Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 16 dicembre 1987, n. 64.

Partecipazione della Regione Piemonte alla societa' 'Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo Societa' consortile per azioni '.

(B.U. 23 dicembre 1987, n. 51)

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

La Regione Piemonte, nell'ambito delle norme di cui alla legge n. 41 del 28 febbraio 1986 (legge finanziaria 1986), di quanto previsto dall'art. 72 dello Statuto regionale e dalla legge regionale 62/79, assume una partecipazione azionaria nella societa' "Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo Societa' consortile per azioni" avente per oggetto, l'edificazione e la gestione del mercato agro-alimentare di Cuneo.

Art. 2.

La Giunta Regionale e' autorizzata a compiere gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della "Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo Societa' consortile per Azioni", per un valore complessivo nominale di L. 40 milioni, pari al 20% del capitale sociale.

Art. 3.

I membri del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale della societa' di cui all'art. 1 la cui nomina sara' riservata alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 2458 e seguenti del Codice Civile, saranno nominati dal Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 10/85.
I consiglieri di amministrazione, come sopra nominati, sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dai competenti organi della Regione.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno 1987, la spesa di 40 milioni di lire, a cui si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo con la denominazione "Oneri relativi alla sottoscrizione di azioni della 'Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo Societa' consortile per azioni '" e con lo stanziamento di L. 40.000.000 in termini di competenza e di cassa.
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1987, mediante riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 5285 dello stato di previsione della spesa.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.