Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 15 maggio 1987, n. 27.

Programmazione degli interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica.

(B.U. 27 maggio 1987, n. 21)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
All. A.

Titolo I. PROGRAMMA PLURIENNALE

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte promuove lo sviluppo delle attivita' produttive e dell'occupazione nel settore turistico e il miglioramento della fruibilita' delle risorse turistiche regionali da parte di tutti i cittadini.
2. A tal fine la Regione predispone e attua un programma pluriennale di interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica diretto a migliorare e a potenziare le strutture ricettive nonche' le altre strutture e attrezzature turistiche o complementari all'attivita' turistica.

Art. 2.
(Programmazione degli interventi)

1. I finanziamenti previsti dalla presente legge sono concessi in base al programma pluriennale di interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica, allegato alla presente legge.
2. Il programma di cui al comma precedente e' formulato in conformita' agli indirizzi e obiettivi del Piano di Sviluppo Regionale e della legge 17 maggio 1983, n. 217 e tenendo conto degli altri atti di programmazione nazionale e locale.
3. La validita' temporale del programma coincide di norma con la validita' del Piano di Sviluppo Regionale e del bilancio pluriennale della Regione.

Art. 3.
(Contenuti del programma pluriennale)

1. Il programma pluriennale per lo sviluppo dell'offerta turistica e i relativi aggiornamenti definiscono:
a) gli obiettivi di sviluppo dell'offerta turistica;
b) gli specifici obiettivi di sviluppo cui devono riferirsi le iniziative per cui e' previsto il finanziamento regionale;
c) le priorita' e l'eventuale suddivisione di massima delle disponibilita' finanziarie fra gli specifici obiettivi;
d) i tipi di iniziative finanziabili e i criteri per valutare la loro congruita' agli obiettivi di cui ai punti a) e b);
e) i soggetti che possono richiedere i finanziamenti;
f) la natura e la misura dei finanziamenti concedibili per le diverse iniziative e i soggetti di cui al punto e) in rapporto agli specifici obiettivi di cui al punto b); i limiti di spesa ammissibile per ciascun tipo di intervento; le modalita' di liquidazione dei contributi;
g) i criteri per la redazione dei progetti e la documentazione da presentarsi.

Titolo II. PROGRAMMA ANNUALE Dl INTERVENTO

Art. 4.
(Modalita' per la richiesta dei finanziamenti)

1. Le domande per la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge devono essere presentate alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno corredate da:
- relazione illustrativa dell'intervento proposto che specifichi finalita', risultati economici o sociali che si intende raggiungere, occupazione aggiuntiva prevista, eventuale previsione in piani aziendali, interaziendali o in altri piani, tempi di attuazione e piano finanziario;
- progetto esecutivo;
- relazione tecnica;
- dettagliato preventivo di spesa.
2. Nei termini di cui al precedente comma una copia della domanda e della documentazione a corredo deve essere presentata al Comune per il parere di realizzabilita' in conformita' alle previsioni della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni, compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti.
3. Per gli interventi da realizzare nei territori montani una copia della domanda e della documentazione a corredo devono essere presentate entro i termini di cui al 1° comma anche alla Comunita' Montana che esprime il proprio parere circa la validita' dell'iniziativa in rapporto alle previsioni di sviluppo locali.
4. I pareri di cui al presente articolo devono essere trasmessi alla Regione entro 60 giorni dal ricevimento della domanda: decorso tale termine, la Regione procede anche in mancanza dei pareri.

Art. 5.
(Formazione e approvazione del programma annuale di intervento)

1. Per ciascuna delle iniziative per cui e' richiesto il finanziamento viene accertata:
a) la rispondenza alle previsioni del programma pluriennale di cui all'art. 2 e alle previsioni dei piani e programmi locali, nonche' l'eventuale inserimento delle iniziative in progetti organici di sviluppo turistico;
b) la realizzabilita' in conformita' alle previsioni della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni;
c) l'idoneita' tecnica e la congruita' dei prezzi.
2. Ove sia ritenuto necessario possono essere richiesti ulteriori elementi e dati integrativi di valutazione.
3. Sulla base degli accertamenti di cui ai commi precedenti e in relazione agli obiettivi e ai requisiti previsti dal piano pluriennale di cui all'art. 2 la Giunta Regionale definisce il programma annuale di intervento e lo approva, dopo aver sentito la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 6, deliberando la concessione dei finanziamenti.
4. Nel provvedimento di concessione e' fissato il termine di ultimazione delle iniziative, che puo' essere prorogato con decreto del Presidente della Giunta Regionale per motivi non imputabili ai richiedenti.
5. La liquidazione dei contributi e' disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale secondo le modalita' previste dal programma pluriennale di cui all'art. 2 in relazione ai diversi soggetti e tipi di iniziative.

Art. 6.
(Commissione tecnicoconsultiva)

1. Per l'esame delle domande relative ai contributi di cui alla presente legge e' istituita una Commissione tecnico-consultiva composta da:
- l'Assessore regionale al Turismo che la presiede;
- l'Assessore al Turismo di ciascuna delle Province piemontesi;
- 1 rappresentante della delegazione regionale dell'U.N.C.E.M.;
- 1 rappresentante della delegazione regionale del Touring Club Italiano;
- 1 rappresentante della delegazione regionale del Club Alpino Italiano;
- 1 rappresentante delle Associazioni Agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 2 rappresentanti designati dalle Organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 2 rappresentanti designati dalle Organizzazioni delle cooperative turistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 1 rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del turismo;
- 3 esperti in materia turistica designati dal Consiglio Regionale di cui 1 in rappresentanza delle minoranze.
2. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato al Turismo.
3. La Commissione tecnico-consultiva dura in carica 3 anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale.
4. Le riunioni della Commissione sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei componenti.

Titolo III. NORME FINANZIARIE FINALI

Art. 7.
(Non cumulabilita')

1. I finanziamenti di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri finanziamenti concessi dalla Regione, da altri Enti pubblici o dallo Stato per le medesime iniziative, salvo che non ne venga fatta specifica previsione nel provvedimento di concessione o con successivo provvedimento ove si riscontri l'opportunita' di garantire la realizzazione dell'iniziativa anche con l'integrazione degli interventi pubblici.

Art. 8.
(Convenzioni)

1. Per agevolare l'accesso alle operazioni di credito da parte di iniziative finanziate ai sensi della presente legge la Giunta Regionale e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con Istituti operanti in Piemonte ed a rinnovare le convenzioni gia' in atto.

Art. 9.
(Vincolo di destinazione)

1. Le iniziative finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione d'uso per una durata massima di 15 anni.
2. Il programma regionale di cui all'art. 2 determina, in relazione a diversi tipi di iniziative, soggetti e finanziamenti, la durata del vincolo di destinazione, le modalita' con cui viene garantito e le procedure per l'eventuale revoca del vincolo da parte della Giunta Regionale previo recupero delle somme erogate, opportunamente rivalutate ai sensi dell'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 10.
(Tipi di finanziamento)

1. I finanziamenti previsti dal programma pluriennale possono consistere in:
a) contributi in conto capitale;
b) contributi sugli oneri di urbanizzazione;
c) contributi in relazione a mutui bancari.
2. I contributi di cui ai punti a) e b) possono essere liquidati, secondo le determinazioni del programma di cui all'art. 2, a titolo anticipato, o ad accertamento finale della realizzazione degli interventi.
3. I contributi in relazione ai mutui di cui al punto c) possono essere attualizzati ed erogati in un'unica soluzione agli Istituti mutuanti.
4. La misura dei tassi di interesse in relazione ai mutui di cui al punto c) e' determinata entro i limiti previsti dalla normativa statale nel rispetto dell'art. 109 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616.

