Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 30 marzo 1987, n. 22.

Istituzione del Parco naturale del Monte Fenera.

(B.U. 8 aprile 1987, n. 14)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
All. A.

Art. 1.
(Istituzione del Parco naturale)

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni, e' istituito, con la presente legge, il Parco naturale del Monte Fenera, Ente di diritto pubblico.
Nell'ambito del Parco naturale del Monte Fenera e' individuata una Zona di salvaguardia a norma del 3° comma, sub 3), dell'articolo 4 della citata legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modificazioni.

Art. 2.
(Confini)

I confini del Parco naturale del Monte Fenera, incidente sui Comuni di Boca, Borgosesia, Cavallirio, Grignasco, Prato Sesia e Valduggia, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge; la Zona di salvaguardia interna al Parco e' individuata in cartografia con tratteggio.
Con la redazione del piano dell'area di cui al successivo articolo 11 possono essere individuate ulteriori aree interne al Parco con differente classificazione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modificazioni.
Le aree individuate con la lettera A nell'allegata planimetria in scala 1:25000 sono fin d'ora individuate come "zona di preparco" o "zone di salvaguardia": la loro classificazione e la loro delimitazione puntuali sono demandate al piano dell'area.
I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue e portanti la scritta "Regione Piemonte - Parco naturale del Monte Fenera".
Le tabelle devono essere mantenute, a cura dell'Amministrazione del Parco, in buono stato di conservazione e leggibilita'.

Art. 3.
(Finalita')

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni, le finalita' dell'istituzione del Parco naturale del Monte Fenera sono le seguenti:
1) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio del Parco;
2) promuovere ed organizzare il territorio a fini culturali, scientifici e ricreativi;
3) tutelare e valorizzare le specie faunistiche e floristiche presenti nel territorio;
4) promuovere e valorizzare le attivita' agricole e forestali, garantendo le cure colturali e favorendo il miglioramento delle aree boscate;
5) assicurare la continuita' della gestione del Consorzio boschivo terrieri Arlezze-Castagnola, conservandone le caratteristiche storiche, gli usi e le consuetudini;
6) promuovere attivita' di studio e ricerca e sperimentazioni scientifiche ed economiche nei settori di cui ai punti precedenti.

Art. 4.
(Durata della destinazione)

La destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.
(Gestione)

Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 3 sono esercitate da un Consiglio Direttivo composto da:
a) tre rappresentanti del Comune di Boca, di cui uno espresso dalla minoranza;
b) tre rappresentanti del Comune di Borgosesia, di cui uno espresso dalla minoranza;
c) tre rappresentanti del Comune di Cavallirio, di cui uno espresso dalla minoranza;
d) tre rappresentanti del Comune di Grignasco, di cui uno espresso dalla minoranza;
e) tre rappresentanti del Comune di Prato Sesia, di cui uno espresso dalla minoranza;
f) tre rappresentanti del Comune di Valduggia, di cui uno espresso dalla minoranza;
g) tre esperti, nominati dal Consiglio Regionale, con specifica competenza in materia geologica, paleontologica e naturalistica;
h) un rappresentante del Consorzio boschivo terrieri Arlezze-Castagnola.
Il Consiglio Direttivo adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione, lo Statuto del Parco. Lo Statuto e' approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Lo Statuto deve prevedere:
a) il Consiglio Direttivo;
b) la Giunta esecutiva;
c) il Presidente.
Il funzionamento del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva, la composizione di questa, i rispettivi poteri ed i rapporti tra i due organi, sono stabiliti dallo Statuto.
Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo durano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito. Finche' non sia riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione sono integralmente prorogati i poteri del precedente.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle funzioni inerenti il Parco naturale del Monte Fenera, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico di esperti, istituito dal Consiglio Regionale con propria deliberazione.
I membri del Comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.
Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il Consiglio Direttivo puo' utilizzare il personale di cui al successivo articolo 6, od avvalersi degli uffici regionali, provinciali e dei Comuni interessati.

