Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 29 dicembre 1986, n. 63.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13 maggio 1980, n. 39 'Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli '.

(B.U. 7 gennaio 1987, n. 1)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.
(Modifica ed integrazione art. 2)

L'art. 2 e' soppresso e cosi' sostituito:
"Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vinosi previsto dalle leggi vigenti, le Amministrazioni Provinciali svolgono i compiti ad esse attribuiti dall'art. 62 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, nominando ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ed avvalendosi della collaborazione dei Comuni, anche mediante nomina da effettuare tra il personale dipendente delle Amministrazioni Comunali".

Art. 2.
(Integrazioni)

Dopo l'art. 3 viene aggiunto il seguente articolo:
"Art. 3 bis - Obblighi degli operatori vitivinicoli - Sanzioni
1) - Ai soggetti che producono, trasformano, elaborano, detengono e commercializzano i prodotti di cui all'art. 3, punto 1, della presente legge, e' fatto obbligo di chiedere l'iscrizione all'Anagrafe Vitivinicola del Comune ove ha sede l'azienda o lo stabilimento e a provvedere al relativo, completo e veritiero, aggiornamento annuale.
Sono esentati dagli obblighi di cui sopra i soggetti dispensati dalla presentazione di tutte le seguenti dichiarazioni previste dalle disposizioni Comunitarie e Nazionali:
- dichiarazione di raccolta uve;
- dichiarazione di produzione di prodotti vinosi;
- dichiarazione di giacenza prodotti vinosi.
2) - L'inosservanza della prescrizione di cui al precedente paragrafo comporta:
a) - una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 3.000.000;
b) - in ogni caso, per il soggetto trasgressore, l'esclusione da ogni provvidenza comunque amministrata dalla Regione ed il diniego di autorizzazioni regionali a qualsiasi titolo richieste fino all'adempimento degli obblighi sopra previsti.
I Servizi della Regione, i Servizi delle Province ed i Comuni accertano, anche avvalendosi delle Commissioni Comunali di cui all'articolo precedente, le violazioni della presente legge.
L'Autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative e' il Presidente della Giunta Regionale, che vi provvede con propria ordinanza ingiunzione secondo le procedure dettate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le somme introitate con l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al punto 2, lett. a) dell'art. 2 della presente legge. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio degli esercizi finanziari 1986 e successivi viene pertanto istituito un capitolo di entrata al Titolo III, Cat. 07, che ha per titolo: "Proventi connessi alle sanzioni amministrative per le violazioni relative all'iscrizione all'Anagrafe Vitivinicola".
Le entrate di cui al comma precedente saranno destinate a parziale copertura dello stanziamento del capitolo di spesa relativo agli oneri derivanti dall'erogazione ai Comuni di contributi per le attivita' connesse all'istituzione dell'anagrafe vitivinicola.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio".

Art. 3.
(Integrazione dell'art. 4)

All'art. 4 sono aggiunte le seguenti parole:
....... comprendenti anche le modalita' per il coordinamento, da parte della Regione dell'attivita', nel campo specifico, delle Amministrazioni Provinciali e dei Comuni.
Entro il 28 febbraio di ogni anno e' fatto obbligo alle Province di inviare alla Regione una Relazione sullo stato di attuazione della presente legge. La Relazione deve avere come riferimento di attivita' l'anno solare.
Il mancato invio alla Regione della Relazione di cui al comma precedente fa decadere le successive assegnazioni di fondi alle Province previste nel 1° comma del successivo art. 5.