Art. 11.
(Garanzia fidejussoria)

1. Ai soggetti ammessi ai contributi di cui alla lettera c) dell'art. 10, che non siano in grado di prestare agli Istituti di Credito mutuanti adeguate garanzie, puo' essere concessa da parte della Regione garanzia fidejussoria con riserva, a favore della Regione, del beneficio della previa escussione del debitore principale.

Art. 12.
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per l'anno 1987 le domande per la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge devono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del programma pluriennale di cui all'art. 2.
2. Sono esclusi dai finanziamenti previsti dalla presente legge le opere che hanno ottenuto l'abitabilita' o agibilita' anteriormente al 1° maggio 1985 e gli acquisti anteriori a tale data.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore, la presente legge sostituisce ogni altra previsione di intervento finanziario regionale concernente le strutture ricettive o le altre strutture e attrezzature turistiche o complementari all'attivita' turistica; a decorrere dalla stessa data sono abrogate le disposizioni di cui al titolo III della L.R. 30 maggio 1980, n. 67.

Art. 13.
(Norme finanziarie)

1. Per la concessione dei contributi costanti di durata non superiore a 15 anni in relazione a mutui e' autorizzato un limite di impegno complessivo di L. 3.000 milioni con decorrenza dall'anno 1988.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si fa fronte mediante utilizzazione di una disponibilita' di pari importo del cap. 12600 del bilancio pluriennale 1987/1989.
3. Per la concessione della garanzia fidejussoria su mutui di durata fino a 15 anni e' autorizzato il limite di impegno di L. 100 milioni con decorrenza dall'esercizio 1988
4. Agli oneri derivanti dal precedente comma si fa fronte mediante utilizzazione di una disponibilita' di pari importo del capitolo 12600 del bilancio pluriennale 1987/89.
5. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1988 sara' conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Contributi costanti di durata non superiore a 15 anni in relazione a mutui per lo sviluppo dell'offerta turistica".
6. Agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale, dei contributi sugli oneri di urbanizzazione e dei contributi attualizzati in relazione ai mutui la Regione fa fronte con i fondi ad essa assegnati sugli stanziamenti previsti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dal bilancio pluriennale 1986/88 dello Stato in base al riparto stabilito ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.
7. Le somme assegnate dallo Stato ai sensi della legge 217/83 saranno iscritte nel capitolo n. 975 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio 1987; nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1987 saranno conseguentemente iscritte somme di importo pari a quelle assegnate dallo Stato nel capitolo n. 8490 la cui denominazione sara' cosi' modificata: "Contributi in conto capitale per lo sviluppo dell'offerta turistica".
8. Per l'ammissione ai contributi in relazione a mutui la Giunta Regionale puo' disporre per le istanze presentate per ciascuno negli anni 1987/88 una prenotazione di impegno di spesa in misura non superiore al 50% dello stanziamento disponibile globalmente per tale voce di spesa; le istanze non rientranti in tale limite di finanziamento sono riesaminate congiuntamente a quelle presentate per l'anno successivo.

Allegato A.

Allegato: PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO
DELL'OFFERTA TURISTICA PER IL BIENNIO 1987-1988

Capo I - Obiettivi e criteri generali di sviluppo dell'offerta turistica piemontese
Capo II - Obiettivi specifici
Obiettivo I - Ammodernamento e adeguamento della struttura ricettiva
Obiettivo 2 - Turismo montano
Obiettivo 3 - Turismo lacuale del Verbano-Cusio
Obiettivo 4 - Turismo termale e idropinico
Obiettivo 5 - Turismo rurale e agriturismo
Obiettivo 6 - Turismo naturalistico e culturale
Obiettivo 7 - Turismo congressuale e d'affari
Obiettivo 8 - Turismo sociale
Capo III - Vincolo di destinazione
Capo IV - Modalita' di liquidazione dei contributi
Capo V - Criteri per la redazione dei progetti e documentazione
Capo VI - Quadro di riepilogo finanziario e previsione di massima
di riparto dei fondi per obiettivi

Capo I. OBIETTIVI E CRITERI GENERALI Dl SVILUPPO
DELL'OFFERTA TURISTICA PIEMONTESE

Le difficolta' e carenze dell'offerta turistica del Piemonte vanno ricercate nelle modalita' e negli scopi con le quali la medesima si e' storicamente formata: a partire dall'ultimo dopoguerra essa si e' infatti sviluppata soprattutto in relazione alla domanda interna o alla domanda proveniente dalle aree industriali limitrofe, concentrata per lo piu' al fine settimana e in periodi festivi, ed e' stata da questa pesantemente condizionata con un ipertrofico sviluppo delle residenze private e un sottodimensionamento della ricettivita' imprenditoriale, delle strutture turistiche complementari e dei servizi. Scarso spazio e' stato quindi riservato allo sviluppo di un'offerta turistica organicamente strutturata e in grado di rivolgersi sia ad una domanda interna non solo di fine settimana sia ad una domanda di scala nazionale o internazionale, concentrata per lo piu' in poche aree di consolidata tradizione.
Secondo gli indirizzi del 3° Piano di Sviluppo la Regione intende cogliere e valorizzare le ulteriori potenzialita' del settore, per fare del turismo una delle voci significative dell'economia piemontese e creare nuovi spazi occupazionali, favorendo un pieno reinserimento del Piemonte e delle sue attrattive turistiche nel contesto del mercato nazionale ed europeo nel quale puo' porlo la sua collocazione geografica strategica.
A tal fine si ritiene necessario produrre uno sforzo per migliorare l'offerta turistica piemontese, per potenziarla, per favorire la crescita di una piu' ampia base imprenditoriale e il consolidarsi di una vera e propria "industria" turistica.
Pur non rinunciando a promuovere uno sviluppo diffuso su tutto il territorio regionale si dovra' realisticamente evitare di disperdere le forze e le risorse in una miriade di punti e di iniziative, per privilegiare invece il consolidamento e lo sviluppo dell'attivita' turistica nelle aree che offrano piu' spiccate potenzialita' di attrazione e dove migliori possano essere i risultati in termini di incremento del prodotto interno e dell'occupazione. Tale rafforzamento dovra' essere effettuato con riferimento non tanto a singoli poli comunali ma ad aree o bacini, sia che si tratti di area per vacanza sia che si tratti di aree che debbano offrire un alto livello di servizi turistici terziari a supporto delle altre attivita' produttive e sociali (quali le aree ad alto sviluppo tecnologico). Nelle aree che offrono minori potenzialita' all'affermarsi di un' "industria turistica" potra' essere sostenuto lo sviluppo delle strutture turistiche in grado di favorire processi di riequilibrio economico e sociale e di integrazione del turismo con altri settori economici.
Particolare attenzione andra' posta a che il turismo diventi quanto piu' possibile fattore di occupazione stabile, anche mediante l'integrazione con altre attivita' economiche: a tal fine saranno favoriti gli interventi che tendono ad ampliare la stagione turistica e a sviluppare centri turistici bistagionali, mentre si dovra' evitare che si realizzino interventi che, ricercando semplicemente la massimizzazione del profitto nel breve periodo e la rendita di posizione, creino pericolose punte di concentrazione turistica, comportanti effetti deleteri sotto il profilo territoriale, sociale e, nel medio o lungo periodo, anche economici.
Sara' quindi favorito il miglioramento dell'efficienza e il raggiungimento della dimensione ottimale produttiva dei vari sistemi turistici, anche mediante l'adeguamento delle aziende e la realizzazione di economie di scala attraverso il consorziamento e la cooperazione.
Al fine di favorire la crescita di un sistema di offerta turistica piu' strutturato e funzionale, sara' privilegiata la realizzazione delle iniziative che si inseriscono in progetti organici di sviluppo.
Gli interventi da realizzare andranno progettati e conseguentemente valutati tenendo conto degli indirizzi e delle prescrizioni degli atti di programmazione e di pianificazione territoriale regionali e locali e dell'esigenza di conservare e valorizzare i beni naturali, ambientali e culturali, quali risorse uniche e non rinnovabili da tutelare sia come irrinunciabile patrimonio della societa', sia come elementi su cui si fondano le possibilita' di attrattiva e di sviluppo, anche sotto il profilo economico, di un sistema turistico maturo.