Art. 6.
(Personale)

L'ordinamento e la pianta organica del personale del Parco sono disciplinati con legge regionale, sentito il Consiglio Direttivo.

Art. 7.
(Controllo)

Per la formazione e gestione del bilancio di previsione e dei rendiconti generali e per il controllo degli atti deliberativi degli organi del Parco, si applicano le normative di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 51.

Art. 8.
(Vincoli e permessi)

Sull'intero territorio del Parco naturale del Monte Fenera, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) esercitare l'attivita' venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatti salvi gli interventi per lo svolgimento dell'attivita' agricola e forestale e per la manutenzione dell'area;
e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
f) asportare rocce o minerali;
g) asportare o danneggiare materiali di interesse archeologico, etnologico, paleontologico;
h) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle finalita' previste dall'articolo 3;
i) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;
l) effettuare interventi di modificazione o demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi: sono consentiti gli interventi compatibili con le tipologie edilizie e con le caratteristiche costruttive tipiche dell'area.
L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal piano di cui al successivo articolo 11.
Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio boschivo sono fissate in apposito piano di assestamento forestale redatto ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni: fino all'approvazione del piano di assestamento i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge medesima.
Sino all'approvazione del piano dell'area di cui al successivo articolo 11 l'edificazione e' consentita, limitatamente al ripristino ed alla ristrutturazione dei fabbricati esistenti ed entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti e dai relativi programmi di attuazione, previa autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale: tale autorizzazione non e' dovuta nelle aree individuate nell'allegata cartografia in scala 1:25000 come Zona di salvaguardia e nelle aree contrassegnate con la lettera A, individuate negli strumenti urbanistici comunali come aree agricole e residenziali, per le quali si applicano, fino all'approvazione del piano dell'area di cui al successivo articolo 11 e nei limiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, le norme degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 9.
(Sanzioni)

Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 8, primo comma, della presente legge, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni mc. di materiale rimosso.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente articolo 8, primo comma, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), f), e i) dell'articolo 8, primo comma, della presente legge, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera g) del precedente articolo 8, primo comma, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere h) ed l) dell'articolo 8, primo comma, della presente legge, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.
Le violazioni alla limitazione di cui al terzo comma dell'articolo 8 della presente legge, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
Le violazioni alla limitazione di cui al quarto comma del precedente articolo 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.
Le violazioni ai divieti di cui ai commi 1°, 5°, 6° e 7° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 10.
(Vigilanza)

La vigilanza del Parco naturale del Monte Fenera e' affidata:
a) al personale di sorveglianza del Parco, previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 6, o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5;
b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;
c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformita' dell'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.

Art. 11.
(Piano dell'area)

La Giunta Regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
La Giunta Regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e adotta il piano dell'area che trasmette ai Comuni interessati, alla Comunita' Montana Valsesia, alle Province di Novara e di Vercelli, e ne da' notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati.
Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale. Entro lo stesso termine gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonche' le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale.
La Giunta Regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio Regionale per l'approvazione.
Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 12.
(Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione)

Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2, previsti in L. 1.500.000, si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987.

Art. 13.
(Finanziamenti per la gestione)

Agli oneri per la gestione del Parco naturale del Monte Fenera, di cui all'articolo 5 della presente legge, valutati in L. 50.000.000 per l'anno finanziario 1987, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 8200 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale del Monte Fenera" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 50.000.000.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
(Entrate)

I proventi delle sanzioni di cui al precedente articolo 9 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno finanziario 1987 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 15.
(Norma transitoria)

I membri del Consiglio Direttivo, di cui al precedente articolo 5, sono nominati dai Consigli Comunali di Boca, Borgosesia, Cavallirio, Grignasco, Prato Sesia e Valduggia, dal Consiglio Regionale e dal Consorzio boschivo terrieri Arlezze-Castagnola entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Allegato A.

Allegato: Planimetria
OMISSIS