Legge regionale 28 dicembre 1987, n. 67. Istituzione della Commissione regionale per i problemi della raccolta, conservazione, distribuzione ed utilizzo del sangue umano. (B.U. 5 gennaio 1988, n. 1) E' istituita, presso l'Assessorato regionale alla Sanita', la Commissione regionale per i problemi della raccolta, conservazione, distribuzione ed utilizzo del sangue umano con i seguenti compiti:
Competono ai membri della Commissione le indennita' previste dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in L. 4 milioni annui, si provvede per l'anno finanziario 1987 e successivi con la disponibilita' di pari ammontare in termini di competenza e di cassa delle somme iscritte al capitolo 10683 del bilancio 1987, e corrispondenti. L'art. 6 della legge regionale 27 ottobre 1982, n. 31, e' abrogato.
1) studio e consulenza tecnico-scientifica nei confronti della Regione e delle UU.SS.SS.LL. per i problemi della raccolta, distribuzione, utilizzo del sangue umano;
2) espressione di pareri su quanto gia' di competenza delle Commissioni Provinciali, previste dall'art. 3 della legge 14 luglio 1987, n. 592 e su ogni altro argomento inerente la materia, su richiesta della Regione o delle UU.SS.SS.LL..
La Commissione, costituita entro 60 gg. dall'approvazione della presente legge, e' presieduta da un funzionario regionale, ed e' composta da:
a) 3 primari di Servizi Trasfusionali della Regione scelti fra quelli con rapporto di lavoro a tempo pieno;
b) 1 docente di immunoematologia od ematologia designato dall'Universita' degli Studi di Torino;
c) 1 direttore sanitario di Ospedale sede di Servizio Trasfusionale;
d) 1 coordinatore sanitario di U.S.S.L. con Ospedale privo di Servizio Trasfusionale;
e) 1 rappresentante della sanita' militare designato dalla Direzione della sanita' militare del Comando territoriale;
f) 3 rappresentanti delle Associazioni di Donatori di Sangue, di cui 2 designati da A.V.I.S. e F.I.D.A.S. ed il terzo collegialmente dalle Associazioni con un numero di iscritti non inferiore a 1.000 e di cui almeno due terzi siano donatori attivi;
g) il direttore del Centro Trasfusionale A.V.I.S. di Torino;
h) il direttore della Banca del Sangue e del Plasma della Citta' di Torino;
i) un funzionario regionale.
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario regionale in servizio presso l'Assessorato alla Sanita'.
I membri della Commissione durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.
La Commissione si riunisce in seduta ordinaria almeno 2 volte all'anno e puo' essere convocata su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti ogni qualvolta si renda necessario acquisire pareri o proposte.
La Commissione puo' istituire nel suo seno gruppi di studio e puo' invitare di volta in volta a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, esperti qualificati appartenenti ad Enti pubblici la cui presenza si renda utile in relazione agli specifici argomenti da trattare.