Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 5 marzo 1987, n. 12.

Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera.

(B.U. 11 marzo 1987, n. 10)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
All. A.

Titolo I. GENERALITA'

Art. 1.
(Finalita')

1. Al fine di promuovere l'armonico e razionale sviluppo del turismo nel quadro della programmazione regionale e delle esigenze di tutela dell'ambiente, la Regione, in armonia con i principi dello Statuto e della legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina con la presente legge l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e delle attivita' promozionali in materia di turismo e industria alberghiera da parte dell'Amministrazione pubblica locale, nonche' da parte degli altri soggetti che con essa concorrono.

Titolo II. ORDINAMENTO DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA Dl TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Art. 2.
(Funzioni esercitate dalla Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza in materia di turismo e industria alberghiera, nonche' quelle concernenti:
- l'incentivazione dello sviluppo dell'offerta turistica;
- la promozione delle risorse turistiche regionali in Italia e all'estero;
- le Aziende di promozione turistica, ivi compresi i controlli, la nomina e la revoca degli amministratori;
- ogni altra attivita' trasferita o delegata alla Regione in materia di turismo e industria alberghiera ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e non espressamente delegata alle Province e ai Comuni o attribuita alle Aziende di promozione turistica ai sensi della presente legge.

Art. 3.
(Funzioni delegate alle Province)

1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative regionali in materia di turismo e industria alberghiera concernenti:
a) la rilevazione e la tenuta dei dati statistici sul movimento turistico;
b) la rilevazione e la tenuta dei dati statistici e amministrativi sulle strutture, le attivita' e i servizi turistici, compresa la tenuta di albi ed elenchi;
c) i prezzi e le tariffe della ricettivita' e dei servizi turistici;
d) l'accertamento dell'idoneita' professionale all'esercizio di attivita' turistiche da individuare con specifica disciplina regionale;
e) il nulla osta per il rilascio della licenza di esercizio delle agenzie di viaggio e turismo;
f) la formulazione di pareri e la designazione di rappresentanti ed esperti per l'ambito sovraccomunale.

Art. 4.
(Funzioni delegate ai Comuni)

1. A completamento delle attribuzioni gia' disposte dagli artt. 19 e 60 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonche' delle deleghe disposte con singole leggi regionali, sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative regionali in materia di turismo e industria alberghiera concernenti:
a) le opere, gli impianti e i servizi turistici o complementari alle attivita' turistiche;
b) la promozione e l'attuazione, anche in collaborazione con gli organismi di cui al successivo Titolo V, di manifestazioni e iniziative turistiche locali;
c) il vincolo di destinazione ricettiva e la locazione di immobili destinati ad attivita' ricettiva;
d) la classificazione delle strutture ricettive;
e) le autorizzazioni e simili atti di polizia amministrativa per l'esercizio di attivita' ricettive e turistiche;
f) l'imposta di soggiorno;
g) la vigilanza sulle attivita' turistiche e ricettive;
h) la formulazione di pareri e la designazione di rappresentanti ed esperti limitatamente all'ambito comunale.
2. Sono altresi' subdelegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio lacuale e fluviale di cui all'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5.
(Modalita' di esercizio delle funzioni delegate)

1. Le funzioni delegate o subdelegate vengono esercitate in conformita' dei principi dello Statuto e in armonia con gli obiettivi della programmazione, nonche' in osservanza delle leggi che regolano le singole materie.
2. I Comuni possono esercitare le funzioni delegate o subdelegate in forma consortile, nonche' subdelegarle alle Comunita' Montane.
3. La Giunta Regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, puo' emanare direttive e indirizzi riguardanti le modalita' di esercizio delle funzioni delegate.
4. La Giunta Regionale puo' definire modalita' e categorie di atti relativamente ai quali deve essere data comunicazione alla Regione.
5. I provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo: contro i provvedimenti e' ammesso il ricorso in opposizione all'Ente che li ha emanati.
6. La Giunta Regionale verifica l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate anche disponendo controlli ispettivi.
7. In caso di inerzia dell'Ente delegato ad emanare singoli atti o a modificare atti contenenti vizi di legittimita', il Presidente della Giunta Regionale puo' invitare l'Ente stesso a provvedere entro congruo termine, decorso il quale provvede direttamente la Giunta Regionale.

