Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 6 luglio 1987, n. 38.

Norme per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.

(B.U. 15 luglio 1987, n. 28)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Capo I. Norme generali

Art. 1.

1. La Regione Piemonte esercita, in materia di artigianato funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione nel quadro di una politica tesa a favorire lo sviluppo e la qualificazione produttiva dell'impresa artigiana e rivolta ad incrementare l'occupazione nell'ambito delle linee determinate dal Piano Regionale di Sviluppo.
2. Al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente la Regione si avvale del concorso delle Province, dei Comuni, delle Comunita' Montane, nonche' della Commissione regionale per l'artigianato.
3. Mediante la presente legge disciplina, in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge quadro per l'artigianato", le funzioni relative alla tenuta dell'Albo provinciale delle imprese artigiane, nonche' l'organizzazione e il funzionamento degli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato, in armonia con quanto previsto dagli articoli 45, 117 e 118 della Costituzione, dall'art. 4 dello Statuto, dall'art. 63 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, oltre che dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Capo II. Tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane

Art. 2.

1. In ogni capoluogo di Provincia sono istituiti l'Albo provinciale delle imprese artigiane e la Commissione provinciale per l'artigianato che provvede, quale organo amministrativo e di tutela del settore, alla tenuta dell'Albo sulla base delle disposizioni di legge vigenti nella materia e nel rispetto dei poteri di indirizzo della Regione.
2. Tra le funzioni relative alla tenuta dell'Albo provinciale delle imprese artigiane rientrano anche quelle di iscrizione, revisione, cancellazione, certificazione e rilevazione statistica.
3. La Regione provvede per il corretto esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. A tal fine la Giunta Regionale e' autorizzata a definire, a mezzo di apposita convenzione, accordi con le Camere di Commercio per quanto attiene ai servizi da assicurare per lo svolgimento delle funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato e per la tenuta dell'Albo provinciale delle imprese artigiane. Le convenzioni potranno precisare altresi' la procedura da attivare per definire un sistematico scambio di informazioni finalizzato a garantire efficienza e qualità' nell'erogazione dei servizi.
4. La Commissione provinciale per l'artigianato e' tenuta a comunicare alla rispettiva Camera di Commercio ogni elemento conoscitivo atto a garantire i necessari collegamenti funzionali tra Albo e registro ditte.
5. Apposita comunicazione dovrà' essere effettuata alle competenti sedi degli Istituti assicurativi, previdenziali e assistenziali, abilitati al rilascio di prestazioni in favore degli imprenditori artigiani.
6. Spettano alla Regione, nelle stesse misure stabilite con legge statale, i diritti sugli atti e certificati rilasciati dagli uffici di segreteria delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

Art. 3.

1. La domanda di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane, da parte delle imprese che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, deve essere presentata alla Commissione provinciale per l'artigianato entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' o dell'acquisizione dei requisiti di legge o, quando trattasi di attivita' esercitata da societa' soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2200 del codice civile e dell'art. 26-quater del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito con legge 22 dicembre 1980, n. 891, dalla data dell'iscrizione stessa.
2. La presentazione della domanda alla Commissione provinciale puo' essere effettuata mediante consegna diretta o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o per il tramite del Comune in cui ha sede l'impresa. La segreteria della Commissione o i competenti uffici comunali devono rilasciare ricevuta della presentazione della domanda. Nel caso di inoltro a mezzo di uffici postali costituisce data di presentazione quella della ricevuta dagli stessi rilasciata.
3. Alla domanda di iscrizione sono allegati gli atti di istruzione e certificazione di competenza del Comune in cui ha sede l'impresa, in base a quanto disposto dall'art. 63, 4° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
4. Le Amministrazioni comunali sono tenute ad effettuare l'istruttoria di competenza ed a rilasciare la relativa certificazione all'impresa richiedente, sulla base dei moduli appositamente predisposti ed approvati dalla Commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta e che comprendono comunque:
- i dati anagrafici del titolare o dei legali rappresentanti dell'impresa;
- l'effettivo inizio, la sede e la natura dell'attivita' esercitata;
- il numero dei dipendenti e dei familiari del titolare occupati nell'impresa;
- ogni altro dato richiesto dalla Commissione provinciale per l'artigianato.
5. Nel caso l'Amministrazione comunale non abbia adempiuto in tempo utile all'istruttoria ed alla certificazione di cui al 2° comma, l'impresa e' comunque tenuta a presentare la domanda alla competente Commissione entro i termini di cui al 1° comma. La Commissione invita il Comune inadempiente ad ottemperare all'invio della certificazione.
6. La Commissione provinciale per l'artigianato, valutata la sussistenza dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, sulla base dell'istruttoria comunale e/o degli elementi acquisiti direttamente, dispone l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane e ne da' comunicazione all'interessato.
7. La mancata comunicazione all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda vale come accoglimento della domanda stessa.
8. La deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato deve essere motivata nel caso che la domanda non venga accolta.
9. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione decorrono dalla data di adozione del provvedimento di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane da parte della Commissione e, nel caso la comunicazione della decisione all'interessato non intervenga entro il termine prescritto, dal sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda.
10. L'iscrizione all'Albo e' comprovata da apposito certificato rilasciato dalla Commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 4.

