Legge regionale 25 agosto 1987, n. 43. Legge regionale in materia di opere e lavori pubblici. Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme. (B.U. 2 settembre 1987, n. 35) L'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della L.R. 21 marzo 1984, n. 18, e' sospesa fino al 31 dicembre 1988.
Sono fatti salvi gli atti compiuti nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 1987 e l'entrata in vigore della presente legge, in conformita' alle leggi riportate nell'art. 33 della citata legge regionale 21 marzo 1984 n. 18. Sono altresi' validi gli atti conseguenti a provvedimenti gia' assunti sulla base della precedente normativa dagli organi regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.
Fino a tale data sono da considerarsi in vigore - in deroga a quanto previsto al secondo comma dell'art. 33 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 - le norme di finanziamento e di programmazione di cui alle LL.RR. elencate nel citato secondo comma dell'art. 33 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18.
(Sanatoria dei provvedimenti gia assunti)