Art. 6.
(Coordinamento della promozione turistica)

1. La Regione coordina e indirizza gli interventi di promozione turistica degli organismi pubblici e privati predisponendo un programma pluriennale di promozione turistica, secondo le modalita' previste dalla apposita legislazione.
2. Per i fini di cui al precedente comma nonche' per la verifica dei risultati dell'attivita' di promozione turistica, l'Assessore regionale delegato al turismo convoca almeno una volta all'anno una riunione dei Presidenti delle Aziende di promozione turistica e provvede altresi' ad effettuare consultazioni almeno annuali con Enti, Associazioni e organismi che, in relazione ai loro compiti di istituto, possono fornire apporti conoscitivi e di proposta.
3. Gli Enti pubblici che operano sul territorio della Regione Piemonte non possono assumere iniziative per svolgere all'estero attivita' di promozione turistica se non nell'ambito dei programmi a tal scopo predisposti dalla Regione, ai sensi dell'art. 3, quarto comma del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 e dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e nei limiti delle proprie competenze istituzionali.
4. Per l'attuazione di iniziative e programmi di promozione e propaganda di propria iniziativa la Regione puo' avvalersi del supporto tecnico-organizzativo delle Aziende di promozione turistica singole o associate, anche promuovendo la costituzione di Comitati o Consorzi tra le Aziende stesse.
5. La Regione favorisce inoltre, anche con la partecipazione diretta, la realizzazione di iniziative di promozione turistica coordinate tra Aziende di promozione turistica, Enti pubblici ed Enti e operatori privati.

Titolo III. AMBITI TERRITORIALI Dl RIFERIMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE TURISTICA

Art. 7.
(Bacini turistici)

1. Sono bacini turistici le aree subregionali che presentano caratteristiche di omogeneita' o di integrazione delle risorse e delle attrattive turistiche, nonche' dell'offerta di strutture ricettive e di impianti, servizi e attrezzature turistiche.
2. I bacini turistici individuati ai sensi del presente articolo sono riconosciuti quali ambiti territoriali turisticamente rilevanti ai fini della costituzione delle Aziende di promozione turistica previste dall'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
3. I bacini turistici sono individuati nell'allegato alla presente legge. Le modifiche all'individuazione dei bacini turistici sono deliberate dal Consiglio Regionale sulla base di motivate richieste dei Comuni, delle Comunita' Montane e delle Province interessate o sentiti gli Enti stessi.
4. La Regione si riferisce ai bacini turistici in via esclusiva ai fini della riforma dell'organizzazione turistica locale e in via prioritaria per gli altri fini di programmazione turistica.

Titolo IV. AZIENDE Dl PROMOZIONE TURISTICA

Art. 8.
(Costituzione e natura)

1. In ciascun bacino turistico, in quanto ambito territoriale turisticamente rilevante, e' costituita con deliberazione della Giunta Regionale un'Azienda di promozione turistica, di seguito indicata nella presente legge con la sigla APT; con la stessa deliberazione sono stabilite la denominazione e la sede dell'APT, individuata di norma nel Comune in cui si registrano le maggiori presenze turistiche.
2. Le APT sono organismi tecnico-operativi dotati di personalita' giuridica di diritto pubblico, nonche' di autonomia amministrativa, nei limiti stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, dalla presente legge e dagli atti programmatici e amministrativi della Regione.
3. Esse operano quali organismi strumentali della Regione in collegamento funzionale con gli Enti locali territoriali.

Art. 9.
(Compiti)

1. Le APT svolgono le attivita' previste dall'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e in particolare:
a) svolgono le attivita' di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, con esclusione di iniziative promozionali all'estero;
b) istituiscono e gestiscono servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche provvedendo a costituire previo nulla osta della Regione appositi uffici di informazione e accoglienza turistica denominati IAT;
c) forniscono agli operatori i supporti tecnico-organizzativi per la commercializzazione del prodotto turistico;
d) collaborano con gli Enti locali territoriali per l'attuazione di programmi o di singole iniziative di promozione e di propaganda turistica da loro predisposti;
e) promuovono e coordinano la realizzazione di manifestazioni turistiche e di altre iniziative dirette a valorizzare le attrattive turistiche;
f) collaborano alla raccolta dei dati statistici relativi al turismo;
g) collaborano con la Regione nella definizione e attuazione di programmi di promozione turistica.

Art. 10.
(Programmi)

1. Le APT predispongono e attuano programmi finalizzati a determinare l'affluenza di correnti turistiche verso il bacino di competenza sulla base delle indicazioni e degli obiettivi di sviluppo fissati dai programmi di promozione turistica approvati dalla Regione.
2. A tal fine le Aziende propongono alla Regione il proprio programma pluriennale contenente le seguenti indicazioni:
- gli obiettivi di incremento dell'affluenza di turisti da conseguire nel periodo considerato;
- i criteri per la determinazione delle iniziative promozionali e pubblicitarie da attuare, anche in concorso con altre APT, con l'individuazione delle iniziative di maggior rilievo;
- i riferimenti ai piani di sviluppo degli Enti locali territoriali ed ai programmi di attivita' previsti da associazioni e da operatori turistici cui il programma pluriennale proposto si collega, nonche' l'indicazione delle richieste di collaborazione avanzate dagli Enti locali ai sensi del precedente art. 9, lettera d);
- i bilanci di previsione.
3. Il programma pluriennale di attivita' e di spesa e' trasmesso alla Regione entro il 30 agosto dell'anno che precede il primo anno del periodo di riferimento; gli aggiornamenti annuali sono trasmessi entro il 30 agosto dell'anno che precede l'anno di riferimento.
4. I programmi di attivita' e di spesa e i relativi rendiconti sono coordinati ed approvati dalla Giunta Regionale sentita la competente Commissione consiliare, anche in deroga alle previsioni della L.R. 29 dicembre 1981, n. 55.