1. Il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto indice ogni trenta mesi la revisione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane a norma del 3° comma art. 7 della legge 443/85.
2. Ai fini della revisione la Commissione provinciale per l'artigianato invia ai singoli Comuni, tre mesi prima della data di scadenza della revisione, l'elenco delle imprese artigiane iscritte all'Albo che risultano esercitare la loro attivita' nel Comune stesso.
3. Allo stesso fine, la Commissione provinciale puo' consultare le organizzazioni artigiane di categoria.
4. Il Sindaco, entro quattro mesi dal ricevimento dell'elenco, trasmette alla Commissione le notizie occorrenti per la conferma della iscrizione o la cancellazione delle singole imprese.
5. In occasione della revisione periodica dell'Albo provinciale delle imprese artigiane la Giunta Regionale puo' disporre rilevazioni e indagini di carattere statistico sul settore artigiano.

Art. 5.

1. I titolari delle imprese artigiane iscritte nell'Albo devono comunicare direttamente o tramite il Comune di residenza, alla Commissione provinciale per l'artigianato entro trenta giorni, il venir meno dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti o la cessazione della attivita' e ogni variazione o modificazione dell'attivita', della sede e della ragione sociale.
2. La cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane per sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti dalla legge o per cessazione dell'attivita', e' disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato sentito in ogni caso l'interessato.
3. Il provvedimento di cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione della attivita' o dalla data della sua adozione negli altri casi.

Art. 6.

1. Ai trasgressori delle disposizioni concernenti la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane sono inflitte le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro, compresa tra i seguenti importi minimi e massimi, a seconda delle violazioni rilevate:
a) da lire 500.000 a lire 5.000.000 in caso di omessa denuncia di inizio attivita';
b) da lire 200.000 a lire 2.000.000 in caso di omessa denuncia di modificazione dell'impresa o di cessazione attivita';
c) da lire 100.000 a lire 1.000.000 in caso di dichiarazione non veritiera o contenente dati inesatti;
d) da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 in caso di uso illecito, da parte di un'impresa non iscritta all'Albo, di riferimenti all'artigianato nella denominazione della ditta o insegna o marchio.
2. Le sanzioni di cui sopra sono applicate nella misura minima nel caso le violazioni di cui ai punti a), b), c), d) vengano sanate con denuncia dell'interessato prima dell'accertamento da parte della Autorita' competente.
3. L'Autorita' competente ad irrogare le sanzioni e' il Sindaco del Comune in cui ha sede l'impresa e il versamento dei relativi proventi e' effettuato a favore del Comune medesimo.
4. Il Sindaco, nel rispetto delle norme e dei principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, si avvale in particolare dei competenti uffici comunali, nonche' degli atti forniti dalle Commissioni provinciali per l'artigianato.
5. I Comuni relazionano annualmente alla Regione sull'attivita' di vigilanza ad essi demandata, dettagliando le violazioni accertate, le generalita' dei soggetti sanzionati e l'importo delle sanzioni applicate.

Capo III. Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato

Art. 7.

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, oltre a svolgere tutte le funzioni riguardanti la tenuta dell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui al precedente articolo 2, assolvono ai seguenti compiti:
1) concorrere con la Commissione regionale per l'artigianato, allo svolgimento di indagini, rilevazioni e studi concernenti l'artigianato;
2) proporre iniziative e prospettare esigenze per lo sviluppo dei servizi reali alle imprese artigiane, nonche' ricerche e applicazioni di processi di innovazione tecnologica;
3) esprimere pareri sulle caratteristiche, sul coordinamento e sulla istituzione di fiere e mostre a carattere artigiano;
4) promuovere ogni utile iniziativa diretta a valorizzare le attivita' artigiane della Provincia;
5) svolgere gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali.
2. Le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono a carico della Regione.
3. L'espletamento delle funzioni di segreteria e dei compiti tecnico-amministrativi necessari all'attivita' delle Commissioni e' assicurato da personale regionale o da personale individuato, in via transitoria, ai sensi del successivo art. 22.