Capo II. OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo I
Ammodernamento e adeguamento della struttura ricettiva
1 - Scopi e linee di intervento
Le leggi regionali concernenti la classificazione delle aziende alberghiere e la disciplina dei complessi ricettivi all'aperto nonche' la legge quadro sul turismo 217/83 hanno fissato una serie di requisiti minimi obbligatori perche' le strutture possano essere classificate e autorizzate a svolgere attivita' ricettiva. Contemporaneamente sono entrate in vigore (o sono state applicate con maggior rigorosita') alcune norme in materia di sicurezza antinfortunistica e antincendi.
Per evitare che un numero rilevante di esercizi ricettivi sia di basso livello (soprattutto locande e alberghi con meno di 7 camere) sia di medio livello (soprattutto alberghi sprovvisti di idonei impianti antincendi) si venga a trovare nella condizione di non poter avere il rinnovo della licenza di esercizio per mancanza di adeguati requisiti e' necessario un intervento di stimolo al rinnovamento e all'adeguamento delle attuali strutture.
2 - Interventi ammessi
Interventi diretti ad adeguare i locali e gli impianti fissi delle strutture ricettive ai requisiti minimi previsti dalle leggi regionali di disciplina della ricettivita' alberghiera ed extralberghiera, nonche' a quelli previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza antinfortunistica e antincendi.
3 - Soggetti beneficiari, tipi ed entita' di contributo
A favore di chiunque eserciti attivita' di interesse turistico: contributo in conto capitale fino al 30% della spesa riconosciuta ammissibile con un limite di contribuzione di L. 40.000.000 per ogni struttura ricettiva.

Obiettivo 2 - Turismo montano
1 - Scopi e linee di intervento
Secondo le linee tracciate dal programma montagna predisposto dalla Regione e dal Progetto Montagna elaborato dall'UNCEM si intende favorire lo sviluppo delle potenzialita' economiche e produttive della montagna in un'ottica di maggior integrazione del turismo con altre attivita' economiche.
Per far si' che il turismo diventi un fattore di sviluppo stabile e non effimero della montagna ed un elemento che contribuisca a creare un miglior equilibrio economico e sociale e' necessario che si limiti la tendenza ad una bassa utilizzazione del patrimonio turistico montano, per lo piu' fortemente concentrata stagionalmente, e all'abnorme crescita delle residenze turistiche private.
Linee direttrici per la politica regionale di sviluppo del turismo montano saranno quindi la miglior utilizzazione della potenzialita' gia' esistente e l'incentivazione di attivita' turistiche che non accentuino la tendenza alla concentrazione spazio temporale della domanda.
Prioritario risulta altresi' favorire la compresenza nelle localita' turistiche montane della doppia stagionalita' (estiva e invernale) che garantisca un equilibrio economico ed occupazionale.
Per il turismo estivo si intende in particolare favorire una miglior utilizzazione delle potenzialita' che gia' esistono sul territorio, rivitalizzare tale forma di turismo e ampliare la stagione turistica, valorizzare le forme di turismo che nell'ambiente montano estivo trovano ideale campo di sviluppo (quali l'escursionismo e l'alpinismo, l'agriturismo e il turismo rurale, il turismo naturalistico, il turismo equestre).
Per il turismo invernale si intende favorire:
- la razionalizzazione e il miglioramento di utilizzo delle stazioni di sport invernali esistenti, l'ampliamento del loro periodo di fruizione settimanale e stagionale, il raggiungimento delle condizioni di economicita' di gestione delle stesse, l'equilibrato rapporto tra dotazioni di impianti e strutture per lo sci, ricettivita', impianti e attrezzature per il tempo libero dei turisti, servizi generali;
- lo sviluppo delle localita' idonee per la pratica dello sci di fondo, dello sci-escursionismo e dello sci-alpinismo, privilegiando gli interventi che si inseriscano in programmi organici;
- in subordine, potra' essere favorita la realizzazione di nuove stazioni per lo sci da discesa a condizione che in esse si realizzi un equilibrato rapporto tra le varie componenti dell'offerta, si valorizzino soprattutto l'occupazione e le attivita' produttive del turismo, si preveda una crescita rispettosa dell'ambiente e del tessuto sociale esistente, vi sia una integrazione tra stagione turistica invernale e stagione turistica estiva.
2 - Interventi ammessi
- Turismo estivo
a) Costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti e strutture per migliorare la qualita' del soggiorno e l'utilizzo del tempo libero dei turisti o comunque di interesse turistico, compreso l'acquisto delle attrezzature e degli arredi.
b) Costruzione, ampliamento e miglioramento di strutture ricettive, impianti e strutture per favorire l'escursionismo e l'alpinismo (rifugi alpini, rifugi escursionistici, bivacchi fissi, sentieri), con priorita' alle iniziative dirette a valorizzare itinerari di richiamo nazionale e internazionale, compreso l'acquisto delle attrezzature e degli arredi e la realizzazione della segnaletica.
c) Miglioramento degli alberghi e delle altre strutture ricettive nonche' dei ristoranti e loro costruzione e ampliamento; costruzione, ampliamento e miglioramento di campeggi non residenziali e di mini aree di sosta per campeggio; acquisto delle attrezzature e degli arredi per le nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti; negli stessi interventi e' compreso l'acquisto dell'immobile gia' adibito ad uso alberghiero, qualora il richiedente risulti da almeno 3 anni anteriori alla data di presentazione della domanda, titolare della licenza di esercizio dell'albergo stesso.
- Turismo invernale
d) Costruzione, ricostruzione, ampliamento e miglioramento di alberghi e di altre strutture ricettive, compresi gli interventi di riconversione a strutture ricettive di strutture residenziali private; costruzione, ricostruzione e miglioramento di ristoranti; acquisto delle attrezzature e degli arredi per le nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti; negli stessi interventi e' compreso l'acquisto dell'immobile gia' adibito ad uso alberghiero, qualora il richiedente risulti da almeno 3 anni anteriori alla data di presentazione della domanda, titolare della licenza di esercizio dell'albergo stesso.
e) Costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti e strutture per migliorare la qualita' del soggiorno e l'utilizzo del tempo libero dei turisti o comunque di interesse turistico, compreso l'acquisto delle attrezzature e degli arredi.
f) Miglioramento e ricostruzione di impianti di trasporto a fune, realizzazione e miglioramento di piste da sci, acquisto di mezzi per la battitura e manutenzione delle piste, con priorita' agli interventi diretti alla razionalizzazione e al miglioramento delle stazioni esistenti.
g) Realizzazione e miglioramento delle piste per lo sci da fondo e degli itinerari sci escursionistici, inclusi gli spogliatoi, i locali di sciolinatura, i locali di ristoro, direttamente funzionali all'utilizzo della pista o dell'itinerario e acquisto dei relativi mezzi per la battitura e manutenzione delle piste, della segnaletica e dell'arredo.
3 - Soggetti beneficiari, tipi di entita' di contributo
A) Per gli interventi di cui al punto 2, lettere a), e), g), relativi ad impianti e strutture contributo in conto capitale fino al 70% della spesa ammissibile con un limite massimo di contribuzione di L. 400.000.000 a favore di Enti pubblici, societa' a prevalente capitale pubblico, Enti, associazioni che senza scopo di lucro svolgono attivita' dirette ad incrementare il turismo, cooperative e consorzi aventi finalita' turistiche e contributo costante nella misura annua del 7% di durata non superiore a 10 anni fino al 50% della spesa ammissibile, in relazione a mutui a favore di soggetti privati elevabile all'8% a favore dei soggetti precedentemente indicati in alternativa al contributo in conto capitale.
A favore degli stessi soggetti contributo in conto capitale del 40% per l'acquisto delle attrezzature e del 20% per l'acquisto degli arredi degli impianti e strutture sopraccitati.
B) Per gli interventi di cui al punto 2, lettera b), a favore di Enti pubblici, Enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgano attivita' dirette a promuovere l'escursionismo e l'alpinismo contributi in conto capitale fino all'80% della spesa ammissibile con un limite massimo di contribuzione di L. 400.000.000 per la realizzazione di impianti e strutture e contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile per l'acquisto di attrezzature e di arredi.
C) Per gli interventi di cui al punto 2, lettere c) e d), a favore di chiunque eserciti attivita' di interesse turistico contributo costante nella misura annua del 7% di durata non superiore a 10 anni, fino al 50% della spesa ammissibile, in relazione a mutui per la realizzazione delle strutture e contributo in conto capitale fino al 20% della spesa ammissibile per l'acquisto delle attrezzature e degli arredi limitatamente alle nuove costruzioni o agli ampliamenti.
In alternativa al contributo costante in relazione a mutui potra' essere concesso un contributo in conto capitale fino al 90% della spesa relativa agli oneri di urbanizzazione oppure un contributo in conto capitale fino al 20% della spesa ammissibile con un limite massimo di contribuzione di L. 100.000.000.
D) Per gli interventi di cui al punto 2, lettera t), a favore di chiunque eserciti attivita' di interesse turistico contributo costante nella misura annua del 7% di durata non superiore a 10 anni fino al 50% della spesa ammissibile in relazione a mutui oppure contributo in conto capitale fino al 20% della spesa ammissibile.

