Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 23 gennaio 1987, n. 7.

Norme urgenti concernenti la proroga dei termini previsti dagli artt. 36 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 ed 8 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9, il regime transitorio per la riconversione delle II.PP.AA.BB. infermerie e la nuova numerazione delle Unita' Socio-Sanitarie Locali subcomunali di Torino.

(B.U. 4 febbraio 1987, n. 5)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

Il termine fissato dall'art. 36 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20, per la completa attuazione della gestione in forma associata tramite le Unita' Socio-Sanitarie Locali delle funzioni socio-assistenziali dei Comuni e' prorogato fino alla data di entrata in vigore della emananda normativa di integrazione della legge sopracitata e, comunque, non oltre il 30 aprile 1987.
Alla stessa data e' prorogato il termine per il trasferimento effettivo delle funzioni socio-assistenziali alle Unita' Socio-Sanitarie Locali subcomunali di Torino stabilito dall'art. 8 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9.
Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui ai precedenti commi, qualora non vi abbiano gia' provveduto, i Comuni compresi negli ambiti territoriali nei quali sia costituita l'associazione dei Comuni o nei quali la gestione competa alla Comunita' Montana, nonche' il Comune di Torino, provvedono a mettere a disposizione funzionale delle Unita' Socio-Sanitarie Locali, mediante idoneo provvedimento formale, il personale gia' destinato direttamente o indirettamente ai servizi socio-assistenziali che gli stessi Comuni possono continuare ad esercitare in forza di quanto disposto dal presente articolo e ad assegnare i beni e i finanziamenti necessari per provvedere all'esercizio dei servizi medesimi.

Art. 2.

A partire dal 1° gennaio 1987 non potranno essere rilasciate le impegnative sanitarie per il ricovero nelle cessate infermerie, ai sensi del p. 2. 3. 4 dell'All. B della L.R. 3 maggio 1985, n. 59.
In ogni caso, i ricoveri dei soggetti presenti al 1° gennaio non potranno protrarsi oltre il 31 marzo, termine entro il quale le UU.SS.SS.LL. sono autorizzate, previa verifica del soddisfacimento delle esigenze sanitarie dei singoli soggetti, a corrispondere la retta determinata per il 1986.
Qualora all'entrata in vigore della presente legge non sia ancora avvenuta la riconversione, le UU.SS.SS.LL. territorialmente competenti provvederanno entro il 28 febbraio 1987, previa intesa con le II.PP.AA.BB. infermerie, a definire con atto deliberativo del Comitato di Gestione il programma di riconversione, secondo gli indirizzi di cui alla L.R. 3 maggio 1985, n. 59.
In tale programma dovranno essere fissati i tempi, intermedi e finali, le modalita', le procedure organizzative e le risorse necessarie alla riconversione della struttura, secondo le indicazioni del Piano Socio-Sanitario e, in particolare, del p. 2.3.4 dell'All. B sopracitato.
Il programma verra' sottoposto alla Giunta Regionale per il giudizio di congruita' al Piano Socio-Sanitario Regionale. La Giunta Regionale procedera' all'approvazione, tenuto anche conto della gradualita' dei tempi e delle modalita' di attuazione, in relazione alle risorse disponibili ed alle indicazioni della legge 23 ottobre 1985, n. 595.
La Giunta Regionale, nell'approvare il programma dell'U.S.S.L., puo' introdurre d'ufficio le eventuali modificazioni ritenute necessarie.
Decorso inutilmente il termine del 28 febbraio 1987 nessun programma di riconversione ai fini sanitari potra' essere preso in considerazione dalla Giunta Regionale.

Art. 3.

Nelle more della ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unita' Socio-Sanitarie Locali subcomunali per adeguarli a quelli delle Circoscrizioni di Torino, ai sensi del penultimo comma dell'art. 1 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9, la numerazione delle dieci Unita' Socio-Sanitarie Locali subcomunali, cosi' come definite territorialmente dal 1° comma del citato art. 1, e' modificata come segue:
Torino I corrisponde a precedente Torino I
Torino II corrisponde a precedente Torino V
Torino III corrisponde a precedente Torino VI
Torino IV corrisponde a precedente Torino VII
Torino V corrisponde a precedente Torino VIII
Torino VI corrisponde a precedente Torino IX
Torino VII corrisponde a precedente Torino X
Torino VIII corrisponde a precedente Torino II
Torino IX corrisponde a precedente Torino III
Torino X corrisponde a precedente Torino IV.

Art. 4.

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 45, 6° comma, dello Statuto Regionale.