Art. 11.
(Collegamento funzionale con gli Enti locali territoriali)

1. Ai fini del necessario collegamento funzionale dell'attivita' di tutti gli organismi ed Enti operanti nel settore turistico, le APT in particolare:
a) assumono iniziative idonee ad attuare una reciproca e costante informazione con gli Enti locali territoriali in ordine allo svolgimento dei compiti a ciascuno spettanti in materia turistica;
b) raccolgono proposte da parte degli Enti locali territoriali compresi nel bacino turistico e attuano forme di consultazione di tali Enti in ordine alla elaborazione dei propri programmi annuali e pluriennali;
c) perseguono ogni forma di collaborazione al fine di raccordare ed armonizzare le proprie iniziative promozionali e le manifestazioni direttamente realizzate con le attivita' e le iniziative svolte dagli Enti locali territoriali nell'ambito dei relativi compiti istituzionali. A tali fini le APT possono anche realizzare per conto degli Enti locali stessi manifestazioni o altre iniziative di propaganda o concorrere alla loro realizzazione.

Art. 12.
(Organi)

1. Sono organi dell'APT:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori.

Art. 13.
(Nomina dell'Assemblea)

1. L'Assemblea dell'APT e' nominata dalla Regione ed e' composta, oltreche' dal Presidente dell'Azienda, da:
- i Presidenti delle Comunita' Montane, o Assessore da loro delegato;
- i Sindaci dei 5 Comuni in cui si verificano le maggiori presenze turistiche, o Assessore da loro delegato;
- 1 rappresentante dei lavoratori del turismo designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali;
- 6 rappresentanti degli operatori economici del turismo di cui: 2 designati dalle organizzazioni degli imprenditori turistici di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217; 1 designato dall'organizzazione degli agenti di viaggio; 1 designato dall'organizzazione dei pubblici esercizi; 1 designato dalle organizzazioni di coloro che esercitano le professioni turistiche di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217; 1 designato dalle organizzazioni di coloro che gestiscono impianti turistici o complementari all'attivita' turistica;
- 1 rappresentante designato congiuntamente dalle cooperative turistiche;
- 1 rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni del tempo libero;
- 1 rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni turistiche pro loco.
2. I rappresentanti di cui al comma precedente sono designati dalle associazioni e organizzazioni maggiormente rappresentative nel bacino turistico di competenza dell'APT.
3. In caso di mancata designazione entro 60 giorni dalla richiesta, l'Assemblea e' nominata ugualmente integrando i posti vacanti con esperti scelti dalla Regione; i posti da ricoprirsi con rappresentanti per cui e' prevista la designazione congiunta vengono integrati individuando gli esperti sulla base di nominativi segnalati dalle singole associazioni e organizzazioni.
4. Partecipa alle sedute dell'Assemblea il direttore dell'APT con voto consultivo.
5. Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono esercitate dal direttore dell'APT o in subordine da altro dipendente dell'Azienda.
6. L'Assemblea dura in carica 5 anni e scade comunque con la scadenza del Consiglio Regionale.

Art. 14.
(Funzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea dell'APT nomina il Consiglio di amministrazione, designa la terna di nominativi per la nomina del Presidente, emana le direttive e adotta gli atti di carattere generale per lo svolgimento dei compiti dell'Azienda. In particolare delibera:
a) il programma di attivita' e i bilanci di previsione annuali e pluriennali, nonche' le relative variazioni;
b) i rendiconti di attivita' e di spesa;
c) l'istituzione degli uffici di informazione ed accoglienza dei turisti.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno e ogni volta che ve ne sia necessita'; deve inoltre essere convocata entro il termine di 15 giorni dalla richiesta che venga fatta da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea, che concordano sull'ordine del giorno.
3. Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
4. Le deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.