Obiettivo 3 - Turismo lacuale del Verbano-Cusio
1 - Scopi e linee di intervento
Secondo gli indirizzi e gli obiettivi tracciati dal piano socio-economico e territoriale comprensoriale si intende favorire per l'area lacuale del Verbano-Cusio, che presenta gia' in alcune parti livelli di saturazione in termini di uso delle risorse territoriali, piu' che un incremento in assoluto di ricettivita' il miglioramento dell'utilizzo delle risorse esistenti mediante la realizzazione di interventi che consentano di allentare i vincoli della stagionalita'. E' invece favorito lo sviluppo delle strutture ricettive anche in termini quantitativi nei comparti dell'area considerata che hanno ancora delle potenzialita' insufficientemente utilizzate quali l'alto Lago Maggiore, il lago di Mergozzo, il lago d'Orta e in particolare la sua sponda occidentale, l'area montana di retroterra lacuale che puo' costituire zona di decongestionamento dell'area rivierasca.
Nei comparti territoriali in cui e' privilegiato il miglioramento sara' favorita la realizzazione di strutture utili a migliorare la qualita' del soggiorno e l'uso del tempo libero da parte dei turisti, la realizzazione di strutture che consentano di destagionalizzare il movimento turistico, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture ricettive esistenti ed in particolare delle piccole strutture alberghiere che devono raggiungere livelli qualitativi e dimensionali sufficienti a far fronte alle esigenze dell'utenza dei laghi e in subordine la realizzazione di nuove strutture.
Nei comparti territoriali in cui e' privilegiato lo sviluppo e' favorito l'incremento della potenzialita' ricettiva mediante la costruzione di nuove strutture, nonche' tutti gli altri interventi previsti per i comparti di miglioramento.
2 - Interventi ammessi
a) Costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti e strutture che migliorino la qualita' del soggiorno e l'utilizzo del tempo libero da parte dei turisti, che consentano di ampliare la stagione turistica, o che siano comunque d'interesse turistico, compreso l'acquisto delle attrezzature e degli arredi.
b) Costruzione, ricostruzione, ampliamento e miglioramento di strutture ricettive nonche' di ristoranti, compreso l'acquisto delle attrezzature e degli arredi; negli stessi interventi e' compreso l'acquisto dell'immobile gia' adibito ad uso alberghiero, qualora il richiedente risulti da almeno 3 anni anteriori alla data di presentazione della domanda, titolare della licenza di esercizio dell'albergo stesso.
c) Miglioramento e ampliamento di strutture alberghiere, con particolare riferimento alla realizzazione di servizi igienici privati nelle camere.
3 - Soggetti beneficiari, tipi ed entita' di contributo
A) Per gli interventi di cui al punto 2, lett. a), relativi a impianti e strutture contributo in conto capitale fino al 60% della spesa ammissibile con un massimo di contribuzione di L. 400.000.000 a favore di Enti pubblici, societa' a prevalente capitale pubblico, Enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono attivita' dirette ad incrementare il turismo, cooperative e consorzi aventi finalita' turistiche e contributo costante nella misura annua del 6% di durata non superiore a 10 anni, fino al 50% della spesa ammissibile, in relazione a mutui a favore di soggetti privati, elevabile al 7% a favore dei soggetti precedentemente indicati in alternativa al contributo in conto capitale.
A favore degli stessi soggetti contributo in conto capitale del 40% per l'acquisto delle attrezzature e del 20% per l'acquisto degli arredi di impianti e strutture sopraccitati.
B) Per gli interventi di cui al punto 2, lettere b) e c), a favore di chiunque eserciti attivita' di interesse turistico contributo costante nella misura annua del 6% di durata non superiore a 10 anni, fino al 50% della spesa ammissibile, in relazione a mutui per la realizzazione delle strutture e contributo in conto capitale fino al 20% della spesa ammissibile per l'acquisto degli arredi e delle attrezzature.
In alternativa al contributo costante in relazione a mutui potra' essere concesso limitatamente alle strutture ricettive un contributo in conto capitale fino al 90% della spesa relativa agli oneri di urbanizzazione oppure un contributo in conto capitale fino al 20% della spesa ammissibile con un limite massimo di contribuzione di L. 100.000.000.
C) Per gli interventi di cui al punto 2, lett. c), a favore di chiunque eserciti attivita' di interesse turistico contributo in conto capitale fino al 30% della spesa ammissibile con un limite di contribuzione di L. 40 milioni per ogni struttura alberghiera in alternativa al contributo costante.

