Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65.

Istituzione e compiti della Commissione Regionale Verifica Programmi e delle Commissioni Tecniche Consultive in materia di edilizia residenziale sovvenzionata.

(B.U. 23 dicembre 1987, n. 51)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Art. 1.

1. Nell'ambito delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, la Regione, con la presente legge, istituisce presso ciascun Istituto Autonomo per le Case Popolari (I.A.C.P.) del Piemonte una Commissione Tecnica Consultiva, disciplinandone la composizione e i compiti, e, presso la Giunta Regionale, la Commissione Regionale Verifica Programmi avente le funzioni definite all'art. 5.

Art. 2.

1. Ciascuna Commissione Tecnica Consultiva e' cosi' composta:
a) Presidente dello I.A.C.P. competente per territorio o, per sua delega, il Vice Presidente, che la presiede;
b) Ingegnere capo della Provincia;
c) responsabile del servizio regionale Opere Pubbliche e difesa del suolo competente per Provincia;
d) Direttore Tecnico I.A.C.P.;
e) 4 esperti scelti tra gli iscritti degli Albi dei tecnici in materia di OO.PP. e di tutela del suolo, nominati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Regionale tra gli Istituti Autonomi Case Popolari (C.R.I.A.C.P.).
2. In caso di comprovato impedimento i membri di cui alle lettere b), c) e d) possono designare, come sostituto, un funzionario delegato a partecipare a pieno titolo ai lavori della Commissione.
3. I componenti di cui alla lettera e) sono nominati dal Consiglio di Amministrazione del C.R.I.A.C.P. entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e restano in carica per la durata della legislatura regionale.
4. Possono partecipare alle sedute della Commissione senza diritto di voto, i Sindaci o gli Assessori delegati all'edilizia, alla casa o all'urbanistica, dei Comuni interessati ai programmi di intervento posti all'ordine del giorno.
5. La Commissione e' costituita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dello I.A.C.P. competente entro 30 giorni dalla data di deliberazione di nomina degli esperti di cui alla lettera e).
6. Ai componenti delle Commissioni e' corrisposto, per la partecipazione alle sedute e per le spese accessorie, il compenso deliberato dai Consigli di Amministrazione degli I.A.C.P., conformemente alla proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione del C.R.I.A.C.P.. Gli importi necessari saranno attinti nell'ambito dei finanziamenti attribuiti con i programmi regionali di intervento.
7. A far tempo dalla costituzione delle Commissioni Tecniche Consultive di cui al presente articolo, le Commissioni istituite ai sensi dell'art. 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono soppresse.

Art. 3.

1. Le Commissioni Tecniche Consultive di cui all'articolo 2 svolgono le funzioni consultive gia' attribuite alle Commissioni di cui all'art. 63 della legge 865/1971 dai provvedimenti legislativi e amministrativi, statali e regionali, vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.
2. Le Commissioni svolgono inoltre i seguenti compiti:
a) formulano parere obbligatorio non vincolante, secondo modalita' e criteri analoghi a quelli relativi agli interventi di competenza degli I.A.C.P., sugli atti tecnici, progettuali ed economici relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, realizzati dai Comuni e da destinare all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;
b) formulano parere obbligatorio non vincolante circa la congruita' economica dei singoli programmi di intervento e la corretta applicazione delle percentuali di incremento in riferimento ai valori massimali decretati dal Ministero dei LL.PP. a partire dal 21 dicembre 1978 e recepiti con deliberazioni della Giunta Regionale;
c) formulano parere obbligatorio non vincolante circa le perizie di variante e suppletive;
d) inviano in copia anche all'Assessorato regionale competente, per l'espressione del parere definitivo da parte della Commissione Regionale Verifica Programmi, i pareri concernenti le perizie di variante e suppletive di importo superiore al 20% del contratto originario; la percentuale del 20% puo' essere modificata in relazione all'andamento dell'indice ISTAT del costo delle costruzioni, con deliberazione della Giunta Regionale.
3. Alle Commissioni Tecniche Consultive e' altresi' demandato il compito di verificare in sede progettuale, per ogni singolo intervento, l'applicazione della legge regionale 3 settembre 1984, n. 54 e del relativo Regolamento di attuazione promulgato con D.P.G.R. 29 aprile 1985, n. 3792, mediante l'espressione di parere obbligatorio che deve essere acquisito agli atti della competente Commissione igienico-edilizia ed essere citato nella concessione di edificare.
4. Alle funzioni di segreteria ed all'istruttoria delle pratiche da esaminare provvedono le strutture tecniche degli I.A.C.P..

