Legge regionale 4 giugno 1987, n. 31. Modifica della L.R. 23 gennaio 1987, n. 7 'Norme urgenti concernenti la proroga dei termini previsti dagli artt. 36 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 ed 8 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9, il regime transitorio per la riconversione delle II.PP.AA.BB. infermerie e la nuova numerazione delle Unita' Socio-Sanitarie Locali subcomunali di Torino '. (B.U. 10 giugno 1987, n. 23) Il 1° comma dell'art. 1 della L.R. 23 gennaio 1987, n. 7, e' cosi' sostituito:
La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 45, 6° comma, dello Statuto Regionale.
"Il termine fissato dall'art. 36 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20, per la completa attuazione della gestione in forma associata tramite le Unita' Socio-Sanitarie Locali delle funzioni socio-assistenziali dei Comuni, e' prorogato fino alla data di entrata in vigore della emananda normativa di integrazione della legge sopracitata e, comunque, non oltre il 31 ottobre 1987".