Art. 15.
(Nomina del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione e' nominato dall'Assemblea dell'APT ed e' composto, oltreche' dal Presidente dell'Azienda, da otto membri scelti anche tra membri esterni all'Assemblea che abbiano una profonda conoscenza delle caratteristiche del turismo nel bacino interessato, nonche' vagliate e specifiche capacita' tecnico-professionali e gestionali e dimostrata esperienza acquisita in relazione alle caratteristiche dell'incarico da rivestire, assicurando comunque la presenza di almeno quattro membri in rappresentanza degli operatori economici del turismo.
2. Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione il direttore dell'APT con voto consultivo.
3. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore dell'APT o in subordine da altro dipendente dell'Azienda.
4. Il Consiglio di amministrazione scade con la scadenza dell'Assemblea. I singoli componenti del Consiglio sono sostituiti in caso di dimissioni, di decesso, o di decadenza, qualora rimangano assenti a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

Art. 16.
(Funzioni del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione adotta tutti i provvedimenti di amministrazione ordinaria e straordinaria necessari per dare attuazione alle direttive e ai programmi dell'Assemblea e per perseguire le finalita' istituzionali dell'azienda. In particolare delibera:
a) l'assunzione di spese, l'acquisto di beni e la fornitura di servizi, gli acquisti e le alienazioni di immobili nei limiti e secondo le modalita' previste dai programmi annuali e pluriennali;
b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
c) l'organico, lo stato giuridico ed economico e la gestione del personale nei limiti di cui al successivo art. 23;
d) le modifiche di programma, gli storni e le variazioni di bilancio che si rendano necessarie in corso d'esercizio, per un ammontare globale non superiore a un quinto del bilancio annuale di previsione, dedotte le partite di giro;
e) le liti attive e passive;
f) ogni altra materia non rientrante specificatamente nelle competenze dell'Assemblea o da essa delegata al Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente di norma una volta al mese e ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente stesso o ne facciano richiesta almeno la meta' dei componenti, che concordano sull'ordine del giorno.
3. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parita' prevale il voto del Presidente.

Art. 17.
(Nomina del Presidente)

1. Il Presidente dell'APT e' nominato dalla Regione sulla base di una terna di nominativi designati dall'Assemblea dell'APT e individuati tra persone, anche esterne all'Assemblea, che abbiano una profonda conoscenza delle caratteristiche del turismo nel bacino interessato nonche' vagliate e specifiche capacita' tecnico-professionali e gestionali e dimostrata esperienza acquisita in relazione alle caratteristiche dell'incarico da rivestire.
2. Il Presidente scade con la scadenza dell'Assemblea.

Art. 18.
(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente rappresenta l'Azienda, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione, emana gli atti concorrenti a dare esecuzione alle deliberazioni degli organi dell'Azienda, adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi a ratifica nella prima seduta.
2. Il Presidente propone al Consiglio di amministrazione un membro dello stesso da nominare quale Vice Presidente che ne eserciti le funzioni in caso di impedimento o assenza e al quale puo' inoltre delegare il compimento di atti singoli o relativi a settori di gestione.
3. Il Vice Presidente scade con la scadenza del Presidente.

Art. 19.
(Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori e' nominato dalla Regione, dura in carica cinque anni e scade comunque con la scadenza del Consiglio Regionale.
2. Esso e' composto da tre membri scelti tra gli iscritti agli albi dei Dottori commercialisti e ai collegi dei Ragionieri.
3. Il Presidente del Collegio dei Revisori e' eletto nel suo seno, nella prima seduta.
4. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti e sull'attivita' degli organi dell'Azienda e redige le relazioni sui programmi di attivita', sui bilanci di previsione e sui rendiconti.
5. Il Collegio si riunisce di norma ogni bimestre su convocazione del Presidente o quando se ne presenti la necessita'.
6. I membri del Collegio possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad ispezioni e controlli e richiedere la documentazione di entrate e spese.
7. Il Collegio dei Revisori trasmette le proprie relazioni e i verbali all'Assemblea dell'Azienda e alla Giunta Regionale e fornisce, su richiesta della medesima, ogni altra informazione relativa all'attivita' di controllo.

Art. 20.
(Indennita')

1. Fino all'entrata in vigore della legge generale in materia di indennita' di carica, compensi, rimborsi spese e gettoni di presenza a favore degli Amministratori e Revisori dei Conti degli Enti strumentali regionali, agli Amministratori e Revisori delle APT sono attribuite le indennita' ed i compensi indicati nei commi successivi.
2. Al Presidente dell'APT e' corrisposta una indennita' di carica mensile deliberata dall'Assemblea entro il limite del 50% di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 per i Sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti per le APT appartenenti alla 4a fascia, per i Sindaci dei Comuni fino a 5.000 abitanti per le APT appartenenti alla 3a fascia, per i Sindaci dei Comuni fino a 30.000 abitanti per le APT appartenenti alla 2a fascia e per i Sindaci dei Comuni fino a 50.000 abitanti per le APT appartenenti alla 1a fascia.
3. Ai componenti del Collegio dei Revisori e' corrisposta una indennita' di carica mensile deliberata dall'Assemblea entro il limite del 30% dell'indennita' deliberata per il Presidente dell'APT, elevata al 40% per il Presidente del Collegio.
4. Ai componenti degli organi dell'APT e' inoltre corrisposta una indennita' di presenza per la partecipazione alle sedute valide degli organi stessi deliberata dall'Assemblea entro i limiti previsti dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 per i Consiglieri dei Comuni sino a 250 mila abitanti.
5. Ai componenti degli organi dell'APT sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonche' l'indennita' di missione previste per gli amministratori locali dall'art. 13 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

