Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 7 settembre 1987, n. 47.

Disciplina delle attivita' fieristiche.

(B.U. 16 settembre 1987, n. 37)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Capo I. Finalita', oggetto della normativa

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione promuove lo sviluppo dell'attivita' fieristica finalizzata a favorire la miglior collocazione sui mercati di beni e servizi offerti dalle imprese nonche' ad intensificare gli scambi ed a diffondere la conoscenza delle innovazioni tecnologiche e scientifiche dei vari settori produttivi.

Art. 2.
(Oggetto della normativa)

1. La presente legge disciplina le manifestazioni fieristiche, i centri fieristici e le fiere periodiche.
2. Non sono disciplinate dalla presente legge le esposizioni e mostre d'arte di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062 e alla legge 2 aprile 1950, n. 328.

Capo II. MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Art. 3.
(Definizione)

1. Sono manifestazioni fieristiche le esposizioni, le mostre, i saloni, le fiere e le mostre mercato organizzate dai soggetti di cui al successivo art. 6, a cui partecipano gli espositori per promuovere prodotti e servizi sui mercati.
2. L'attivita' di vendita che si svolge nelle manifestazioni fieristiche e' disciplinata dal Regolamento di ciascuna manifestazione e non ricade sotto la legge 11 giugno 1971, n. 426 e la legge 19 maggio 1976, n. 398. Devono comunque essere applicate tutte le normative igieniche e sanitarie previste dalle leggi vigenti in riferimento all'esercizio del commercio fisso e ambulante.

Art. 4.
(Classificazione)

1. Le manifestazioni fieristiche si distinguono in tre tipi: esposizioni, mostre o saloni, fiere o mostre mercato.
2. Sono esposizioni le manifestazioni fieristiche che hanno lo scopo di illustrare i progressi raggiunti in uno o piu' rami dell'attivita' umana. Nelle esposizioni e' vietata la vendita al minuto dei prodotti esposti.
3. Sono mostre o saloni le manifestazioni fieristiche che presentano la produzione di un settore merceologico o di piu' settori merceologici omogenei tra loro. Nelle mostre e saloni e' vietata la vendita al minuto dei prodotti esposti, ad esclusione di quelle denominate agricole o dell'artigianato.
4. Sono fiere o mostre mercato tutte le altre manifestazioni fieristiche.

Art. 5.
(Qualifica)

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate internazionali, nazionali, regionali e locali.
2. L'attribuzione della qualifica internazionale e' di competenza statale, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
3. La Giunta Regionale attribuisce la qualifica regionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche tenuto conto delle esigenze di coordinamento delle manifestazioni, sulla base delle caratteristiche e delle dimensioni del mercato a cui sono rivolte, e dell'idoneita' delle strutture espositive.
4. Il Comune attribuisce la qualifica locale.
5. La qualifica e' attribuita con l'atto di autorizzazione.

Art. 6.
(Soggetti organizzatori)

1. Le manifestazioni fieristiche possono essere organizzate da:
a) persone giuridiche pubbliche, di cui all'art. 11 c.c.;
b) societa' di capitali, societa' cooperative e associazioni aventi personalita' giuridica;
c) associazioni economiche di categoria operanti tramite persone giuridiche.
2. Le manifestazioni fieristiche locali possono essere organizzate anche da associazioni e comitati non riconosciuti, costituiti ai sensi dell'art. 36 c.c. e seguenti.

Art. 7.
(Autorizzazione di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali)

1. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali e' soggetto ad autorizzazione amministrativa.
2. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Giunta Regionale ai soggetti di cui al precedente art. 6, 1° comma, previa valutazione: degli effetti sulle altre manifestazioni fieristiche, delle modalita' organizzative, della disponibilita' di idonee strutture espositive e della validita' della manifestazione in rapporto allo sviluppo del settore interessato.
3. L'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni denominate dell'artigianato e' rilasciata sentita la Commissione regionale dell'artigianato.
4. L'autorizzazione ha validita' annuale ed e' rilasciata salvo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di sicurezza e di prevenzione degli incendi.
5. La Giunta Regionale puo' negare l'autorizzazione ai soggetti organizzatori che, senza comprovati motivi, non abbiano realizzato manifestazioni autorizzate.
6. La Giunta Regionale puo' altresi' revocare l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione qualora vengano meno i requisiti di cui al 2° comma o per gravi motivi d'ordine pubblico.