Art. 8.

1. La Commissione provinciale per l'artigianato e' composta:
a) da diciotto titolari di imprese artigiane operanti nella Provincia da almeno tre anni eletti in base alle disposizioni riportate al Capo IV della presente legge;
b) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative;
c) dal Direttore provinciale INPS o suo delegato;
d) dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o suo delegato;
e) da tre esperti in materie concernenti l'artigianato nominati dalla Provincia su designazione delle organizzazioni sindacali artigiane piu' rappresentative;
f) da un rappresentante designato dalla Giunta camerale della Camera di Commercio.
2. Il numero dei componenti della Commissione provinciale per l'artigianato, di cui ai punti a) ed e) del presente articolo, puo' essere rispettivamente elevato a venti e quattro unita' nelle Province in cui la consistenza delle imprese artigiane iscritte all'Albo risulti compresa tra 10.000 e 30.000 imprese. Il numero degli stessi componenti puo' essere ulteriormente elevato a ventidue e cinque unita' nelle Province con una consistenza di imprese artigiane iscritte all'Albo superiore alle 30.000 imprese.
3. Il computo della consistenza delle imprese artigiane iscritte all'Albo provinciale e' effettuato contestualmente alla indizione delle elezioni dei componenti titolari di imprese artigiane.
4. La Commissione provinciale elegge il Presidente, scegliendolo tra i componenti di cui alla lettera a) del presente articolo, ed il Vice Presidente.
5. Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria la presenza di almeno meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei partecipanti al voto. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 9.

1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso gli uffici della Giunta Regionale. Quale organo amministrativo e di tutela del settore essa, sulla base delle disposizioni di legge vigenti nella materia e nel rispetto dei poteri di indirizzo della Regione, assolve a quanto segue:
a) presentare entro il mese di luglio di ogni anno, alla Giunta Regionale il programma della propria attivita' per l'anno successivo ed il consuntivo dell'attivita' svolta nell'anno precedente. Tale programma puo' tenere conto anche delle eventuali proposte delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
b) decidere sui ricorsi proposti avverso le decisioni della Commissione provinciale per l'artigianato, di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo provinciale delle imprese artigiane;
c) svolgere, in stretta collaborazione con le Commissioni provinciali per l'artigianato, attivita' di documentazione, di studio, di indagine e rilevazione statistica delle attivita' artigiane della Regione, avvalendosi prioritariamente degli Enti strumentali regionali;
d) esprimere pareri sugli atti della programmazione regionale in materia di artigianato, sentite le Commissioni provinciali per l'artigianato;
e) proporre iniziative rivolte alla promozione, tutela, valorizzazione e sviluppo dell'artigianato;
f) svolgere ogni altro compito attribuitole dalle leggi regionali.
2. Tutti gli oneri e spese per il funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato sono a carico della Regione.
3. Le funzioni di segreteria e i compiti tecnico-amministrativi della Commissione regionale per l'artigianato sono svolti da personale dipendente dalla Regione.
4. Per l'approfondimento di argomenti di particolare complessita' la Commissione regionale per l'artigianato puo' articolarsi in gruppi di lavoro.

Art. 10.

1. La Commissione regionale per l'artigianato, ai sensi dell'art. 11 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e' composta:
a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
b) da tre rappresentanti della Regione, designati dal Consiglio Regionale con voto limitato a due;
c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane piu' rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella Regione.
2. I componenti la Commissione regionale per l'artigianato eleggono nel proprio seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Art. 11.

1. Le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per l'artigianato durano in carica cinque anni. Alla scadenza le Commissioni continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla ricostituzione.
2. I componenti delle Commissioni decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti di eleggibilita'.
3. I componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato titolari di impresa artigiana, cessati dalla carica per qualsiasi causa, vengono sostituiti dal Presidente della Giunta Regionale con i candidati che li seguono immediatamente nella graduatoria dello scrutinio di lista.
4. I nominativi dei componenti delle Commissioni provinciali e della Commissione regionale per l'artigianato, individuabili attraverso designazione, devono essere comunicati alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine puo' provvedere all'insediamento il Presidente della Giunta Regionale. Le Commissioni risultano quindi validamente costituite e possono funzionare con la nomina di almeno meta' piu' uno dei componenti da designare.
5. La sostituzione dei rappresentanti designati e' effettuata dal Presidente della Giunta Regionale su designazione dello stesso Ente che ha espresso la designazione originaria.