Art. 21.
(Entrate)

1. Sono entrate della APT:
a) i tributi, le compartecipazioni a tributi e i contributi sostitutivi di tributi soppressi;
b) i contributi della Regione;
c) i contributi di Enti pubblici nonche' di Fondazioni e Associazioni;
d) altri proventi.

Art. 22.
(Contabilita' e amministrazione)

1. La gestione finanziaria e contabile, l'amministrazione dei beni e l'attivita' contrattuale delle APT sono regolate dalle disposizioni della L.R. 29 dicembre 1981, n. 55 e della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8, in quanto applicabili.

Art. 23.
(Personale)

1. L'organico e lo stato giuridico ed economico del personale delle APT sono determinati nel limite dei principi fondamentali stabiliti dalla legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 83 e delle disposizioni della legislazione regionale in materia.
2. Nell'organico del personale e' compreso il direttore dell'Azienda, che ha le seguenti attribuzioni:
- partecipa con funzioni di segretario alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo;
- provvede a curare l'esecuzione dei provvedimenti degli organi dell'Azienda ed esercita con autonomia decisionale ed organizzativa, entro i limiti del mandato ricevuto, le funzioni da essi attribuitegli;
- sovraintende all'attivita' e al funzionamento degli uffici e del personale;
- interviene alle riunioni del Collegio dei Revisori, nel caso in cui il Collegio lo richieda.

Art. 24.
(Vigilanza sull'attivita' e sugli organi)

1. Oltre al programma pluriennale di cui all'art. 10 ed ai relativi aggiornamenti annuali e variazioni, sono sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale i provvedimenti dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione aventi per oggetto:
a) la pianta organica del personale e il trattamento giuridico ed economico;
b) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili;
c) le liti attive e passive.
2. Alla scadenza di ogni trimestre, le APT trasmettono alla Giunta Regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma e l'elenco degli atti da esse deliberate nel periodo.
3. La Giunta Regionale ha facolta' di disporre ulteriori forme di controllo sull'attivita' delle Aziende.
4. I provvedimenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione o del Presidente dell'Azienda diversi da quelli indicati nel primo comma sono soggetti al controllo del Collegio dei Revisori, fermi restando i controlli sull'attivita' di cui al comma precedente.
5. Entro 3 mesi dalla scadenza di ogni esercizio finanziario e del periodo considerato dal programma pluriennale l'Azienda di promozione turistica trasmette alla Giunta Regionale un rendiconto sull'attuazione del programma e sui risultati conseguiti; tale rendiconto e' accompagnato da una relazione dei Revisori.
6. La Giunta Regionale puo' procedere alla revoca degli organi dell'Azienda di promozione turistica e alla nomina di Commissari in caso di gravi inerzie o irregolarita'.
7. Le nuove nomine degli organi revocati vanno effettuate entro il termine di mesi 3.

Art. 25.
(Classificazione)

1. Le APT sono classificate, in base alla consistenza della struttura ricettiva e all'incidenza del turismo sull'economia locale, nelle seguenti fasce:
- appartengono alla 1a fascia le APT nel cui bacino turistico la consistenza dei posti letto in strutture ricettive e' superiore al 10% del totale regionale;
- appartengono alla 2a fascia le APT nel cui bacino turistico la consistenza dei posti letto in strutture ricettive e' superiore al 5% del totale regionale e l'indice di specializzazione turistica determinato dal rapporto tra posti letto e popolazione residente e' superiore al 5%;
- appartengono alla 3a fascia le APT nel cui bacino turistico la consistenza dei posti letto in strutture ricettive e' superiore al 2% del totale regionale e l'indice di specializzazione turistica determinato dal rapporto tra posti letto e popolazione residente e' superiore al 3%;
- appartengono alla 4a fascia le APT non classificate nelle altre fasce.
2. La collocazione di ciascuna Azienda nella rispettiva fascia nonche' la eventuale modifica, conseguente al mutare dei rapporti indicati al comma precedente, sono disposte con provvedimento della Giunta Regionale.
3. La classificazione delle APT costituisce riferimento per la determinazione dell'organico del personale e per l'individuazione dei fabbisogni di bilancio e dei finanziamenti regionali.

