Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 30 marzo 1987, n. 17.

Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj.

(B.U. 8 aprile 1987, n. 14)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Art. 1.
(Finalita')

La presente legge disciplina le modalita' di utilizzo e di fruizione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj, istituita con la legge regionale 2 giugno 1978, n. 29.

Art. 2.
(Accesso alla Riserva naturale)

L'accesso dei visitatori alla Riserva naturale e' libero e consentito tutti i giorni, senza limite di orario: la circolazione pedonale dei visitatori e' consentita unicamente lungo la rete viabile e lungo i sentieri appositamente indicati, salvo che per la raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco regolata dal successivo articolo 6.
E' vietato l'ingresso e la circolazione di mezzi a motore, fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso e di vigilanza, per i mezzi necessari allo svolgimento delle attivita' agricole e per il raggiungimento delle abitazioni e dei fondi.
Le comitive organizzate e le scolaresche possono effettuare la visita della Riserva solo se accompagnate dal personale messo a disposizione dal Comune di Castagneto Po ed avente funzioni di vigilanza e di guida: a tal fine gli organizzatori delle visite debbono provvedere ad avvisare con giusto anticipo circa il giorno e l'ora della visita gli uffici del Comune di Castagneto Po.
Chiunque puo' effettuare all'interno della Riserva studi e ricerche di carattere scientifico, anche in deroga alla presente legge, previa comunicazione del programma di ricerca al Comune di Castagneto Po. Il Comune di Castagneto Po puo' negare, sentito il parere della Regione, il permesso di effettuare attivita' scientifiche e culturali qualora esse siano giudicate negative o incompatibili con le finalita' istitutive della Riserva.
Le violazioni alle norme di cui al primo, secondo e quarto comma, del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 3.
(Abbandono piccoli rifiuti)

E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e/o di bevande e da pic-nic.
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.
La sanzione di cui al comma precedente e' raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.

Art. 4.
(Accensione di fuochi)

L'accensione di fuochi e' vietata in qualsiasi periodo dell'anno.
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.

Art. 5.
(Abbruciamenti)

L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali e' consentito unicamente quando la distanza dal bosco superi i 100 metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale, ed a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidita' atmosferica ed in assenza di vento.
Durante l'abbruciamento e' fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

Art. 6.
(Raccolta dei funghi, dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea)

La raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco e' regolata in base alle norme di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.
La raccolta dei fiori e' vietata cosi' come l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva.
Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole e selvicolturali.
Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo comportano le sanzioni previste dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e successive modificazioni.
Le violazioni alle norme di cui al secondo comma del presente articolo, quando trattasi di flora erbacea ed arbustiva non compresa negli elenchi di cui all'articolo 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000: qualora trattasi di flora erbacea ed arbustiva compresa negli elenchi di cui all'articolo 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 38, sub g), della legge medesima, cosi' come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 21 giugno 1984, n. 29, pari a L. 20.000 piu' L. 5.000 per ogni esemplare raccolto.

Art. 7.
(Introduzione di cani)

E' consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, purche' al guinzaglio.
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 8.
(Disturbo alla quiete naturale)

L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonche' giradischi, mangianastri e simili e' vietato.
E' sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso e quelli ubicati presso le abitazioni private.
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 9.
(Deroghe)

Il Comune di Castagneto Po puo' sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici, tecnici e connessi alle funzioni di vigilanza, purche' non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi e Autorita'. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.
Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale di vigilanza.
Il personale addetto alla Riserva puo' agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le indicazioni ed i programmi del Consiglio Comunale.

Art. 10.
(Vigilanza)

La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza addetto alla Riserva ed ai soggetti di cui all'articolo 9 della legge regionale 2 giugno 1978, n. 29, previa convenzione con il Comune di Castagneto Po.

Art. 11.
(Procedure)

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.
Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1987 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.