Art. 12.

1. Presso le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato operano apposite strutture organizzative di segreteria che costituiscono articolazione interna del settore competente per materia, istituito ai sensi della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42, recante "Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte".
2. Le strutture organizzative di segreteria delle Commissioni provinciali per l'artigianato debbono compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge e comunque di competenza delle rispettive Commissioni. Spetta in particolare ad esse predisporre e/o curare:
- gli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle modificazioni ed alle cancellazioni delle imprese artigiane dagli albi provinciali disposte dalle rispettive Commissioni;
- la verbalizzazione, la pubblicita' e la conservazione degli atti delle Commissioni stesse;
- il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'Albo ed ogni altra certificazione prevista dalla legge;
- gli atti e le procedure relative alle revisioni periodiche dell'Albo;
- gli adempimenti relativi al procedimento di rinnovo delle rispettive Commissioni;
- le iniziative delle Commissioni di carattere promozionale, statistico, di tutela o comunque di competenza delle Commissioni stesse, seguendone l'attuazione;
- ogni altro adempimento derivante dalle funzioni assegnate alle rispettive Commissioni.
3. La struttura organizzativa di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato deve compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge di competenza della Commissione. Spetta in particolare ad esse predisporre e/o curare:
- gli atti e le istruttorie relative ai ricorsi proposti avverso le decisioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
- la verbalizzazione, la pubblicita' e la conservazione degli atti della Commissione;
- le attivita' della Commissione di carattere promozionale, statistico, di tutela dell'artigianato, e di coordinamento delle iniziative delle Commissioni provinciali, seguendone l'attuazione;
- ogni altro adempimento derivante dalle funzioni assegnate alla Commissione.

Art. 13.

1. Le dotazioni organiche delle strutture organizzative di segreteria delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato, nonche' la nomina dei responsabili delle relative strutture, sono determinate ai sensi della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 e successive modifiche, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in coerenza con la restante organizzazione regionale.
2. Le strutture organizzative di cui al precedente comma dipendono funzionalmente dal Presidente delle rispettive Commissioni, ferma restando la loro appartenenza al settore artigianato di cui costituiscono articolazione interna e da cui dipendono gerarchicamente ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 e successive modifiche.

Art. 14.

1. L'attivita' delle Commissioni provinciali per l'artigianato e' sottoposta ai poteri di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento della Giunta Regionale che si avvale a tale scopo, del parere consultivo della Commissione regionale per l'artigianato.
2. Il Presidente della Giunta Regionale puo' ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.
3. Nel caso in cui una Commissione venga a trovarsi nella impossibilita' di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarita' con deliberazione della Giunta Regionale, previa diffida, la Commissione medesima viene sciolta e viene nominato un Commissario straordinario competente ad esercitare fino alla ricostituzione della Commissione, tutte le funzioni alla stessa attribuite. La deliberazione di scioglimento fissa la data di nuove elezioni.

Capo IV. Elezioni dei componenti artigiani delle commissioni provinciali per l'artigianato

Art. 15.

