospedale sede di Servizio Trasfusionale;
d) 1 coordinatore sanitario di U.S.S.L. con Ospedale privo di Servizio Trasfusionale;
e) 1 rappresentante della sanita' militare designato dalla Direzione della sanita' militare del Comando territoriale;
f) 3 rappresentanti delle Associazioni di Donatori di Sangue, di cui 2 designati da A.V.I.S. e F.I.D.A.S. ed il terzo collegialmente dalle Associazioni con un numero di iscritti non inferiore a 1.000 e di cui almeno due terzi siano donatori attivi;
g) il direttore del Centro Trasfusionale A.V.I.S. di Torino;
h) il direttore della Banca del Sangue e del Plasma della Citta' di Torino;
i) un funzionario regionale.
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario regionale in servizio presso l'Assessorato alla Sanita'.
I membri della Commissione durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.
La Commissione si riunisce in seduta ordinaria almeno 2 volte all'anno e puo' essere convocata su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti ogni qualvolta si renda necessario acquisire pareri o proposte.
La Commissione puo' istituire nel suo seno gruppi di studio e puo' invitare di volta in volta a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, esperti qualificati appartenenti ad Enti pubblici la cui presenza si renda utile in relazione agli specifici argomenti da trattare.

Art. 2.

Competono ai membri della Commissione le indennita' previste dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in L. 4 milioni annui, si provvede per l'anno finanziario 1987 e successivi con la disponibilita' di pari ammontare in termini di competenza e di cassa delle somme iscritte al capitolo 10683 del bilancio 1987, e corrispondenti.

Art. 4.

L'art. 6 della legge regionale 27 ottobre 1982, n. 31, e' abrogato.