Titolo V. ASSOCIAZIONI, COMITATI E ORGANISMI Dl PROMOZIONE TURISTICA

Art. 26.
(Finalita')

1. La Regione riconosce e favorisce l'attivita' di Associazioni, Comitati e Organismi che integrano l'azione pubblica realizzando interventi che riguardino in particolare:
a) la tutela ed il miglioramento delle risorse turistiche locali;
b) la realizzazione di iniziative atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica della localita' nonche' la salvaguardia del patrimonio ambientale;
c) l'organizzazione di manifestazioni turistiche;
d) l'assistenza e l'informazione turistica;
e) la sensibilizzazione delle popolazioni residenti ai fini dello sviluppo delle attivita' turistiche.
2. La Regione favorisce altresi' la costituzione di forme di organizzazione tra operatori turistici privati che abbiano come obiettivo:
- il miglioramento della qualificazione professionale;
- il miglioramento delle capacita' produttive soprattutto attraverso forme di organizzazione di servizi comuni;
- la formulazione di offerte integrate di servizi turistici;
- la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico.

Art. 27.
(Associazioni turistiche pro loco)

1. Per favorire il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo precedente in modo coordinato e' istituito l'albo delle Associazioni turistiche pro loco, articolato in sezioni provinciali.
2. Puo' essere iscritta all'albo ed assumere la denominazione di "Associazione turistica pro loco" l'Associazione per la quale concorrano le seguenti condizioni:
a) si proponga di attuare l'attivita' di promozione turistica prevista all'articolo precedente;
b) sia costituita con atto pubblico ed il relativo Statuto preveda la possibilita' di iscrizione da parte di tutti i cittadini residenti nel Comune, la pubblicita' delle sedute del Consiglio di amministrazione, la presenza nel Consiglio di amministrazione di un rappresentante del Comune e di una adeguata rappresentanza degli organismi ed Associazioni locali che svolgono attivita' o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico; la disposizione che, in caso di scioglimento dell'Associazione, i beni acquisiti col concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di Enti pubblici siano devoluti al Comune nel cui territorio l'Associazione ha sede;
c) svolga la propria attivita' in Comune nel quale non operi altra "Associazione turistica pro loco"; qualora nel Comune coesistano piu' localita' fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico potranno essere riconosciute anche piu' Associazioni turistiche pro loco in uno stesso Comune;
d) la localita' nella quale e' stata istituita possegga attrattive turistiche e disponga di strutture ricettive e di altre strutture, attrezzature e servizi turistici.

Art. 28.
(Iscrizione all'albo delle Associazioni turistiche pro loco)

1. Per l'iscrizione all'albo delle Associazioni turistiche pro loco deve essere presentata all'Amministrazione provinciale, tramite il Comune, domanda in carta legale corredata di copia dello Statuto e dell'atto costitutivo.
2. L'iscrizione all'albo e' disposta dall'Amministrazione provinciale, sentito il parere del Comune competente per territorio, formulato dal Consiglio comunale entro 90 giorni dalla presentazione della domanda; l'Amministrazione provinciale provvede altresi' alla cancellazione dell'Associazione all'albo allorche' vengano meno i requisiti per l'iscrizione.
3. L'Amministrazione provinciale comunica alla Regione le iscrizioni e le variazioni all'albo.
4. L'iscrizione all'albo costituisce condizione indispensabile per partecipare alla designazione del rappresentante delle Associazioni turistiche pro loco nei casi previsti dalla legislazione vigente.
5. Le Associazioni turistiche pro loco iscritte all'albo possono, previo nulla-osta della Regione, utilizzare la denominazione IAT per gli uffici di informazione e di accoglienza da esse promossi.

Titolo VI. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.
(Soppressione degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura soggiorno e turismo)

1. Al 30 aprile 1987 sono soppressi gli Enti provinciali per il turismo e le Aziende autonome di cura soggiorno e turismo del Piemonte.

Art. 30.
(Successione)

1. In tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli inerenti il personale, facenti capo agli Enti soppressi succedono le APT competenti territorialmente.

Art. 31.
(Destinazione del patrimonio)

1. I beni patrimoniali ed ogni altro rapporto giuridico conseguente gia' intestato agli Enti provinciali per il turismo e alle Aziende autonome di cura soggiorno e turismo sono trasferiti alle APT e agli Enti locali sulla base delle funzioni attribuite a tali Enti dalla presente legge e dell'utilizzo in atto di ciascun bene, nonche' dei seguenti criteri particolari:
a) i beni di proprieta' degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo utilizzati come sedi degli uffici amministrativi o degli uffici di informazione e accoglienza turistica sono trasferiti all'APT competente per territorio: gli altri beni sono trasferiti al Comune nel cui territorio sono siti;
b) i beni mobili, compresi quelli soggetti a registrazione, di proprieta' degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di soggiorno e turismo sono trasferiti all'APT competente per territorio; i beni costituiti da strumenti informatici acquistati con contributo della Regione sono trasferiti alle Province e alle APT secondo l'utilizzo prevalente in atto e sulla base delle funzioni attribuite a tali Enti.
2. L'individuazione della destinazione dei singoli beni e' disposta dalla Giunta Regionale sulla base delle ricognizioni della consistenza patrimoniale effettuata dai Commissari liquidatori ai sensi del successivo art. 32 e secondo i criteri di cui al precedente comma.
3. I rapporti giuridici e contrattuali relativi ai beni di cui al presente articolo, nonche' i connessi oneri finanziari sono attribuiti all'Ente destinatario del bene.