Art. 8.
(Autorizzazione di manifestazioni fieristiche locali)

1. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche locali e' soggetto ad autorizzazione amministrativa.
2. L'autorizzazione e' rilasciata dal Sindaco del Comune in cui si svolge la manifestazione ai soggetti di cui al precedente art. 6, previa valutazione degli effetti sulle altre manifestazioni fieristiche, delle modalita' organizzative, della disponibilita' di idonee strutture espositive e della validita' della manifestazione in rapporto allo sviluppo del settore interessato.
3. L'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni denominate dell'artigianato e' rilasciata sentita la Commissione provinciale dell'artigianato.
4. L'autorizzazione ha validita' annuale ed e' rilasciata salvo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di sicurezza e di prevenzione degli incendi.
5. Il Sindaco puo' negare l'autorizzazione ai soggetti organizzatori che, senza comprovati motivi, non abbiano realizzato manifestazioni autorizzate.
6. Il Sindaco puo' altresi' revocare l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione qualora vengano meno i requisiti di cui al 2° comma o per gravi motivi di ordine pubblico.

Art. 9.
(Domanda di autorizzazione)

1. I soggetti che intendono organizzare manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali o regionali presentano la domanda di autorizzazione alla Giunta Regionale, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno precedente a quello a cui la stessa si riferisce.
2. I soggetti che intendono organizzare manifestazioni fieristiche locali presentano la domanda di autorizzazione al Sindaco del Comune in cui si svolge la manifestazione entro e non oltre il 31 maggio dell'anno precedente a quello a cui la stessa si riferisce.
3. La Giunta Regionale provvedera' a trasmettere al Comune competente entro i termini di cui al 2° comma la domanda di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche alle quali non e' stata attribuita la qualifica nazionale o regionale.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate entro il mese di luglio.
5. La domanda, redatta in carta legale, deve essere corredata dei dati e della documentazione, individuata con apposita deliberazione della Giunta Regionale.
6. Le domande di modificazione dell'atto di autorizzazione devono essere presentate alla Regione o al Comune entro e non oltre 60 giorni prima della data di apertura della manifestazione.
7. Le modificazioni sono accolte solo in caso di comprovati e rilevanti motivi e sono rilasciate con la stessa procedura prevista per il rilascio dell'autorizzazione.
8. La Giunta Regionale, per le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali o regionali, o il Sindaco del Comune in cui si svolge la manifestazione, per le manifestazioni locali, possono autorizzare lo svolgimento di manifestazioni fieristiche in deroga ai termini fissati al 1° comma, in caso di rilevanti e comprovati motivi di interesse pubblico.

Art. 10.
(Sistema informativo)

1. I soggetti organizzatori e i Comuni sono tenuti a fornire entro 30 giorni dal termine delle manifestazioni tutti i dati richiesti dalla Giunta Regionale. Sara' cura della Giunta Regionale raccogliere ed elaborare tali dati.

Art. 11.
(Vigilanza, sanzioni e revoca)

1. La vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e' svolta dai Comuni.
2. A tal fine la Giunta Regionale trasmette ai Comuni interessati l'elenco delle manifestazioni autorizzate e i dati relativi.
3. Chiunque svolga manifestazioni fieristiche non autorizzate e' punito con una sanzione da L. 100.000 a L. 1.000.000 per ogni mq. di superficie occupata.
4. Il Sindaco ordina la chiusura delle manifestazioni fieristiche non autorizzate e fa rimuovere a spese degli interessati ogni cosa e struttura per esse predisposta (art. 153 t.u.c. e p. 1915, n. 153).
5. Chiunque svolga manifestazioni fieristiche in periodi o con modalita' differenti da quelli previsti nell'atto di autorizzazione e' punito con una sanzione da L. 50.000 a L. 500.000 per ogni mq. di superficie occupata.
6. Chiunque pubblicizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate, oppure con denominazioni, qualifiche o periodi di svolgimento differenti da quelli indicati nell'atto di autorizzazione e' punito con una sanzione da L. 2.000.000 a L. 20.000.000.
7. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Sindaco con ordinanza, secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e le relative somme sono introitate direttamente dal Comune.

Art. 12.
(Calendario delle manifestazioni fieristiche)

1. Entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce, i Comuni trasmettono alla Giunta Regionale l'elenco cronologico delle manifestazioni autorizzate.
2. L'elenco indica per ogni manifestazione: la denominazione l'edizione, la ricorrenza, i settori merceologici ammessi, il luogo di svolgimento, il soggetto organizzatore (ragione sociale e sede legale), la data di apertura e di chiusura, l'area espositiva netta coperta e scoperta, il costo del biglietto d'ingresso, l'orario di apertura, gli estremi del provvedimento di autorizzazione, se la manifestazione e' riservata agli operatori, se il Regolamento prevede che si svolga attivita' di vendita al minuto e gli altri dati eventualmente richiesti dalla Giunta Regionale.
3. Il calendario fieristico regionale e' approvato dalla Giunta Regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

Art. 13.
(Contributi per le manifestazioni fieristiche)