Obiettivo 4 - Turismo termale e idropinico
1 - Scopi e linee di intervento
La presenza in Piemonte di cinque stazioni termali e di dodici centri idropinici consente al settore di non necessitare di ulteriore sviluppo, in senso quantitativo, piuttosto impone una sua revisione sul piano qualitativo.
Allo stato attuale gran parte dei diciassette centri e' caratterizzato da una generale obsolescenza strutturale a cui si deve aggiungere l'incapacita' di offrire servizi diversificati dalla cura termale.
Il risultato di questo dato di fatto e' una generale marginalizzazione del termalismo piemontese rispetto al fenomeno che vede rilanciate le terme come un'opportunita' di vacanza rigeneratrice e di relax.
Per avvicinarsi a questa nuova potenzialita' di mercato e' indispensabile una revisione del settore trasformando le stazioni in veri e propri centri di vacanza.
La riconversione cosi' auspicata non dovra' coinvolgere esclusivamente gli stabilimenti termali ma l'assetto urbano stesso per cambiare completamente l'immagine delle citta' termali, non piu' presidi sanitari ma moderni e appetibili centri turistici.
Una trasformazione cosi' radicale impone interventi strutturali ed infrastrutturali sia negli stabilimenti termali che nel settore ricettivo e delle infrastrutture per il tempo libero dei turisti.
2 - Interventi ammessi
a) Costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti e strutture per migliorare la qualita' del soggiorno e l'utilizzo del tempo libero da parte dei turisti, compreso l'acquisto di attrezzature e di arredi.
b) Costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti strutture e attrezzature termali e idropiniche, non specialisticamente sanitarie, degli stabilimenti termali e delle strutture ricettive, nonche' di impianti per l'adduzione e il trattamento dei fanghi.
c) Costruzione e ricostruzione di strutture alberghiere nonche' costruzione, ricostruzione, ampliamento e miglioramento di ristoranti compreso l'acquisto delle attrezzature e degli arredi; negli stessi interventi e' compreso l'acquisto dell'immobile gia' adibito ad uso alberghiero qualora il richiedente risulti da almeno 3 anni anteriori alla data di presentazione della domanda, titolare della licenza di esercizio dell'albergo stesso.
d) Miglioramento e ampliamento di strutture alberghiere con particolare riferimento alla realizzazione di servizi igienici nelle camere.
3 - Soggetti beneficiari, tipi ed entita' di contributo
A) Per gli interventi di cui al punto 2, lettera a), relativi ad impianti e strutture contributo in conto capitale fino al 60% della spesa ammissibile con un limite di contribuzione di L. 400.000.000 a favore di Enti pubblici, societa' a prevalente capitale pubblico, Enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgano attivita' dirette ad incrementare il turismo, cooperative e consorzi aventi finalita' turistiche e contributo costante nella misura annua del 7% di durata non superiore a 10 anni, fino al 50% della spesa ammissibile, in relazione a mutui a favore di soggetti privati, elevabile all'8% a favore dei soggetti precedentemente indicati in alternativa al contributo in conto capitale.
A favore degli stessi soggetti contributo in conto capitale del 40% per l'acquisto delle attrezzature e del 20% per l'acquisto degli arredi degli impianti e strutture sopraccitati.
B) Per gli interventi di cui al punto 2, lettera b), a favore di chiunque eserciti attivita' di interesse turistico contributi in conto capitale fino al 40% della spesa ammissibile.
C) Per gli interventi di cui al punto 2, lettere c) e d), a favore di chiunque eserciti attivita' di interesse turistico contributo costante nella misura annua del 7% di durata non superiore a 10 anni, fino al 50% della spesa ammissibile, in relazione a mutui per la realizzazione delle strutture e contributo in conto capitale fino al 20% della spesa ammissibile per l'acquisto delle attrezzature e degli arredi.
In alternativa al contributo costante in relazione a mutui potra' essere concesso limitatamente alle strutture ricettive un contributo in conto capitale fino al 90% della spesa relativa agli oneri di urbanizzazione oppure un contributo in conto capitale fino al 20% della spesa ammissibile con un limite massimo di contribuzione di L. 100.000.000.
D) Per gli interventi di cui al punto 2, lettera d), a favore di chiunque eserciti attivita' di interesse turistico, contributo in conto capitale fino al 30% della spesa ammissibile con un limite di contribuzione di L. 40.000.000 per ogni struttura ricettiva.

Obiettivo 5 - Turismo rurale e agriturismo
1 - Scopi e linee di intervento
L'ambiente rurale piemontese, e in particolare la collina e la montagna, costituisce una risorsa turistica solo in parte utilizzata che si intende adeguatamente valorizzare per favorire il riequilibrio economico e sociale tra le varie aree regionali e lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, per agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento delle condizioni di vita, per sostenere le strutture economiche e produttive della campagna tutelando i caratteri dell'ambiente rurale e le sue risorse, promuovendo la conoscenza dei prodotti tipici, per favorire i rapporti tra citta' e campagna.
Per conseguire le finalita' sopra indicate si intende favorire la vacanza in campagna nel suo complesso, sia che si tratti di vacanza nelle aziende agricole, a contatto diretto con la realta' produttiva e sociale dell'imprenditore agricolo, sia che si tratti di vacanza piu' in generale in ambiente rurale che coinvolge tutte le realta' produttive e sociali della localita'.
Nell'azienda agricola sono sostenuti gli interventi che consentono di svolgere le attivita' agrituristiche previste dalla legislazione nazionale e regionale ed in particolare la realizzazione di alloggi agrituristici, di spazi attrezzati per il campeggio, di strutture e impianti per l'organizzazione di attivita' ricreative o culturali, di strutture per somministrare cibi e bevande ai turisti.
Per la vacanza rurale in senso ampio si intendono incentivare gli interventi da realizzare esclusivamente nei Comuni a prevalente carattere rurale, in cui cioe' la maggioranza relativa della popolazione attiva sia impiegata in agricoltura, riguardanti la realizzazione di strutture e impianti che consentano di migliorare la qualita' del soggiorno e l'uso del tempo libero da parte dei turisti, il miglioramento, la costruzione e l'ampliamento di strutture ricettive e della ristorazione.
2 - Interventi ammessi
a) Costruzione, ampliamento e miglioramento di strutture e impianti per migliorare la qualita' del soggiorno e l'uso del tempo libero da parte dei turisti, realizzati in Comuni a prevalente economia agricola interessati da programmi di sviluppo del turismo rurale e dell'agriturismo, compreso l'acquisto delle attrezzature e degli arredi.
b) Realizzazione nelle aziende agricole di alloggi agrituristici e di spazi per campeggio.
c) Realizzazione nelle aziende agricole o a diretto servizio delle aziende agricole di impianti e attrezzature per le attivita' ricreative e culturali dei turisti.
d) Realizzazione nelle aziende agricole di strutture per la somministrazione di cibi e bevande.
e) Costruzione, ricostruzione e ampliamento e miglioramento di strutture ricettive e di ristoranti nei Comuni indicati al punto a), compreso l'acquisto delle attrezzature e degli arredi per le costruzioni, ricostruzioni e per gli ampliamenti.
3 - Soggetti beneficiari, tipi ed entita' di contributo
A) Per gli interventi di cui al punto 2, lettera a) contributo in conto capitale fino al 60% della spesa ammissibile con un massimo di contributo di L. 100.000.000 a favore di Enti pubblici, societa' e consorzi a prevalente partecipazione pubblica, associazioni che senza scopo di lucro svolgono attivita' di interesse turistico, consorzi e cooperative aventi finalita' turistiche e contributo costante nella misura annua del 6% di durata non superiore a 10 anni, fino al 50% della spesa ammissibile, in relazione a mutui e a favore di soggetti privati, elevabile al 7% a favore dei soggetti precedentemente indicati in alternativa al contributo in conto capitale.
A favore degli stessi soggetti contributo in conto capitale fino al 40% della spesa per l'acquisto delle attrezzature e fino al 20% per l'acquisto degli arredi di impianti e strutture sopraccitati.
B) Per gli interventi di cui al punto 2, lettera b), a favore di imprenditori agricoli singoli o associati contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile con un limite di contribuzione di L. 1.500.000 per posto letto per la realizzazione di alloggi agrituristici e fino al 50% della spesa ammissibile con un limite di contribuzione di L. 1.000.000 per piazzola per la realizzazione di spazi per campeggio.
C) Per gli interventi di cui al punto 2, lettera c), a favore di imprenditori agricoli singoli o associati contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile con un limite di contribuzione di L. 10.000.000.
D) Per gli interventi di cui al punto 2, lettera d), a favore di imprenditori agricoli contributo in conto capitale fino al 30% della spesa ammissibile con un limite di contribuzione di L. 10.000.000.
E) Per gli interventi di cui al punto 2, lettera e), a favore di chiunque eserciti attivita' di interesse turistico contributo costante nella misura annua del 6%, di durata non superiore a 10 anni, fino al 50% della spesa ammissibile e contributo in conto capitale fino al 20% della spesa ammissibile per acquisto delle attrezzature e degli arredi per costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti.
In alternativa al contributo costante in relazione a mutui potra' essere concesso un contributo in conto capitale fino al 90% della spesa relativa agli oneri di urbanizzazione oppure un contributo in conto capitale fino al 20% della spesa ammissibile con un limite massimo di contribuzione di L. 100.000.000.

