Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 30 marzo 1987, n. 16.

Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale dell'Argentera.

(B.U. 8 aprile 1987, n. 14)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Art. 1.
(Finalita')

La presente legge disciplina le modalita' di utilizzo e di fruizione del Parco naturale dell'Argentera, istituito con la legge regionale 30 maggio 1980, n. 65.

Art. 2.
(Circolazione con mezzi motorizzati)

Su tutto il territorio del Parco e' fatto divieto di compiere percorsi fuori strada con mezzi motorizzati, ivi compresi quelli dotati di cingoli, e percorrere strade precluse al traffico, fatti salvi i mezzi dei privati impiegati nei lavori agricoli e selvicolturali, nelle sistemazioni ed opere idrauliche e forestali, nelle operazioni di pronto intervento ed antincendio ed i mezzi delle pubbliche Amministrazioni.
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 3.
(Abbandono piccoli rifiuti)

E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e/o bevande e da pic-nic.
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.
La sanzione di cui al comma precedente e' raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.

Art. 4.
(Lavaggio di stoviglie e di automezzi)

E' vietato provvedere al lavaggio di stoviglie nelle acque di sorgenti e negli specchi di acqua ferma.
E' altresi' vietato provvedere al lavaggio di automezzi lungo i corsi d'acqua, presso le sorgenti, le cascate, i laghi e gli specchi di acqua ferma.
Le violazioni alle norme di cui al precedente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.

Art. 5.
(Accensione di fuochi)

L'accensione di fuochi e' vietata in qualsiasi periodo dell'anno.
Nelle aree attrezzate appositamente individuate e segnalate dall'Ente Parco e' ammesso l'uso di fornelli da campo e di barbecue.
Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.

Art. 6.
(Abbruciamenti)

L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali e' consentito unicamente quando la distanza dai boschi superi i 100 metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale, ed a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidita' atmosferica ed in assenza di vento.
Durante l'abbruciamento e' fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

Art. 7.
(Raccolta della flora spontanea)

La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono regolati dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.
Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole e selvicolturali.
Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo comportano le sanzioni previste dall'articolo 38, sub g), della legge medesima, cosi' come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 21 giugno 1984, n. 29, pari a L. 20.000 piu' L. 5.000 per ogni esemplare raccolto, qualora trattasi di specie a protezione assoluta, e da L. 5.000 a L. 50.000, nel caso delle altre specie.
Ai soli fini della vigilanza il Presidente della Comunita' Montana da' comunicazione alla Direzione del Parco delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, per la raccolta delle piante officinali spontanee.

Art. 8.
(Raccolta di funghi)

La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione dei funghi epigei, anche non commestibili, sono regolati dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa di L. 10.000 piu' L. 3.000 per ogni esemplare eccedente la quantita' consentita, cosi' come previsto all'articolo 38, sub 1), della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, cosi' come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 21 giugno 1984, n. 29.
Ai soli fini della vigilanza il Presidente della Comunita' Montana da' comunicazione alla Direzione del Parco dei tesserini per la raccolta dei funghi rilasciati ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.

Art. 9.
(Raccolta dei prodotti del sottobosco)

La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di qualsiasi prodotto del sottobosco sono regolati dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa di L. 10.000 piu' L. 3.000 per ogni esemplare eccedente la quantita' consentita, cosi' come previsto dall'articolo 38, sub 1), della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, cosi' come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 21 giugno 1984, n. 29.
Per i residenti, per i quali la raccolta costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, sono rilasciate autorizzazioni in deroga a norma dell'articolo 32 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32: il Presidente della Comunita' Montana, ai soli fini della vigilanza, da' comunicazione alla Direzione del Parco delle autorizzazioni in deroga rilasciate.

Art. 10.
(Raccolta di anfibi e molluschi)

La raccolta, l'asportazione e l'uccisione volontaria di qualsiasi specie di molluschi e di anfibi, sono sempre vietate.
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ogni esemplare.

Art. 11.
(Raccolta degli insetti)

La cattura, l'asportazione o l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessita', di insetti di qualsiasi ordine e specie sono sempre vietate.
Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole e selvicolturali, nonche' l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 12.
(Introduzione di cani)

L'introduzione di cani di qualsiasi razza, anche al guinzaglio, e' vietata: sono esclusi dalla norma di cui al presente comma i centri abitati, le strade comunali e provinciali e le aree individuate e segnalate appositamente dall'Ente Parco.
Lungo le strade comunali e provinciali e nelle aree individuate e segnalate appositamente dall'Ente Parco, i cani devono comunque essere tenuti al guinzaglio.
Sono esclusi dal divieto di cui al primo comma i cani al seguito delle mandrie e delle greggi autorizzate al pascolo ovvero i cani utilizzati per attivita' agro-silvo-pastorali, nonche' i cani da valanga e da fiuto utilizzati per operazioni di soccorso.
I cani utilizzati per il controllo delle mandrie e delle greggi e per le attivita' agro-silvo-pastorali debbono essere sempre sotto il controllo diretto dell'operatore agricolo-forestale o del pastore.
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 13.
(Disturbo della quiete e degli habitat naturali)

L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonche' giradischi, mangianastri e simili, al di fuori delle aree attrezzate individuate e segnalate dall'Ente Parco, e' vietato.
Nelle aree attrezzate l'uso dei citati apparecchi deve comunque avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale ed alla vita degli animali.
E' sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso e quelli ubicati presso le abitazioni private.
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 14.
(Attivita' fotografica)

Nei periodi riproduttivi della fauna del Parco e' vietata l'attivita' fotografica, sia professionale, sia amatoriale, quando tale attivita' arrechi disturbo ed oggettivo pericolo nei confronti delle attivita' riproduttive e di nidificazione: l'Ente Parco e' tenuto a dare pubblicita', attraverso apposite tabelle, ai periodi in cui e' vietata l'attivita' fotografica, suddividendo gli stessi per ogni specie animale interessata.
Nel caso di deroga alla norma di cui al comma precedente, a norma del successivo articolo 17, l'attivita' fotografica deve svolgersi nei modi e nei luoghi appositamente predisposti indicati dall'Ente Parco.
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 15.
(Divieti temporanei di accesso)

L'Ente Parco puo' temporaneamente impedire l'accesso a particolari e limitate zone a fini selvicolturali e/o faunistici: tali zone sono opportunamente indicate con apposite tabelle.
L'accesso in violazione alla norma di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 16.
(Deroghe)

L'Ente Parco puo' sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici e di studio, purche' non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi od Autorita'. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.
Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.
Il personale dell'Ente Parco puo' agire in deroga a quanto disposto dal presente Regolamento, secondo le indicazioni ed i programmi del Consiglio Direttivo.

Art. 17.
(Vigilanza)

La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza dell'Ente Parco ed ai soggetti di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 65, previa convenzione con gli Enti di appartenenza.

Art. 18.
(Procedure)

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.
Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1987 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.