1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 della presente legge la Regione puo' concedere contributi agli organizzatori di manifestazioni fieristiche, fino ad un massimo del 50% delle spese di organizzazione.
2. Tali contributi sono concessi con deliberazione della Giunta Regionale sulla base degli indirizzi e del programma di politica fieristica approvati dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 11 della L.R. 32/87.
3. I contributi di cui al presente articolo vengono erogati secondo la classificazione ed i limiti di spesa di seguito riportati:
a) esposizioni; fino ad un massimo di: 500 milioni per le manifestazioni internazionali, 250 milioni per le manifestazioni nazionali, 125 milioni per le manifestazioni regionali e 50 milioni per le manifestazioni locali. Per le edizioni successive alla seconda i limiti sopra indicati sono ridotti del 50%;
b) mostre o saloni; soltanto per le prime due edizioni e fino ad un massimo di: 300 milioni per le manifestazioni internazionali, 150 milioni per le manifestazioni nazionali, 75 milioni per le manifestazioni regionali e 30 milioni per le manifestazioni locali. I contributi possono essere concessi anche oltre le prime due edizioni solo per le manifestazioni che promuovano l'artigianato e l'agricoltura;
c) fiere o mostre mercato; i contributi sono concessi soltanto alle manifestazioni che promuovano l'artigianato e l'agricoltura fino ad un massimo di: 80 milioni per le manifestazioni internazionali, 50 milioni per le manifestazioni nazionali, 30 milioni per le manifestazioni regionali, 10 milioni per le manifestazioni locali.
4. Per manifestazioni che promuovano l'artigianato si intendono quelle in cui sono presenti, come espositori esclusivamente: Enti pubblici e societa' a partecipazione pubblica, organismi associativi di promozione dell'artigianato, imprese artigiane singole, associate o consorziate ai sensi dell'art. 6 della legge 483/85.
5. Per manifestazioni che promuovano l'agricoltura si intendono quelle in cui sono presenti, come espositori esclusivamente: Enti pubblici e societa' a partecipazione pubblica, associazioni riconosciute di produttori agricoli, consorzi di tutela costituiti ai sensi delle vigenti leggi, enoteche regionali e botteghe del vino istituite ai sensi della L.R. 12 maggio 1980, n. 37, cooperative agricole e loro consorzi sempreche' iscritte al registro prefettizio sezione agricoltura, imprese agricole singole o associate.

Art. 14.
(Direttive ai Comuni)

1. La Giunta Regionale emana direttive ai Comuni per l'esercizio delle funzioni loro delegate, sulla base degli indirizzi di politica fieristica approvati dal Consiglio Regionale.
2. Per gli effetti di cui al 3° comma dell'art. 67 dello Statuto la Regione coprira' gli oneri sostenuti dai Comuni per l'esercizio delle funzioni loro delegate nella misura di 300.000 Lire per ogni manifestazione il cui svolgimento e' stato autorizzato nel territorio comunale.

Capo III. Centri fieristici

Art. 15.
(Definizione, natura giuridica)

1. I centri fieristici sono societa' di capitali che, sviluppando le attivita', le strutture ed i servizi fieristico-espositivi, promuovono gli scambi e l'economia.
2. Alla costituzione dei centri fieristici possono partecipare la Regione, direttamente o anche attraverso i propri Enti strumentali, gli Enti locali territoriali, le Camere di Commercio, le associazioni di categoria ed altri soggetti economici interessati.
3. Puo' essere costituito un solo centro fieristico per ogni Provincia. Tale centro puo' operare anche con sedi decentrate.
4. E' possibile, in deroga al precedente comma, la costituzione di un solo altro centro fieristico per ogni Provincia in aree ad economia locale caratterizzata dalla elevata presenza di uno specifico settore economico, con produzioni consolidate sui mercati interno ed estero, purche' sia finalizzato alla promozione di tale settore.

Art. 16.
(Vigilanza)

1. La vigilanza sui centri fieristici e' esercitata dalla Giunta Regionale.
2. A tal fine i Presidenti dei centri fieristici trasmettono al Presidente della Giunta Regionale il programma triennale di attivita', la relazione annuale sull'attivita' svolta e il bilancio redatto secondo le norme previste dall'art. 2423 c.c. e seguenti.
3. La Giunta Regionale informa il Consiglio Regionale sull'attivita' di vigilanza da essa svolta.

