Legge regionale 9 aprile 1987, n. 24. Modifiche alla L.R. 24 marzo 1986, n. 14 'Finanziamento dei presidi socio-assistenziali a carattere residenziale' . (B.U. 15 aprile 1987, n. 15) Il settimo comma dell'articolo unico della legge regionale 24 marzo 1986, n. 14, e' cosi' modificato: "Fino al 31 dicembre 1987 gli interventi di cui al primo comma, non previsti nel Piano di Attivita' e Spesa di cui all'art. 11 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 o in assenza dello stesso, sono finanziati previo parere favorevole dell'Unita' Socio Sanitaria Locale competente per territorio e previa verifica, da parte della Giunta Regionale, di congruita' dei medesimi rispetto al Piano Socio Sanitario Regionale.".