Legge regionale 18 dicembre 1986, n. 57. Ulteriori modificazioni e integrazioni alla L.R. 23 gennaio 1984, n. 9 'Norme sulla previdenza e l'indennita' di fine mandato dei Consiglieri Regionali del Piemonte '. (B.U. 24 dicembre 1986, n. 51) Il primo comma dell'art. 5 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 9, e' sostituito dal seguente:
Le norme di cui all'art. 10 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 9, sono abrogate. Esse continuano ad avere efficacia solamente nei confronti dei Consiglieri Regionali cessati dal mandato e di quelli in carica alla data dell'entrata in vigore della presente legge. All'art. 21 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 9, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"A far tempo dal 1° gennaio 1987 i contributi di cui alla lettera a) del precedente art. 4 sono costituiti da una quota del 25% dell'indennita' mensile lorda spettante ai Consiglieri Regionali".
"Per i Consiglieri in carica da oltre dieci anni, la trattenuta di cui al comma precedente e' versata sul Fondo di Previdenza di cui al precedente art. 1".