Art. 17.
(Finanziamento dei centri fieristici)

1. Le strutture fieristiche sono opere di interesse pubblico e pertanto l'accesso ai finanziamenti regionali per la loro acquisizione, realizzazione, ammodernamento ed efficienza funzionale e' disciplinato dalla L.R. 18/84, in materia di opere e lavori pubblici.
2. La Giunta Regionale promuove il finanziamento di specifici progetti di realizzazione di strutture fieristiche presso gli organismi nazionali ed internazionali competenti.
3. La Giunta Regionale puo' concedere contributi a parziale copertura dei programmi di attivita' dei centri fieristici fino ad un massimo di 100 milioni per ogni anno.
4. A tal fine i Presidenti dei centri fieristici trasmettono alla Giunta Regionale i programmi di attivita' entro il 10 giugno dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono.
5. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta Regionale sulla base degli indirizzi di politica fieristica e promozionale approvati dal Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 32/87.
6. I contributi sono concessi fino ad un massimo del 10% delle spese previste nel bilancio preventivo. Gli stessi sono erogati dietro presentazione del conto consuntivo, sulla base delle spese effettivamente sostenute, nei limiti della percentuale e dell'ammontare deliberati.

Capo IV. Fiere periodiche

Art. 18.
(Definizione)

1. Sono fiere periodiche le fiere e le sagre che si svolgono in occasione di ricorrenze o che sono organizzate allo scopo di commercializzare i prodotti al consumo.

Art. 19.
(Istituzione)

1. Le fiere periodiche sono istituite e regolamentate dai Comuni in armonia con la rete distributiva locale.
2. Possono esporre alle fiere periodiche:
a) imprese commerciali in possesso di autorizzazione comunale;
b) imprese artigiane o loro consorzi, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) imprese agricole singole o associate;
d) cooperative e loro consorzi, sempreche' iscritte al registro prefettizio;
e) associazioni riconosciute di produttori agricoli, ai sensi delle vigenti leggi;
f) imprese industriali.
3. L'attivita' di vendita che si svolge nelle fiere periodiche e' disciplinata dal Regolamento di ciascuna fiera e non ricade sotto la legge 11 giugno 1971, n. 426 e la legge 19 maggio 1976, n. 398. Devono comunque essere applicate tutte le normative igieniche e sanitarie previste dalle leggi vigenti in riferimento all'esercizio del commercio fisso e ambulante.

Art. 20.
(Calendario delle fiere periodiche)

1. Il calendario regionale delle fiere periodiche e' approvato dalla Giunta Regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale.
2. I Comuni trasmettono alla Giunta Regionale l'elenco cronologico delle fiere periodiche istituite.
3. L'elenco indica per ogni fiera: la denominazione, la ricorrenza, i settori merceologici ammessi, il luogo di svolgimento, il soggetto organizzatore, la data e l'orario di apertura e chiusura, gli estremi del provvedimento di istituzione o di variazione.
4. Sara' cura del Comune comunicare annualmente, entro il 15 settembre, l'aggiornamento dell'elenco di cui al 2° comma.

Art. 21.
(Contributi per le fiere periodiche)

1. La Giunta Regionale puo' concedere contributi ai Comuni, finalizzati all'organizzazione ed al sostegno di fiere periodiche, sulla base degli indirizzi di politica fieristica approvati dal Consiglio Regionale.
2. I contributi possono essere concessi fino ad un massimo di 1.000.000 di lire all'anno ad ogni Comune con meno di 5.000 abitanti.

Capo V. Disposizioni finanziarie

Art. 22.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per gli anni 1988/1989, la spesa complessiva di L. 2.000.000.000, di cui L. 800.000.000 per l'anno 1988 e L. 1.200.000.000 per l'anno 1989.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma del presente articolo, si fa fronte mediante una disponibilita' di pari ammontare dello stanziamento iscritto al capitolo n. 12800 del bilancio pluriennale 1987-1990 tranches 1988-1989.
3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal precedente art. 13 vengono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988, i seguenti nuovi capitoli: "Contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche in cui e' vietata la vendita al minuto dei prodotti esposti", "Contributi agli organizzatori di manifestazioni fieristiche denominate dell'artigianato" e "Contributi agli organizzatori di manifestazioni fieristiche denominate agricole".
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente art. 17, 3° comma, viene istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio 1988 il seguente nuovo capitolo: "Contributi ai centri fieristici, a sostegno dei programmi di attivita' ".
5. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al precedente art. 21, viene istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio 1988 il seguente nuovo capitolo: "Contributi ai Comuni per l'organizzazione delle fiere periodiche".
6. La dotazione finanziaria dei cinque capitoli sara' annualmente definita dalla legge di approvazione del bilancio di previsione.
7. Al fine di consentire la partecipazione alle societa' di cui all'art. 15 della presente legge il bilancio annuale rechera' idonea dotazione nell'ambito dei fondi globali di cui all'art. 41 della L.R. 55/81, e comunque compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili.
8. Agli oneri derivanti ai Comuni per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 14, 2° comma, si fara' fronte mediante utilizzazione delle somme iscritte al cap. 1850 del bilancio annuale.
9. Agli oneri derivanti dalla presente legge per gli anni successivi si fara' fronte con le rispettive leggi di bilancio.