Art. 32.
(Commissario liquidatore e straordinario)

1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale scioglie gli organi degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e nomina un Commissario liquidatore, che e' unico nel caso di piu' Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed Enti provinciali per il turismo aventi sede in uno stesso bacino turistico.
2. Entro la data di cui all'art. 29 i Commissari liquidatori compiono i seguenti atti:
- ricognizione della consistenza patrimoniale;
- ricognizione dello stato giuridico ed economico del personale in servizio;
- redazione del conto consuntivo.
3. I Commissari compiono inoltre ogni atto loro demandato dalla Giunta Regionale.
4. Per ciascuna APT e' nominato un Commissario straordinario che, per le APT operanti in bacini turistici gia' sede di Enti provinciali per il turismo o di Aziende autonome di soggiorno cura e turismo, e' individuato nella stessa persona del Commissario liquidatore.
5. I compiti di Commissario straordinario cessano con la nomina del Presidente dell'APT.
6. Ai Commissari liquidatori sono corrisposte indennita' pari a quelle previste per i Presidenti delle APT appartenenti alla 4a fascia; ai Commissari straordinari sono corrisposte indennita' pari a quelle previste per i Presidenti delle rispettive APT.

Art. 33.
(Decorrenza della costituzione delle APT e delle deleghe)

1. La costituzione delle Aziende di promozione turistica e le deleghe decorrono dal 1° maggio 1987.

Art. 34.
(Prima assegnazione del personale)

1. Il personale di ruolo in servizio presso gli Enti provinciali per il turismo e le Aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo alla data di soppressione degli Enti stessi confluisce, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in un ruolo unico regionale.
2. Nella fase di prima attuazione della presente legge, il personale e' assegnato provvisoriamente alle APT, nei limiti dei posti previsti da un organico provvisorio fissato per ciascuna APT dalla Giunta Regionale, ovvero agli Enti locali destinatari delle deleghe ovvero alla Regione, sulla base delle funzioni attribuite a tali Enti dalla presente legge ed in coerenza con le mansioni prevalenti precedentemente svolte da ciascun dipendente.
3. L'assegnazione provvisoria del personale agli Enti avviene con provvedimento della Giunta Regionale d'intesa con le Amministrazioni interessate, sentite le Organizzazioni sindacali, esaminate le eventuali richieste dei dipendenti interessati.
4. A decorrere dalla data di assegnazione provvisoria e fino alla data di destinazione definitiva di cui al successivo art. 35, il personale degli Enti soppressi e' a carico ed e' amministrato dagli Enti di assegnazione.

Art. 35.
(Assegnazione definitiva del personale)

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione determina con propria legge la disciplina inerente le dotazioni organiche definitive delle singole APT.
2. La Giunta Regionale, sulla base dei criteri di cui al precedente art. 34 e sulla base delle esigenze funzionali rappresentate dagli Enti, provvede alla assegnazione definitiva del personale alle APT ovvero agli Enti locali destinatari delle deleghe ovvero alla Regione.
3. In caso di assegnazione agli Enti locali, questi sono autorizzati ad adeguare le proprie dotazioni organiche in riferimento a ciascuna qualifica funzionale e profilo professionale corrispondente al personale assegnato.

Art. 36.
(Inquadramento del personale)

