Legge regionale 10 novembre 1987, n. 56. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 gennaio 1984, n. 9. (B.U. 18 novembre 1987, n. 46) All'art. 4 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
1) Agli oneri derivanti dalla presente legge, da prevedere per l'anno 1988 in L. 80.000.000 (ottantamilioni), si fara' fronte con i fondi stanziati al capitolo 10 "Spese per l'indennita' di carica e di missione spettanti ai componenti il Consiglio Regionale".
2) Entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio tecnico-attuariale del Fondo e' presentato all'Ufficio di Presidenza, che accerta in modo analitico l'andamento della gestione.
3) All'inizio di ogni legislatura - ovvero per quanto concerne la legislatura in corso, a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge - l'eventuale disavanzo finanziario del Fondo puo' essere ripianato con una contribuzione "una tantum" a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio Regionale, in modo da assicurare, entro un quinquennio, il pareggio della gestione tecnico-finanziario del Fondo.
4) Per la legislatura in corso, l'eventuale disavanzo finanziario del Fondo e' ripianato con contribuzione "una tantum" da ripartire fra gli esercizi 1988, 1989 e 1990.
5) Il relativo stanziamento e' iscritto a bilancio nell'apposito capitolo 10 ricompreso fra le spese per il Consiglio Regionale, relativo alle "Indennita' di carica e di missione spettanti ai componenti il Consiglio Regionale".
Le norme di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 restano in vigore fino alla emanazione della legge quadro nazionale che regolera' la materia.
2) Per gli esercizi successivi al 1988 sara' la legge di bilancio a stabilire per ciascun anno l'entita' della relativa spesa, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55.