Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 1 dicembre 1986, n. 55.

Modifica all'articolo 15 e ai massimali di contributo di cui all'Allegato 'B' della L.R. 1 marzo 1979, n. 10 'Norme per la programmazione sportiva in Piemonte'.

(B.U. 10 dicembre 1986, n. 49)

Art. 1

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 15 della L.R. I marzo 1979, n. 10, e' cosi' modificato:
"I contributi sono concessi entro i limiti massimi di cui l'Allegato B della presente legge per i Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti".
Dopo il primo comma dell'articolo 15 della L.R. I marzo 1979, n. 10, e' aggiunto il seguente comma:
"Per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti puo' essere previsto un intervento finanziario a supporto delle iniziative di impiantistica sportiva subordinato alla stipula di convenzione fra i Comuni richiedenti e gli Enti erogatori".
L'Allegato B alla L.R. I marzo 1979, n. 10, e' cosi' modificato:
Allegato B
LIMITI MASSIMI Dl CONTRIBUTO APPLICABILI PER INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA COMPRESI QUELLI Dl COMPLETAMENTO E RECUPERO
Classe Dimensione demografica Contributo massimo
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1 fino a 5.000 abitanti Lire 40.000.000
2 fino a 15.000 abitanti Lire 60.000.000
3 fino a 30.000 abitanti Lire 80.000.000
4 fino a 50.000 abitanti Lire 100.000.000.