Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 7 settembre 1987, n. 50.

Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo.

(B.U. 16 settembre 1987, n. 37)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
All. A.

Art. 1.
(Istituzione della Riserva naturale speciale)

1. Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modificazioni, e' istituita, con la presente legge, la Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo.

Art. 2.
(Confini)

1. I confini della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo, incidente sui Comuni di Bosco Marengo e Casal Cermelli, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge: sui due lati del torrente Orba i confini, ove incerti, coincidono con il margine esterno degli argini.
2. Con la redazione del piano naturalistico, di cui al successivo articolo 6, comma 3., possono essere individuate aree interne alla Riserva con differenti classificazioni, a norma dell'articolo 4 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni.
3. I confini della Riserva naturale speciale sono delimitati da tabelle da collocarsi lungo il perimetro dell'area in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue, e portanti la scritta "Regione Piemonte - Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo".
4. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.

Art. 3.
(Finalita')

1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni, le finalita' dell'istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo sono cosi' specificate:
a) tutelare la presenza delle specie avifaunistiche presenti o che dovessero in futuro insediarsi;
b) conservare e migliorare le condizioni e le caratteristiche ambientali dei luoghi;
c) organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, scientifici e culturali;
d) consentire e salvaguardare le attivita' agricole compatibili con la tutela dell'ambiente e con il miglioramento delle caratteristiche dell'area, con tecnologie atte ad evitare inquinamenti delle acque e dei suoli.

Art. 4.
(Durata della destinazione)

1. La destinazione a Riserva naturale speciale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.
(Gestione)

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione della Riserva naturale della Garzaia di Valenza.
2. Il Consiglio direttivo della Riserva naturale della Garzaia di Valenza e' integrato con due rappresentanti del Comune di Bosco Marengo, di cui uno della minoranza, e con un rappresentante del Comune di Casal Cermelli.
3. L'Ente di cui al comma 1° del presente articolo provvede agli oneri derivanti dalla gestione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo con lo stanziamento di cui al capitolo 8020 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
4. Conseguentemente la denominazione del capitolo 8020 del bilancio di previsione per l'anno 1987 e' cosi' modificata: "Assegnazione regionale per le spese di gestione della Riserva naturale della Garzaia di Valenza e della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo".
5. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Norme vincolistiche)

1. Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) esercitare l'attivita' venatoria e la pesca;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo;
e) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle finalita' della Riserva specificate al precedente articolo 3;
f) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;
g) costruire nuovi edifici od opere di qualsiasi genere se non i funzione delle finalita' della Riserva;
h) apportare modificazioni all'assetto ed alla regimazione dei corsi d'acqua, fatte salve le normali operazioni di manutenzione delle sponde.
2. Sono fatte salve le attivita' agricole in essere e quelle compatibili.
3. Il piano naturalistico della Riserva naturale speciale, redatto a norma dell'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modificazioni, puo' prevedere ulteriori norme finalizzate alla conservazione dell'area e delle sue caratteristiche naturali ed ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia delle sponde del torrente Orba, e stabilire le norme particolari di utilizzo delle aree boscate.
4. Fino all'approvazione del piano naturalistico di cui al comma precedente i tagli boschivi sono regolati dalle norme di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni.
5. Con successiva legge regionale sono stabilite le norme di dettaglio per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale.

Art. 7.
(Sanzioni)

1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 6 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5 .000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
2. Per le violazioni ai divieti di cui alla lettera b) del precedente articolo 6 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di caccia e pesca.
3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d) e f) del precedente articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere e) e g) del precedente articolo 6 comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.
5. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) dell'articolo 6 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.
6. Le violazioni alla norma di cui al comma 4. dell'articolo 6 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
7. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 3, 4 e 5 comportano, oltre alle sanzioni previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformita' alle disposizioni che sono formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui al comma 3. dell'articolo 6 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 8.
(Personale)

1. Per l'espletamento delle funzioni gestionali di cui al precedente articolo 5, l'Ente di gestione della Riserva naturale della Garzaia di Valenza e della Garzaia di Bosco Marengo si avvale del proprio personale, previsto dalla legge regionale 5 aprile 1985, n. 28, e successive modificazioni, integrato da n. 3 guardiaparco da inserirsi nella 5a qualifica dell'organico dell'Ente.

Art. 9.
(Norma transitoria)

1. I membri del Consiglio direttivo dell'Ente di gestione della Riserva naturale della Garzaia di Valenza e della Garzaia di Bosco Marengo di nomina dei Comuni di Bosco Marengo e di Casal Cermelli, di cui al comma 2. dell'articolo 5 della presente legge, sono nominati dai rispettivi Consigli Comunali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Consiglio direttivo provvede, entro 90 giorni dalla sua integrazione con i membri di cui al comma precedente, alle necessarie modificazioni dello Statuto derivanti dall'applicazione delle norme di cui alla presente legge.

Allegato A.

Allegato: Planimetria
OMISSIS