1. Le elezioni dei titolari di aziende artigiane, chiamati a far parte della Commissione provinciale per l'artigianato, sono indette dal Presidente uscente della Commissione con apposito manifesto da affiggersi, per la durata di quindici giorni, negli albi della Camera di Commercio e dei Comuni della Provincia e negli spazi previsti per le pubbliche affissioni, almeno 120 giorni prima della scadenza del quinquennio di durata in carica della Commissione.
2. Qualora il Presidente, nel termine suddetto, non abbia provveduto, il Presidente della Giunta Regionale nomina un Commissario per tutti gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali.
3. Tutte le operazioni elettorali devono essere ultimate non oltre la scadenza del quinquennio di durata in carica della Commissione.
4. Le liste dei candidati devono essere presentate al Presidente della Commissione provinciale entro le ore dodici del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni, insieme alla dichiarazione di accettazione di ciascun candidato.
5. Le liste possono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere e non inferiore al 50% degli stessi. Esse devono essere presentate da almeno 50 artigiani nelle Province aventi fino a 10.000 imprese iscritte all'Albo, da almeno 150 artigiani nelle Province con una consistenza di imprese artigiane compresa tra 10.000 e 20.000 unita' e da almeno 400 artigiani nelle altre Province. Le firme dei presentatori e le dichiarazioni di accettazione di cui al precedente comma, devono essere autenticate dal Sindaco, o da un suo delegato, o dal segretario comunale, o dal conciliatore, o da un notaio.
6. I presentatori devono essere titolari di imprese iscritte nell'Albo provinciale e possono sottoscrivere soltanto una lista. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari.
7. Dell'avvenuta presentazione delle liste dovra' essere rilasciata ricevuta.
8. Le liste sono contrassegnate da un numero progressivo in corrispondenza dell'ordine di presentazione. Al numero puo' essere abbinato anche un simbolo.
9. Nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine utile per la presentazione delle liste la Commissione provinciale provvede ad accertarne la regolarita'.
10. Le eventuali decisioni concernenti l'esclusione di liste o di singoli candidati devono essere motivate e, a cura della Commissione provinciale, debbono essere notificate entro cinque giorni dalla loro adozione, ai candidati esclusi e comunque a tutti i candidati delle liste interessate.
11. I candidati esclusi possono inoltrare ricorso entro dieci giorni dalla notifica della decisione della Commissione, al Presidente della Giunta Regionale che decide entro quindici giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 16.

1. Nei quarantacinque giorni successivi al termine utile per la presentazione delle liste, il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato, pubblica un manifesto da affiggere per almeno 15 giorni negli albi della Camera di Commercio, negli spazi destinati alle pubbliche affissioni, nella sede degli albi e dei Comuni della Provincia, con il quale vengono resi noti agli elettori:
a) la data e l'orario delle votazioni, con inizio alle ore 8 e termine alle ore 20 del medesimo giorno;
b) le liste dei candidati, contrassegnate ciascuna da un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione;
c) la sede delle sezioni elettorali;
d) l'avvenuta pubblicazione delle liste degli elettori, distinte per sezioni, negli albi della Camera di Commercio e dei Comuni, fino al giorno delle elezioni.
2. Le votazioni hanno luogo in un giorno festivo entro il ventesimo giorno antecedente quello di scadenza del quinquennio di durata in carica della Commissione.
3. La ripartizione del territorio della Provincia in sezioni elettorali e' effettuata, a cura della Commissione provinciale per l'artigianato, in modo che in ciascuna sezione il numero degli elettori non sia superiore a 500. La Commissione puo', qualora circostanze particolari lo rendano opportuno, raggruppare gli elettori di piu' Comuni confinanti.
4. I certificati elettorali sono predisposti e inviati a mezzo di lettera raccomandata a cura delle Commissioni provinciali e con onere a carico della Regione, a ciascun elettore presso la sede dell'impresa, entro il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. Copia del certificato e' reperibile presso la sezione elettorale di appartenenza.
5. Le sezioni elettorali hanno sede all'interno di edifici pubblici. In ciascuna sezione e' affissa la lista degli elettori della sezione stessa, nonche' le liste dei candidati.
6. Il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato provvede a nominare, entro il quinto giorno antecedente quello delle votazioni, un Presidente per ciascuna sezione elettorale, scegliendolo fra i dipendenti dello Stato, della Regione o degli Enti Locali in possesso almeno del diploma di scuola media di 2° grado, nonche' due scrutatori e il segretario del seggio scelti fra imprenditori artigiani iscritti nella lista della sezione non candidati.
7. Al Presidente, agli scrutatori ed al segretario spetta il trattamento economico previsto per le elezioni comunali, a carico della Regione.
8. Sono elettori i titolari - o i legali rappresentanti nel caso di societa' - di imprese artigiane che, alla data del 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui si effettuano le elezioni, risultano iscritte all'Albo.
9. Sono eleggibili i titolari, o i legali rappresentanti in caso di societa', delle imprese artigiane operanti nella Provincia da almeno 3 anni alla data ultima per la presentazione delle liste. Sono altresi' eleggibili i titolari o i legali rappresentanti in caso di societa', delle imprese artigiane che siano iscritti da almeno tre anni all'Albo provinciale degli artigiani della Provincia per la quale sono indette le elezioni. I candidati devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.
10. E' incompatibile la contemporanea appartenenza a piu' di una Commissione provinciale per l'artigianato. Tale incompatibilita' deve essere rimossa attraverso l'esercizio dell'opzione.