Obiettivo 6 - Turismo naturalistico e culturale
1 - Scopi e linee di intervento
L'immagine del Piemonte come regione turistica e' in generale fortemente condizionata dalla sua connotazione industriale e dalle ripercussioni negative in termini naturalistici e ambientali di tale tipo di sviluppo.
La salvaguardia attiva dei beni naturalistici, ambientali e culturali e la valorizzazione di utilizzo dei medesimi rappresenta quindi un investimento a medio - lungo termine di sicura resa sotto il profilo turistico, in grado di fornire un significativo apporto alla riqualificazione dell'immagine complessiva del territorio regionale e di ampliare l'offerta turistica piemontese su attrattive per le quali vi e' un crescente interesse dell'utenza.
Per quanto attiene i beni naturalistici e ambientali si intende privilegiare gli interventi da realizzare nelle aree destinate a parchi regionali e in quelle che interessano fiumi e laghi minori (sia naturali che artificiali). In tali aree saranno favoriti tutti gli interventi diretti a favorirne la fruibilita' da parte dei turisti: realizzazione di strutture ed impianti e acquisto attrezzature per l'accoglienza dei turisti, per favorire le attivita' ricreative, sportive, culturali e di tempo libero in genere, per la somministrazione dei cibi e bevande che siano direttamente funzionali all'utilizzo della risorsa naturalistica; costruzione e miglioramento di strutture ricettive.
Parimenti si intende sostenere la realizzazione degli interventi finalizzati a migliorare la fruibilita' sotto il profilo turistico dei beni culturali ed in particolare la realizzazione di strutture e impianti, nonche' l'acquisto di attrezzature e di arredi, per l'accoglienza dei turisti, per l'effettuazione di incontri seminari, convegni, spettacoli, per la somministrazione di cibi e bevande nell'ambito degli stessi compendi culturali, la costruzione e il miglioramento della ricettivita'. La realizzazione di tali interventi sara' incentivata anche per favorire il recupero e la valorizzazione ad uso turistico di castelli, residenze e dimore storiche.
2 - Tipi di intervento
a) Costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti e strutture per l'accoglienza dei turisti e per favorire le attivita' ricreative, sportive, culturali e d'incontro, compreso l'acquisto delle attrezzature e degli arredi.
b) Costruzione, ampliamento e miglioramento di strutture ricettive e di strutture per la somministrazione di cibi e bevande, che siano direttamente funzionali all'utilizzo delle risorse naturali o culturali, compreso l'acquisto delle attrezzature e degli arredi per le costruzioni e gli ampliamenti.
3 - Soggetti beneficiari, tipi ed entita' di contributo
A) Per gli interventi di cui al punto 2, lettere a) e b), relativi ad impianti e strutture contributo in conto capitale fino all'80% della spesa ammissibile con un limite di contribuzione di L. 400.000.000 a favore di Enti pubblici, societa' e consorzi a prevalente capitale pubblico, Enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgano attivita' dirette ad incrementare il turismo o a valorizzare i beni naturalistici, ambientali e culturali e contributo costante nella misura del 7% di durata non superiore a 10 anni fino al 50% della spesa ammissibile, in relazione a mutui a favore di soggetti privati, elevabile all'8% a favore dei soggetti precedentemente indicati in alternativa al contributo in conto capitale.
A favore degli stessi soggetti contributo in conto capitale del 40% per l'acquisto delle attrezzature e del 20% per l'acquisto degli arredi di impianti e strutture sopraccitati.

Obiettivo 7 - Turismo congressuale e d'affari
1 - Scopi e linee di intervento
"Turismo d'affari" e "turismo congressuale" rappresentano in Piemonte un'attivita' turistica che negli ultimi anni ha riscosso sempre maggior interesse da parte degli operatori del settore.
Anche se non e' possibile quantificare con esattezza la crescita del fenomeno, ne' il suo peso rispetto al movimento turistico totale, che il turismo congressuale sia in espansione lo dimostra, ad esempio, l'impegno concreto degli operatori alberghieri a dotarsi di spazi attrezzati per questi usi e, in molti casi, a privilegiare la domanda congressuale rispetto a quella turistica tradizionale.
Turismo d'affari e turismo congressuale - quest'ultimo nella sua accezione piu' generale - pur avendo una matrice comune presentano ciascuno caratteri propri e variabili a seconda dell'ambito territoriale in cui si manifestano.
In particolare l'incentivazione dei due settori non puo' prescindere dalla considerazione che nella realta' piemontese possiamo distinguere un turismo d'affari, o delle "citta' d'affari", che costituisce la componente preponderante del movimento turistico dei poli economici della Regione.
Un turismo congressuale che oltre a convivere in ambito urbano con quello "d'affari" trova altrettanto spazio, se pur con motivazioni diverse, nelle localita' di piu' spiccata vocazione turistica e dotate di un patrimonio alberghiero consistente e di qualita'.
Pertanto nelle citta' d'affari gli interventi favoriti saranno quelli volti ad incrementare il patrimonio alberghiero nelle categorie piu' alte nonche' gli spazi e le attrezzature congressuali sia nell'ambito delle strutture alberghiere sia come sedi autonome.
Nelle localita' di vacanza a vocazione congressuale, cioe' dotate di un patrimonio ricettivo consistente e di qualita', saranno favoriti tutti gli interventi volti all'incremento e all'adeguamento delle sedi congressuali (alberghiere e non).
2 - Interventi ammessi
a) Costruzione, ricostruzione, ampliamento e miglioramento delle strutture alberghiere e di ristoranti nelle localita' di turismo d'affari, compreso l'acquisto delle attrezzature e degli arredi; negli stessi interventi sono compresi la realizzazione di impianti complementari alla struttura alberghiera nonche' l'acquisto dell'immobile gia' adibito ad uso alberghiero, qualora il richiedente risulti da almeno 3 anni anteriori alla data di presentazione della domanda, titolare della licenza di esercizio dell'albergo stesso.
b) Costruzione, ampliamento, ristrutturazione totale e parziale di centri e sale congressuali autonomi o in interconnessione con le strutture ricettive nonche' l'acquisto degli arredi e delle attrezzature specifiche, nelle localita' di turismo d'affari e di vacanza a vocazione congressuale.
3 - Soggetti beneficiari, tipi ed entita' contributo
A) Per gli interventi di cui al punto 2, lettera a), a favore di chiunque eserciti attivita' di interesse turistico contributo costante nella misura annua del 6% di durata non superiore a 10 anni fino al 50% della spesa ammissibile; a favore degli stessi soggetti contributo in conto capitale del 20% per l'acquisto delle attrezzature e degli arredi.
In alternativa al contributo costante in relazione a mutui potra' essere concesso limitatamente alle strutture ricettive un contributo in conto capitale fino al 90% della spesa relativa agli oneri di urbanizzazione oppure un contributo in conto capitale fino al 20% della spesa ammissibile con un limite massimo di contribuzione di L. 100.000.000.
B) Per gli interventi di cui al punto 2, lettera b), a favore di Enti pubblici, societa' e consorzi a prevalente partecipazione pubblica, Enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgano attivita' dirette ad incrementare il turismo, contributo in conto capitale fino al 60% della spesa ammissibile con un limite di contribuzione di L. 400.000.000; a favore degli stessi soggetti contributo in conto capitale del 30% della spesa ammissibile per l'acquisto degli arredi e delle attrezzature di specifico uso congressuale.
C) Per gli interventi di cui al punto 2, lettera b), a favore di soggetti privati contributo costante nella misura del 6% di durata non superiore a 10 anni fino al 50% della spesa ammissibile in relazione a mutui per la realizzazione delle strutture; contributo in conto capitale fino al 30% della spesa ammissibile per l'acquisto degli arredi e delle attrezzature di specifico uso congressuale.
A favore degli stessi soggetti in alternativa al contributo costante in relazione a mutui potra' essere concesso un contributo fino al 90% della spesa relativa agli oneri di urbanizzazione oppure un contributo in conto capitale fino al 30% della spesa ammissibile.

