Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 18 dicembre 1986, n. 57.

Ulteriori modificazioni e integrazioni alla L.R. 23 gennaio 1984, n. 9 'Norme sulla previdenza e l'indennita' di fine mandato dei Consiglieri Regionali del Piemonte '.

(B.U. 24 dicembre 1986, n. 51)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 5 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 9, e' sostituito dal seguente:
"A far tempo dal 1° gennaio 1987 i contributi di cui alla lettera a) del precedente art. 4 sono costituiti da una quota del 25% dell'indennita' mensile lorda spettante ai Consiglieri Regionali".

Art. 2.

Le norme di cui all'art. 10 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 9, sono abrogate. Esse continuano ad avere efficacia solamente nei confronti dei Consiglieri Regionali cessati dal mandato e di quelli in carica alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

All'art. 21 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 9, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Per i Consiglieri in carica da oltre dieci anni, la trattenuta di cui al comma precedente e' versata sul Fondo di Previdenza di cui al precedente art. 1".