Art. 17.

1. L'elezione dei componenti la Commissione provinciale per l'artigianato e' effettuata a scrutinio di lista, con rappresentanza proporzionale.
2. Il voto e' personale, libero e segreto.
3. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un segno nel contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che la contiene.
4. Ogni elettore puo' esprimere preferenze per un numero di candidati, scelti esclusivamente fra quelli della lista da lui votata, non superiore a tre.
5. La cifra elettorale generale sara' stabilita in base al numero di votanti e i rappresentanti saranno ripartiti, fra le sole liste che avranno ottenuto voti pari ad almeno il 5% dei votanti, in relazione ai voti di lista e al quoziente elettorale. Eventuali rappresentanti in ballottaggio saranno assegnati alla lista che ha ottenuto i maggiori resti.
6. All'interno delle singole liste aventi diritto a rappresentanti, risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'.

Art. 18.

1. Il giorno precedente la data delle elezioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato, presso ogni sezione elettorale si provvede alla costituzione del seggio.
2. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8 e terminano alle ore 20 dello stesso giorno.
3. Immediatamente dopo la chiusura dei seggi i componenti il seggio procedono allo spoglio delle schede annotando, in appositi verbali i voti riportati da ogni lista, nonche' le preferenze espresse per ciascun candidato.
4. Le schede, i verbali riportanti i risultati finali delle votazioni e ogni altro atto riguardante lo svolgimento delle votazioni vengono trasmessi immediatamente al Presidente della Commissione provinciale in plico sigillato e firmato dal Presidente del seggio e dagli scrutatori. La Commissione provinciale, entro il giorno successivo, sulla base delle risultanze dei verbali delle singole sezioni elettorali, procede alla proclamazione degli eletti.
5. Le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti avvengono in seduta pubblica.

Art. 19.

1. Avverso le decisioni della Commissione provinciale relativamente: alle operazioni elettorali, i risultati delle votazioni, l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti, qualunque elettore puo' proporre ricorso al Presidente della Giunta Regionale entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento che da' luogo al ricorso.
2. Il Presidente della Giunta Regionale decide entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sentite le parti interessate.
3. Per quanto non espressamente disposto dal Capo IV della presente legge valgono in materia di procedimento elettorale, in quanto applicabili, le norme di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.

Capo V. Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 20.

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno 1987 la spesa complessiva di lire 3.600.000.000. Ai conseguenti oneri si fara' fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 5295 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987 e successivi viene conseguentemente istituito il seguente capitolo con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, a fianco indicato "Spese per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e per il funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato" L. 3.600.000.000.
2. La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1987 sara' determinata con la legge di approvazione del relativo bilancio.
3. Le somme derivanti dai diritti di cui all'articolo 2 della presente legge sono versate alla Regione secondo le modalita' che saranno indicate dalla Giunta Regionale, ed introitate in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1987 e successivi con la denominazione "Entrate derivanti dai diritti di segreteria per gli atti e certificati rilasciati dalle Commissioni provinciali per l'artigianato".
4. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

1. Nella prima applicazione della presente legge le elezioni, necessarie per provvedere alla costituzione delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato, sono indette dai Presidenti uscenti delle Commissioni provinciali entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
2. A tal fine i Presidenti in carica sono confermati nelle loro funzioni anche in caso di perdita dei requisiti prescritti.
3. Le Commissioni provinciali per l'artigianato e la Commissione regionale per l'artigianato gia' costituite continuano a funzionare fino all'insediamento delle nuove Commissioni.

Art. 22.

1. Il personale occorrente all'espletamento delle funzioni delle strutture di segreteria e dei compiti tecnico amministrativi necessari all'attivita' delle Commissioni provinciali per l'artigianato, puo' essere individuato, in base alle convenzioni di cui al precedente articolo 2, fra il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d'intesa con i competenti organi camerali.
2. Restano confermate le disposizioni di cui al precedente articolo 13 relativamente alla dipendenza funzionale delle strutture organizzative di segreteria dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato e alla dipendenza gerarchica delle stesse dal settore regionale d'appartenenza.

Art. 23.

1. L'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 2 della presente legge verra' istituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro 60 giorni dal primo insediamento delle Commissioni provinciali.

Art. 24.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 3 e 4, 1° comma, della L.R. n. 14/80.