Obiettivo 8 - Turismo sociale
1 - Scopi e linee di intervento
Secondo le linee tracciate dallo specifico programma previsto dal Piano regionale di Sviluppo si intende favorire la diffusione dei servizi turistici specifici per le fasce sociali o categorie di utenza che maggiormente necessitano di una tutela o di un supporto pubblico e in particolare per ragazzi in eta' scolare, giovani, categorie protette (minori, anziani, handicappati) e gruppi associativi.
La considerevole dimensione del patrimonio ricettivo per il turismo sociale in Piemonte e la sua vetusta' impongono un notevole intervento per il suo ammodernamento e adeguamento alle disposizioni della L.R. 15 aprile 1985, n. 31 e alle norme in materia di prevenzione incendi ed infortuni. Sono privilegiati il recupero delle strutture che presentano caratteristiche strutturali e ubicazione idonea al servizio che devono svolgere, nonche' gli interventi diretti ad aprire le strutture stesse ad un'utenza di piu' Enti e associazioni in modo da favorire l'interscambio sociale e una maggior economicita' nell'utilizzo delle strutture stesse.
Per corrispondere alle esigenze del turismo giovanile regionale, nazionale e internazionale di reperire sulle principali direttrici di traffico e di collegamento nazionale e internazionale idonee ai punti di appoggio, viene incentivata la realizzazione di una rete di ostelli per la gioventu' in localita' collocate in posizioni geografiche strategiche.
Sulle stesse direttrici e' favorita inoltre la realizzazione di campeggi temporanei e di mini aree di sosta per campeggio al servizio dei turisti in transito.
Parimenti e' incentivata la realizzazione di mini aree di sosta o aree attrezzate per campeggio in localita' turistiche a servizio dei gruppi organizzati e del turismo di transito.
E' infine favorita la realizzazione di tutte quelle strutture e attrezzature turistiche complementari alla ricettivita' destinate a soddisfare specificatamente le esigenze del turismo sociale e in particolare di quelle dei gruppi, anche al fine di consentire l'utilizzo da parte di questa utenza delle strutture ricettive ordinarie (alberghi-campeggi).
2 - Interventi ammessi
a) Ristrutturazione, miglioramento e adeguamento delle case per ferie ai requisiti minimi previsti dalla L.R. 15 aprile 1985, n. 31 e delle norme previste in materia di prevenzione incendi e infortuni, compreso l'acquisto delle attrezzature e degli arredi.
b) Costruzione di ostelli per la gioventu', compreso l'acquisto delle attrezzature e degli arredi.
c) Costruzione, ampliamento e miglioramento di strutture e impianti complementari alla ricettivita', destinate a soddisfare le particolari esigenze del turismo sociale, compreso l'acquisto delle attrezzature e degli arredi.
d) Costruzione di campeggi e di mini-aree di sosta per campeggio a servizio dei turisti in transito e dei gruppi organizzati compreso l'acquisto delle attrezzature e degli arredi.
3 - Soggetti beneficiari, tipi ed entita' di contributo
A) Per gli interventi di cui al punto 2, lettere a), c) e d), relativi alle strutture contributo in conto capitale fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile a favore di Enti e associazioni che senza fine di lucro svolgano attivita' diretta a incrementare il turismo sociale o giovanile e contributo in conto capitale fino al 70% della spesa ammissibile a favore di Enti pubblici, con priorita' alle iniziative dei consorzi di Enti locali od Enti pubblici; per l'acquisto delle attrezzature e degli arredi contributo in conto capitale fino al 30% della spesa ammissibile.
B) Per gli interventi di cui al punto 2, lettera b), contributo in conto capitale fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile a favore di Enti locali, Enti pubblici o Enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgano attivita' dirette ad incrementare il turismo giovanile.

Capo III. VINCOLO Dl DESTINAZIONE

1. Le opere immobiliari realizzate con i finanziamenti previsti dal presente programma relative a strutture ricettive e della ristorazione sono vincolate alla specifica destinazione turistica per la durata di 15 anni; le altre opere immobiliari sono vincolate alla specifica destinazione turistica per la durata di 10 anni.
2. Le attrezzature e gli arredi acquistati con i finanziamenti previsti dal presente programma sono vincolati alla specifica destinazione turistica per la durata di 10 anni.
3. Il vincolo di destinazione delle opere immobiliari e' reso pubblico mediante:
a) atto di impegno trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri immobiliari, se i beneficiari del contributo sono soggetti privati, comprese le societa' a prevalente capitale pubblico e le cooperative;
b) atto di impegno soggetto a registrazione, se i beneficiari dei contributi sono Enti e Associazioni che operano senza fine di lucro oppure imprenditori agricoli;
c) deliberazione di impegno, se i beneficiari dei contributi sono Enti pubblici.
4. Il vincolo di destinazione delle attrezzature e degli arredi e' reso pubblico mediante:
a) deliberazione di impegno, se i beneficiari dei contributi sono Enti pubblici;
b) atto di impegno soggetto a registrazione, se i beneficiari dei contributi sono soggetti diversi da Enti pubblici.
5. Non sono soggetti a vincolo di destinazione gli interventi relativi ai sentieri alpini ed escursionistici ed alla segnaletica.
6. La Giunta Regionale, sentito il parere del Comune competente per territorio, puo' autorizzare, la rimozione del vincolo di destinazione solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della destinazione stessa; previa restituzione da parte dei beneficiari, ad esclusione degli Enti pubblici e degli Enti e associazioni che operano senza scopo di lucro, dei contributi percepiti, opportunamente rivalutati ai sensi dell'art. 8, 5° comma della legge 17 maggio 1983, n. 217.
La concessione dell'autorizzazione e' altresi' subordinata all'estinzione anticipata del mutuo eventualmente contratto.

