Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 30 marzo 1987, n. 18.

Norme per l'utilizzo e la fruizione dell'Area attrezzata Le Vallere.

(B.U. 8 aprile 1987, n. 14)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Art. 1.
(Finalita')

La presente legge disciplina le modalita' di utilizzo e di fruizione dell'Area attrezzata Le Vallere, istituita con la legge regionale 9 dicembre 1982, n. 37.

Art. 2.
(Accesso all'Area attrezzata)

L'accesso e la circolazione pedonale e ciclabile del pubblico e l'utilizzo delle strutture disponibili sono consentiti tutti i giorni dagli ingressi aperti al pubblico, secondo gli orari stagionali e gli itinerari stabiliti con deliberazione dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani.
L'accesso dei mezzi a motore e limitato esclusivamente alle aree di parcheggio fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso e di vigilanza.
L'accesso nelle ore, nei luoghi e dagli ingressi non consentiti in base alle previsioni della deliberazione di cui al primo comma del presente articolo e le violazioni alla norma di cui al comma precedente comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 3.
(Abbandono piccoli rifiuti)

E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e/o di bevande e da pic-nic e di carta e rifiuti di altro genere al di fuori degli appositi contenitori.
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.
La sanzione di cui al comma precedente e' raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.

Art. 4.
(Accensione di fuochi)

L'accensione di fuochi e' vietata, all'esterno delle apposite piazzuole attrezzate, in qualsiasi periodo dell'anno e, in ogni caso, in presenza di vento.
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.

Art. 5.
(Raccolta di frutti e fiori)

La raccolta e la distruzione di fiori e di qualunque altro frutto o vegetale presente nell'Area attrezzata sono vietate.
Sono fatte salve le normali operazioni connesse alla manutenzione dell'area.
Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 6.
(Introduzione di animali domestici)

L'introduzione di animali domestici sprovvisti di guinzaglio e/o di altri mezzi idonei ad impedire il disturbo di altri fruitori e al di fuori dei percorsi e delle aree ad essi appositamente destinate e' vietata.
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 7.
(Danneggiamenti)

Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi dell'Area attrezzata comporta la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 oltre alla facolta' dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani di rivalersi dei danni subiti.

Art. 8.
(Disturbo della quiete)

L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonche' giradischi, mangianastri e simili e' vietato.
E' sempre consentito l'uso di apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso e quelli ubicati presso la Cascina Le Vallere.
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 9.
(Commercio ambulante)

Il commercio ambulante di qualsiasi genere nell'area di proprieta' regionale e' vietato.
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 10.
(Deroghe)

L'Azienda regionale dei Parchi suburbani puo' sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici, tecnici e connessi alle funzioni di vigilanza, purche' non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi e Autorita'. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.
Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale di vigilanza.
Il personale dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani puo' agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le indicazioni od i programmi del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

Art. 11.
(Vigilanza)

La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani ed ai soggetti di cui all'articolo 8, lettere b) e c), della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 37, previa convenzione tra l'Azienda e gli Enti di appartenenza.

Art. 12.
(Procedure)

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.
Le somme riscosse a titolo di sanzione ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1987 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni, di cui al precedente articolo 7, saranno introitate nel bilancio dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.
Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.