Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 27 ottobre 1987, n. 53.

Ulteriori modificazioni della L.R. 29 giugno 1978, n. 38: 'Disciplina ed organizzazione degli interventi in dipendenza di calamita' naturali '.

(B.U. 4 novembre 1987, n. 44)

Art. 1, 2

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, e' cosi' modificato:
"L'ammontare dei contributi di cui al presente articolo non puo' superare la somma di lire 15.000.000 per ciascun alloggio ove si tratti di opere di ripristino o necessarie per assicurare la stabilita' dei fabbricati; ove invece si tratti di lavori di ricostruzione, l'ammontare dei contributi non puo' superare la somma di lire 40.000.000 per ciascun alloggio".

Art. 2.

L'11° comma dell'art. 7 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, e' cosi' modificato:
"Per la concessione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo, i proprietari interessati devono far pervenire ai Comuni, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del provvedimento regionale che autorizza gli interventi:
a) La domanda in carta legale contenente la richiesta del contributo regionale, la indicazione del fabbricato e della sua ubicazione e gli alloggi danneggiati.
b) Il certificato rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale - Nuovo Catasto Edilizio Urbano - dal quale risultino il nominativo della ditta proprietaria e l'indicazione dell'immobile, contenente la sua ubicazione, la consistenza catastale e il numero degli alloggi".