Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 30 marzo 1987, n. 19.

Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale della Garzaia di Valenza.

(B.U. 8 aprile 1987, n. 14)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Art. 1.
(Finalita')

La presente legge disciplina le modalita' di utilizzo e di fruizione della Riserva naturale della Garzaia di Valenza, istituita con la legge regionale 31 agosto 1979, n. 51, non previste dal Piano Naturalistico, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 313-5991, del 1° luglio 1982, e le cui sanzioni sono previste all'articolo 2 della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 11.

Art. 2.
(Pascolo degli animali)

Il pascolo del bestiame di qualsiasi specie e' vietato, salvo eccezionali disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione della Riserva con proprio atto deliberativo e limitatamente alla Riserva orientata.
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 4.000 a L. 40.000 per ogni capo di bestiame.

Art. 3.
(Attraversamento con mandrie di bestiame)

L'attraversamento con mandrie di bestiame di qualsiasi specie puo' avvenire unicamente su strade comunali o vicinali o sul greto del Po ed i conduttori debbono impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni alla vegetazione ed alle proprieta' limitrofe od alle strade.
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ogni capo di bestiame.

Art. 4.
(Abbandono piccoli rifiuti)

E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e/o di bevande e da pic-nic.
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.
La sanzione di cui al comma precedente e' raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.

Art. 5.
(Accensione di fuochi)

L'accensione di fuochi e' vietata in qualsiasi periodo dell'anno.
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.

Art. 6.
(Abbruciamenti)

L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali e' consentito unicamente quando la distanza dai boschi e dai canneti superi i 100 metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale, ed a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidita' atmosferica ed in assenza di vento.
Durante l'abbruciamento e' fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

Art. 7.
(Raccolta di funghi)

La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di funghi, anche non commestibili, sono sempre vietati.
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ogni esemplare.

Art. 8.
(Disturbo della quiete naturale)

L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonche' di giradischi, mangianastri e simili, e' vietato.
E' altresi' vietato l'uso di velivoli a motore, a qualunque uso adibiti, anche agricolo, in quanto possono alterare le condizioni naturali di vita degli animali.
Dai divieti di cui ai commi precedenti sono esclusi le apparecchiature ed i velivoli comunque impiegati in servizi di vigilanza e di soccorso.
Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Le violazioni alla norma di cui al secondo comma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.

Art. 9.
(Accesso alla Riserva naturale)

Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 28 agosto 1979, n. 51, in relazione alle modalita' di accesso alla Riserva naturale, l'accesso dei visitatori e' regolamentato dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione.
Le violazioni alle norme che regolano l'accesso alla Riserva naturale comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 10.
(Deroghe)

Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione puo' sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici, tecnici e connessi alle funzioni di vigilanza, purche' non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi ed Autorita'. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.
Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale di vigilanza.
Il personale dell'Ente puo' agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le indicazioni ed i programmi del Consiglio Direttivo.

Art. 11.
(Vigilanza)

La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza dell'Ente ed ai soggetti di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 51, previa convenzione con l'Ente di gestione.

Art. 12.
(Procedure)

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.
Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1987 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.