Art. 4.

1. La Commissione Regionale Verifica Programmi e' cosi' composta:
a) Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) Direttore del C.R.I.A.C.P., o suo delegato;
c) n. 4 esperti scelti tra gli iscritti degli Albi dei tecnici in materia di OO.PP. e di tutela del suolo;
d) un funzionario regionale dell'Assessorato all'edilizia pubblica residenziale;
e) un funzionario regionale del settore Legale della Regione Piemonte;
f) un funzionario regionale del settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte;
g) un funzionario dell'Assessorato regionale all'edilizia pubblica residenziale con funzioni di segretario.
2. I componenti di cui alla lettera c) sono nominati con deliberazione della Giunta Regionale nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10 e dalla legge regionale 22 luglio 1986, n. 30; quelli di cui alle lettere d), e), f) e g) sono nominati dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento.
3. La Commissione resta in carica per la durata della legislatura regionale.
4. La Commissione e' costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale; sino alla emanazione del predetto decreto continua ad operare la Commissione di cui all'art. 8 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 865-2905 del 7 marzo 1985.

Art. 5.

1. La Commissione Regionale Verifica Programmi, nel quadro delle direttive di funzionamento impartite dalla Giunta Regionale, svolge i seguenti compiti:
a) procede alla verifica di congruita' degli interventi ammessi a finanziamento, esprimendosi sulla loro coerenza con i programmi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata approvati dalla Regione e con i vincoli tecnico-dimensionali ed economici fissati con i decreti ministeriali sui massimali di costo e recepiti con deliberazioni della Giunta Regionale, per mezzo dell'esame del Q.TE. n. 1 antecedente l'appalto e del Q.TE. di collaudo e dei relativi pareri espressi dalla competente Commissione Tecnica Consultiva;
b) esprime parere definitivo in merito alle proposte di perizia di variante e suppletive di cui all'art. 3, comma 2, lettera d);
c) formula parere in merito ai casi di superamento dei massimali di costo;
d) propone, qualora lo ritenga necessario, il ricorso al parere del Comitato Regionale Opere Pubbliche (C.R.O.P.).

Art. 6.

1. Le funzioni di segreteria della Commissione Regionale Verifica Programmi sono svolte dal settore Edilizia Sovvenzionata.
2. L'istruttoria degli atti da sottoporre all'esame della Commissione Regionale Verifica Programmi e' svolta dal settore Edilizia Sovvenzionata, dai tecnici del C.R.I.A.C.P. appositamente designati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio stesso e dagli esperti di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 4.

Art. 7.

1. Ai membri della Commissione Regionale Verifica Programmi sono riconosciuti per ogni seduta di Commissione i compensi di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33, con i limiti e le modalita' ivi previste; inoltre, ai componenti di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 4 e' riconosciuta, quale compenso per la redazione delle istruttorie loro assegnate, un'indennita' calcolata sulla base della tariffa oraria per vacazione dei professionisti, in ragione di non piu' di 15 ore per ogni istruttoria in relazione all'entita' dell'affare trattato, attestata dal Presidente della Commissione.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, per ciascun esercizio finanziario, assumendo i relativi impegni sul capitolo di bilancio n. 1900 istituito dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Art. 8.

1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata gia' finanziati o programmati e non ancora ultimati relativi al 1°, 2°, 3°, 4° e 5° progetto biennale della legge 5 agosto 1978, n. 457 e a tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata che verranno finanziati con leggi statali e/o regionali.