1. Il personale dei soppressi Enti provinciali per il turismo e Aziende autonome di cura soggiorno e turismo, entro 60 gg. dalla data della assegnazione definitiva, e' inquadrato, secondo la normativa economica e giuridica applicata per il restante personale degli Enti, nei ruoli degli Enti di cui al 2° comma del precedente art. 35 in base alla qualifica giuridicamente rivestita presso l'Ente di provenienza con riferimento alla data immediatamente precedente l'inserimento nel ruolo unico regionale e con decorrenza dalla data di inserimento nel ruolo stesso.
2. Con i medesimi termini di cui al comma precedente, la Giunta Regionale provvede ad inquadrare nei propri ruoli il personale assegnato alla Regione.
3. A decorrere dalla data di inserimento nel ruolo unico regionale fino all'inquadramento nel ruolo degli Enti di destinazione, al personale continuano ad applicarsi il trattamento giuridico, economico e di attivita' in vigore alla data immediatamente precedente l'immissione nel ruolo unico regionale.
4. A decorrere dalla data di inserimento nel ruolo unico, il personale sara' iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla Cassa pensioni dei dipendenti degli Enti locali (CPDEL) e all'Istituto Nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli Enti locali (INADEL), con onere a carico dell'Ente di assegnazione.
5. E' fatta salva la possibilita' di mantenere, a domanda del personale interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di inserimento nel ruolo unico, l'iscrizione presso altri Istituti di quiescenza, previdenza ed assistenza.
6. E altresi' fatta salva la possibilita' per il personale di richiedere la liquidazione della indennita' di fine rapporto maturata alla data immediatamente precedente l'inserimento nel ruolo unico regionale su conti o polizze previsti dalle norme contrattuali precedentemente in vigore.

Art. 37.
(Riconoscimento delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo)

1. Fino a quando non vengano modificate le disposizioni che regolano l'applicazione dei tributi turistici e la corresponsione dei contributi sostitutivi dei tributi soppressi, al riconoscimento delle stazioni di cura soggiorno e turismo e delle altre localita' di interesse turistico si provvede con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il parere dei Consigli Comunali interessati, nonche' il parere di cui al punto 1 dell'art. 58 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2. Il riconoscimento di stazione di cura, soggiorno e turismo puo' essere conferito a localita' comprendenti tutto o parte del territorio di uno o piu' Comuni contermini, allorche' il movimento turistico costituisca elemento di essenziale o di rilevante apporto all'economia della localita' e concorrano altresi' le seguenti condizioni:
a) l'attrezzatura ricettiva della localita' deve raggiungere un'adeguata capacita' di posti letto in esercizi alberghieri o extralberghieri;
b) la localita' deve essere dotata di impianti igienici, servizio sanitario e farmaceutico e servizi di vigilanza igienica e di polizia urbana adeguati alle esigenze determinate dall'afflusso turistico;
c) la localita' deve disporre di adeguata attrezzatura, con particolare riguardo agli esercizi pubblici ed agli impianti sportivi e ricreativi;
d) nel caso di stazione di cura, i relativi impianti devono rispondere alle esigenze della tecnica terapeutica.
3. Alla revoca e alla variazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo si provvede secondo le modalita' di cui ai precedenti commi qualora vengano meno o si modifichino le caratteristiche per il riconoscimento.
4. Al riconoscimento delle altre localita' di interesse turistico si provvede secondo le modalita' e i criteri stabiliti per il riconoscimento delle stazioni di cura, soggiorno e turismo qualora manchi alcuna delle condizioni la cui concorrenza e' prevista per il riconoscimento delle stesse, tenute presenti le disposizioni di cui al R.D.L. 28 novembre 1938, n. 1926 e successive modificazioni. Secondo le medesime modalita' si provvede alla revoca qualora vengano meno o si modifichino le caratteristiche per il riconoscimento.

Art. 38.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge sono attribuite direttamente alle Province le entrate spettanti ai soppressi Enti provinciali per il turismo a titolo di contributi sostitutivi di tributi soppressi e sono assegnati ai Comuni contributi regionali annui proporzionali al numero delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggi e turismo operanti nel territorio di competenza di ciascun Comune.
2. Sono attribuite direttamente alle APT le entrate di natura tributaria o sostitutive di tributi soppressi gia' spettanti alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo cui esse succedono nonche' le quote dell'imposta di soggiorno versata nel territorio di competenza di ciascuna APT gia' spettanti alle Aziende autonome di cura soggiorno e turismo e agli Enti provinciali per il turismo.
3. La Regione assegna inoltre alle APT contributi annuali per lo svolgimento delle attivita' previste dalla presente legge, ripartiti tenendo conto della consistenza delle strutture turistiche, del movimento turistico, della fascia di classificazione, nonche' dell'esigenza di assicurare una base minima di entrata per ciascuna APT.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987 sara' conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione "contributi per l'organizzazione turistica" e con la dotazione di L. 4.900.000.000 in termini di competenza e di cassa, cui si fa fronte mediante riduzione in termini di competenza e di cassa dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno:
- cap. 12500 riduzione di L. 3.400.000.000;
- cap. 8240 riduzione di L. 900.000.000;
- cap. 8250 riduzione di L. 600.000.000.
5. Lo stanziamento del capitolo 1850 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1987 relativo a spese per attuazione delle deleghe e' incrementato di L. 100.000.000 in termini di competenza e di cassa, cui si fa fronte mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni 1988 e successivi si fara' fronte mediante apposite previsioni di spesa che saranno determinate con le relative leggi di bilancio.

Allegato A.


Bacini turistici
OMISSIS