Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 22 maggio 1987, n. 29.

Interventi di promozione turistica.

(B.U. 3 giugno 1987, n. 22)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione realizza direttamente iniziative e favorisce, mediante la concessione di contributi, la realizzazione da parte di organismi pubblici e privati di iniziative idonee a valorizzare e propagandare le risorse turistiche regionali e ad incrementare i flussi turistici italiani ed esteri verso il Piemonte.

Art. 2.
(Programma pluriennale di indirizzo e di coordinamento della promozione turistica)

1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo precedente il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, approva un programma pluriennale di indirizzo e di coordinamento della promozione turistica che indica:
a) l'andamento della domanda turistica in Piemonte, le tendenze e le prospettive di mercato;
b) gli obiettivi di consolidamento e di ampliamento degli arrivi e presenze di turisti in Piemonte, eventualmente articolati per prodotti turistici e per ambiti territoriali;
c) gli indirizzi e le modalita' di coordinamento dell'azione promozionale diretta della Regione e di quella svolta da altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all'attivita' delle Aziende di promozione turistica;
d) le azioni e strumenti principali, le risorse finanziarie di massima necessarie per il conseguimento degli obiettivi fissati dal programma pluriennale;
e) le iniziative ammissibili ai contributi previsti dalla presente legge per il periodo di riferimento del programma pluriennale, i tempi e le modalita' per la presentazione delle proposte di intervento, l'entita' dei contributi e le modalita' di liquidazione degli stessi.
2. Il programma pluriennale di norma ha validita' triennale e coincide con il periodo di validita' del Piano di Sviluppo Regionale e del bilancio pluriennale della Regione; viene approvato entro il 30 giugno dell'anno che precede quello di inizio di validita' del programma e puo' essere aggiornato annualmente.
3. Il programma pluriennale di cui al presente articolo, nonche' gli eventuali aggiornamenti annuali, sono predisposti tenendo conto degli apporti conoscitivi forniti e delle proposte avanzate dalle Aziende di promozione turistica nonche' da altri Enti, Associazioni e Organismi nell'ambito dell'attivita' di consultazione prevista dalle disposizioni concernenti il coordinamento e l'indirizzo degli interventi di promozione turistica, contenute nella legislazione regionale riguardante la riforma dell'organizzazione turistica e l'ordinamento e delega delle funzioni amministrative in materia di turismo.

Art. 3.
(Attivita' promozionale diretta)

1. La Regione svolge direttamente ogni attivita' promozionale utile al perseguimento delle finalita' di cui all'articolo precedente ed in particolare realizza iniziative di:
a) informazione, pubblicita' e propaganda turistica, sia in Italia che all'estero;
b) partecipazione a fiere, mostre, borse e altre manifestazioni nazionali ed estere;
c) acquisto e realizzazione di materiale informativo e pubblicitario;
d) acquisto di beni e servizi in funzione dell'attivita' di cui al presente articolo.
2. La Regione per attuare le iniziative di cui al comma precedente puo' avvalersi del supporto tecnico-organizzativo delle Aziende di promozione turistica singole o associate: le Aziende sono rimborsate delle spese sostenute per conto della Regione, anche mediante versamento di acconti.
3. All'assunzione e al pagamento delle spese di cui al presente articolo puo' altresi' provvedersi mediante apertura di credito a funzionario delegato ai sensi dell'art. 63 della L.R. 29 dicembre 1981, n. 55.
4. La Regione svolge l'attivita' promozionale all'estero secondo le disposizioni di cui all'art. 3, quarto comma, del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 e degli artt. 4 e 57 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 4.
(Contributi per attivita' di pubblicita' e propaganda turistica)

1. Sono concessi contributi ad Enti pubblici o di diritto pubblico e ad Associazioni che operano senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a pubblicizzare o propagandare le risorse turistiche e a determinare flussi turistici verso determinate localita' o verso il Piemonte in generale.
2. I contributi possono essere concessi sia per manifestazioni e iniziative realizzate in specifiche localita' del Piemonte ma che per la loro rilevanza o per loro natura rivestono una funzione promozionale nei confronti della domanda turistica potenziale italiana ed estera, sia per quelle realizzate al di fuori della localita' che si intende promuovere, nei limiti di competenza dei soggetti proponenti.

Art. 5.
(Contributi per la commercializzazione del prodotto turistico)

1. Sono concessi contributi per la realizzazione di programmi promozionali finalizzati alla commercializzazione del prodotto turistico piemontese, compresa l'acquisizione e la messa in opera di impianti tecnologici atti a favorire maggiori e piu' adeguate condizioni di contatto fra domanda e offerta.
2. I contributi possono essere concessi:
a) a cooperative, consorzi e societa' consortili di imprenditori turistici, dotati di una adeguata struttura organizzativa e tecnica, a condizione che abbiano almeno 10 soci e dispongano di almeno 1.000 posti letto in strutture ricettive;
b) a consorzi di 2° grado, composti da almeno 5 organismi associativi costituiti nelle forme di cui al punto a) dotati di una adeguata struttura organizzativa e tecnica, a condizione che abbiano complessivamente almeno 10 soci e dispongano di almeno 1.000 posti letto in strutture ricettive;
c) ad agenzie di viaggio singole o associate che dispongano di almeno 1.000 posti letto in strutture ricettive.

Art. 6.
(Contributi per attivita' finalizzate a valorizzare le risorse turistiche e a migliorare la qualita' del soggiorno per i turisti)

1. Sono concessi contributi a Enti pubblici o di diritto pubblico e ad Associazioni che operano senza scopo di lucro per la realizzazione di attivita' finalizzate a valorizzare le risorse turistiche locali e a migliorare la qualita' del soggiorno per i turisti.
2. La concessione dei contributi di cui al comma precedente e' delegata alle Province, cui la Regione provvede ad assegnare appositi fondi annuali che possono essere integrati con risorse proprie delle Province.
3. Le Province trasmettono annualmente alla Regione una relazione sui criteri e sulle modalita' seguite e contenente indicazioni rispetto alle proprie previsioni di disponibilita' di risorse per l'anno successivo, anche ai fini dell'adeguamento del programma regionale.

Art. 7.
(Disposizioni finanziarie e finali)

1. L'attuazione annuale degli interventi diretti di promozione, la concessione dei contributi e la ripartizione dei fondi annuali alle Province sono deliberate dalla Giunta Regionale sulla base dei criteri definiti dal programma pluriennale di cui all'art. 2.
2. Gli interventi previsti dalla presente legge vengono attuati a decorrere dalla data di approvazione del programma pluriennale di cui all'art. 2 e sostituiscono ogni altro intervento finanziario regionale concernente la promozione turistica: a decorrere dalla stessa data e' abrogata la L.R. 26 giugno 1979, n. 35.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1987 e successivi si fara' fronte mediante apposite previsioni di spesa che saranno determinate con le relative leggi di bilancio.