Legge regionale 14 gennaio 1987, n. 6. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1987. (B.U. 21 gennaio 1987, n. 3) La Giunta Regionale e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto, ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1987 il bilancio per l'anno finanziario 1987, secondo gli stati di previsione e le norme contenute nel relativo disegno di legge all'esame del Consiglio Regionale, in conformita' alla disciplina dettata dagli articoli 36 e 37 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.