Capo IV. MODALITA' Dl LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi concessi ai sensi del presente programma sono liquidati con decreto del Presidente della Giunta Regionale previo accertamento della regolare realizzazione delle iniziative finanziate.
2. I contributi costanti in relazione a mutui sono corrisposti agli Istituti mutuanti in rate semestrali posticipate.
3. I contributi in conto capitale sono corrisposti ai beneficiari in un'unica soluzione.
4. Per la liquidazione dei contributi da corrispondere agli Enti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 e successive modificazioni.
5. I contributi sulla spesa relativa agli oneri di urbanizzazione sono liquidati direttamente al Comune al rilascio della concessione.

Capo V. CRITERI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI E DOCUMENTAZIONE

1 - Criteri generali per la redazione dei progetti
I progetti relativi agli interventi per cui si richiede il finanziamento dovranno essere predisposti basandosi su una impostazione tecnico-economica che, muovendo dalla descrizione della situazione in atto, individui quali sono i risultati economici o sociali che si intendono raggiungere, nonche' il periodo di tempo previsto per il conseguimento di detti risultati.
Dovranno essere inoltre evidenziati i collegamenti dell'intervento proposto con lo sviluppo socio-economico della zona in cui viene realizzato, le eventuali interconnessioni programmatiche o funzionali con altri interventi in atto o in programma, l'obiettivo del presente programma regionale cui il progetto si riferisce, la compatibilita' dell'intervento rispetto alle norme di carattere urbanistico-territoriale.
Nella predisposizione dei progetti andra' posta particolare cura a che le opere da realizzare e i materiali, attrezzature e arredi da impegnare abbiano i requisiti tecnici previsti dalla legislazione vigente e risultino funzionalmente idonei rispetto all'uso cui sono destinati.

2 - Domanda di contributo
A) MODELLO Dl DOMANDA (originale da redigersi in carta legale )

data...............
Alla Regione Piemonte Assessorato al Turismo e Tempo Libero via Magenta n. 12 10128 TORINO
Il sottoscritto
I sottoscritti
in proprio
in qualita' di legale rappresentante di ............ domiciliato ............................... con sede in.......
quale ........
fa istanza
fanno istanza
al fine di ottenere i finanziamenti previsti dalla legge regionale 15 maggio 1987, n. 27 "Programmazione degli interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica"
per .....
da realizzare nel Comune di........................
frazione.......................................via.........................................................
Il sottoscritto richiede
in particolare
I sottoscritti richiedono
la concessione di............................ (Nei soli casi ove e' prevista la stipula del contratto di mutuo)
Il sottoscritto si avvarra' per le operazioni di mutuo
I sottoscritti si avvarranno dell'Istituto Bancario di........................ alla cui sede di............................... si trasmette copia della presente istanza, corredata dei prescritti elaborati tecnici.
Il sottoscritto dichiara
I sottoscritti dichiarano
- ....................................
- ....................................
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver trasmesso copia
I sottoscritti dichiarano
della presente domanda e della documentazione allegata al Comune in data
Si allega la seguente documentazione in duplice copia di cui una in bollo:
.....................................
.....................................
.....................................
FIRMA.........................

B) NOTE ESPLICATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1) Indicare la denominazione della persona giuridica (Ente, Societa', Associazione) rappresentata.
2) Indicare la qualifica: proprietario; titolare; gestore; proprietario/gestore di...........................(albergo, campeggio, impianto turistico, ecc. ) - imprenditore agricolo a titolo principale (relativamente a quest'ultima ipotesi allegare copia autenticata del Brevetto di imprenditore agricolo a titolo principale rilasciato nell'anno in corso come previsto dalla legge regionale n. 27 del 12 maggio 1975 modificata con legge regionale n. 18 del 23 agosto 1982 oppure certificazione del possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale, come previsto dall'art. 12 della legge n. 153 del 9 maggio 1975 e successive proroghe e modificazioni, rilasciata dal Servizio Regionale decentrato dell'agricoltura "ex I.P.A.).
3) Indicare la natura dell'intervento da realizzare:
- costruzione, ricostruzione, ampliamento di strutture ricettive e della ristorazione;
- costruzione, ricostruzione, ampliamento, miglioramento di strutture e impianti turistici o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico;
- acquisto di attrezzature e arredi.
4) Indicare i finanziamenti richiesti. In caso di contributi in alternativa, indicare il contributo richiesto in via prioritaria e l'eventuale contributo richiesto in subordine.
5) Indicare l'Istituto di Credito prescelto fra quelli convenzionati con la Regione.
6 ) Di non aver fruito, per la medesima iniziativa, di altri benefici previsti da Enti pubblici o dallo Stato.
7) Di accettare i termini di durata del vincolo di destinazione.
8) Di restituire, nel caso di mutamento di destinazione dell'opera finanziata, le somme percepite, opportunamente rivalutate.
9) Che l'ultimazione degli interventi programmati e' prevista per il................(mese - anno).
3 - Documentazione da allegare alla domanda
A) Documentazione relativa ad opere murarie e ad impianti fissi (in duplice copia di cui una in bollo):
- dettagliata relazione tecnico-descrittiva con l'indicazione degli estremi catastali relativi al fabbricato o al terreno riguardante l'iniziativa; gli estremi catastali non sono richiesti per le piste da sci, sentieri e itinerari;
- progetto tecnico in scala 1:100 o scala adeguata (scala richiesta dal Comune per l'approvazione del progetto esecutivo). Tale progetto deve comprendere la planimetria generale della zona, lo stralcio delle previsioni del P.R.G. e relativo programma di attuazione, le piante di tutti i piani con indicazione dell'uso previsto per tutti i vari locali (nei vani destinati a servizi igienici dovranno essere rappresentati graficamente gli apparecchi sanitari), le sezioni e i prospetti, eventuali fotografie della zona oggetto dell'iniziativa.
Nei casi in cui viene richiesto il finanziamento per la ricostruzione, miglioramento o ampliamento di una struttura occorre che negli elaborati tecnici da allegare all'istanza sia evidenziata anche la situazione preesistente alla realizzazione delle opere programmate;
- dettagliato computo metrico, redatto a misura integrato da un piano finanziario;
- dichiarazione del Sindaco di inizio lavori, qualora i medesimi risultino gia' iniziati alla data di presentazione della domanda, unitamente alla copia autenticata della relativa concessione edilizia, comprensiva del progetto approvato.
B) Documentazione relativa all'acquisto di attrezzature e arredi (in duplice copia, di cui una in bollo):
- dettagliata relazione contenente la descrizione dell'immobile cui sono destinate le attrezzature o gli arredi;
- planimetria dell'immobile stesso (nel caso in cui non vengano richiesti finanziamenti per opere murarie e impianti fissi);
- elenco degli arredi con le caratteristiche qualitative;
- preventivo di spesa con i prezzi unitari e complessivi di ciascuna voce.
Qualora le domande siano presentate da persone giuridiche private (Societa', Associazioni, Consorzi) dovranno essere altresi' allegati i seguenti documenti:
- atto costitutivo e statuto sociale (copia autenticata);
- estratto notarile o copia autenticata della deliberazione adottata dall'organo competente a decidere sulle operazioni di straordinaria amministrazione, concernente l'autorizzazione a realizzare gli interventi progettati e a richiedere i finanziamenti.