Legge regionale 30 marzo 1987, n. 20. Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame. (B.U. 8 aprile 1987, n. 14) La presente legge disciplina le modalita' di utilizzo e di fruizione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit, istituiti con la legge regionale 23 agosto 1978, n. 55, e della Riserva naturale speciale della Palude di Casalbeltrame, istituita con la legge regionale 21 maggio 1984, n. 26. Il pascolo del bestiame di qualsiasi specie e' vietato.
L'attraversamento con mandrie di bestiame di qualsiasi specie puo' avvenire unicamente su strade comunali o vicinali ed i conduttori debbono impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni alla vegetazione ed alle proprieta' limitrofe od alle strade.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, sub 1), della legge regionale 23 agosto 1978, n. 55, e dall'articolo 5, primo comma, sub d), della legge regionale 21 maggio 1984, n. 26, l'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati, al di fuori dei percorsi appositamente individuati e segnalati dall'Ente Parco per il raggiungimento delle aree attrezzate e del vivaio forestale "Fenale", e' vietato.
E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e/o di bevande e da pic-nic.
L'accensione di fuochi e' vietata in qualsiasi periodo dell'anno.
L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali e' consentito unicamente quando la distanza dai boschi superi i 100 metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale, ed a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidita' atmosferica ed in assenza di vento.
La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono sempre vietati.
La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione dei funghi epigei, anche non commestibili, sono sempre vietati.
La raccolta, l'asportazione e l'uccisione volontaria di qualsiasi specie di molluschi e di rane, sono sempre vietate.
La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di qualsiasi prodotto del sottobosco, ad eccezione della raccolta dei funghi epigei eduli regolata dal precedente articolo 9, sono sempre vietati.
La cattura, l'asportazione o l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessita', di insetti di qualsiasi ordine e specie sono sempre vietate.
L'introduzione di cani di qualsiasi razza, anche al guinzaglio, al di fuori delle aree attrezzate individuate e segnalate dall'Ente Parco, e' vietata.
L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonche' giradischi, mangianastri e simili, al di fuori delle aree attrezzate individuate e segnalate dall'Ente Parco, e' vietato.
L'esercizio della pesca nelle zone umide (lame) e nei corsi d'acqua scorrenti all'interno del Parco, fatta eccezione del corso principale del fiume Sesia, e' vietato.
Dal 1° marzo al 30 settembre, periodo riproduttivo della fauna tipica del Parco e delle Riserve naturali, l'attivita' fotografica, sia professionale, sia amatoriale (caccia fotografica), e' vietata al di fuori degli appostamenti appositamente predisposti ed indicati dall'Ente Parco.
L'Ente Parco puo' temporaneamente impedire l'accesso a particolari e limitate zone a fini selvicolturali e/o faunistici: tali zone sono opportunamente indicate con apposite tabelle.
L'Ente Parco puo' sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici e di studio, purche' non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi od Autorita'. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.
La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza dell'Ente Parco ed ai soggetti di cui all'articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1978, n. 55, previa convenzione con gli Enti di appartenenza. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.
(Finalita')
(Pascolo degli animali)
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 4.000 a L. 40.000 per ogni capo di bestiame.
(Attraversamento con mandrie di bestiame)
L'attraversamento deve avvenire nel piu' breve tempo possibile e comunque in giornata ed unicamente nelle ore diurne.
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ogni capo di bestiame.
(Circolazione con mezzi motorizzati)
La circolazione con mezzi motorizzati sugli argini demaniali e' vietata.
Su tutto il territorio e' vietato compiere percorsi fuori strada con mezzi motorizzati.
Sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti commi:
a) i mezzi delle pubbliche Amministrazioni;
b) i mezzi dei privati impiegati nei lavori agricoli e selvicolturali, nelle sistemazioni ed opere idrauliche e forestali, nelle operazioni di pronto intervento ed antincendio;
c) i mezzi muniti di contrassegno rilasciato dall'Ente Parco: tale contrassegno non puo' essere rilasciato per periodi di validita' superiore ai 60 giorni e deve essere rilasciato soltanto per motivate e comprovate necessita'. Contrassegni permanenti possono essere rilasciati esclusivamente per comprovate necessita' su percorsi limitati e obbligatori. Contrassegni a validita' giornaliera possono essere rilasciati direttamente dalla Direzione del Parco e delle Riserve.
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Abbandono piccoli rifiuti)
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.
La sanzione di cui al comma precedente e' raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.
(Accensione di fuochi)
Nelle aree attrezzate individuate e segnalate dall'Ente Parco e' ammesso l'uso di fornelli da campo e di barbecue.
Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.
(Abbruciamenti)
Durante l'abbruciamento e' fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.
(Raccolta della flora spontanea)
Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole e selvicolturali.
Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo, quando trattasi di flora erbacea ed arbustiva non compresa negli elenchi di cui all'articolo 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000: qualora trattasi di flora erbacea ed arbustiva compresa negli elenchi di cui all'articolo 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, si applicano le sanzioni previste all'articolo 38, sub g), della legge medesima, cosi' come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 21 giugno 1984, n. 29, pari a L. 20.000 piu' L. 5.000 per ogni esemplare raccolto.
(Raccolta di funghi)
E' fatto salvo l'esercizio del diritto di uso civico di fungatico a favore delle Comunita' locali che possono esercitarlo unicamente nelle giornate di martedi', venerdi' e domenica. Tale diritto deve essere esercitato nei modi e con i limiti di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.
Ai soli fini della vigilanza i Sindaci rilasciano, sotto la propria responsabilita', un tesserino gratuito, predisposto dall'Ente Parco, ai residenti appartenenti alle rispettive Comunita': del rilascio di ogni tesserino deve essere data comunicazione alla Direzione del Parco.
Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ogni esemplare.
(Raccolta di anfibi e molluschi)
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ogni esemplare.
(Raccolta dei prodotti del sottobosco)
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Raccolta degli insetti)
Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole e selvicolturali, nonche' l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Introduzione di cani)
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Disturbo della quiete e degli habitat naturali)
Nelle aree attrezzate l'uso dei citati apparecchi deve comunque avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale ed alla vita degli animali.
E' sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso e quelli ubicati presso le abitazioni private.
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Esercizio della pesca)
Nell'asta principale del fiume Sesia, scorrente all'interno del Parco, l'esercizio della pesca e' consentito, nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7.
La pesca notturna e' sempre vietata.
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.
(Attivita' fotografica)
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Divieti temporanei di accesso)
L'accesso in violazione alla norma di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Deroghe)
Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.
Il personale dell'Ente Parco puo' agire in deroga a quanto disposto dal presente Regolamento, secondo le indicazioni ed i programmi del Consiglio Direttivo.
(Vigilanza)
(Procedure)
Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1987 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.