Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 28 ottobre 1986, n. 43.

Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici.

(B.U. 5 novembre 1986, n. 54)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Art. 1.
(Definizione di animali esotici)

Ai fini della presente legge, si intendono per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale liberta' nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale.

Art. 2.
(Vigilanza veterinaria)

Gli animali di cui al precedente articolo 1, detenuti a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo, sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dalla Unita' Socio Sanitaria Locale competente per territorio.
La vigilanza assicura che gli animali esotici siano mantenuti nel rispetto delle esigenze:
- di carattere igienico-sanitario;
- di tutela della sicurezza e del benessere degli animali in cattivita';
- di salvaguardia dell'incolumita' delle persone.

Art. 3.
(Autorizzazione alla detenzione)

I possessori di animali esotici di cui al precedente articolo 1 sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Sindaco del Comune in cui intendono detenerli, per il tramite del Servizio veterinario della Unita' Socio Sanitaria Locale territorialmente competente.
La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'autorizzazione alla detenzione e' nominale ed e' rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al primo comma del presente articolo deve essere presentata dal possessore entro 8 giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattivita'.
I possessori sono altresi' tenuti a denunciare al Sindaco, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.

Art. 4.
(Autorizzazione al commercio)

L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali di cui al precedente articolo 1 sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco del Comune in cui l'attivita' si svolge.
La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Servizio veterinario della Unita' Socio Sanitaria Locale territorialmente competente.
L'autorizzazione e' valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
In caso di cessazione dell'attivita' di cui al primo comma del presente articolo, dovra' pervenire segnalazione al Sindaco entro 30 giorni.
Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione e' tenuto a dimostrarne, a richiesta la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.
(Registrazione di carico e scarico)

I commercianti e gli allevatori degli animali di cui al precedente articolo 1 devono tenere un apposito registro di carico e scarico.

Art. 6.
(Commissione regionale)

E' istituita presso l'Assessorato regionale alla Sanita' una Commissione regionale, con la funzione di fornire direttive ed indicazioni per l'applicazione della presente legge alle diverse specie di animali esotici e di verificare l'uniforme attuazione degli adempimenti in tutto il territorio regionale.
Alla Commissione spettano altresi' i compiti indicati nei successivi articoli 7, 8 e 11.
La Commissione e' cosi' composta:
- il responsabile del Servizio veterinario dell'Assessorato alla Sanita' o suo incaricato;
- un esperto in zoologia ed etologia, individuato nell'ambito delle Associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti nel quadrante di volta in volta interessato per competenza territoriale;
- un sanitario individuato fra i dipendenti dei Servizi veterinari delle Unita' Socio Sanitarie Locali del quadrante di volta in volta interessato.

Art. 7.
(Rilascio delle autorizzazioni)

Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 sono rilasciate dal Sindaco, su istruttoria e parere favorevole del Servizio veterinario della Unita' Socio Sanitaria Locale competente per territorio, previo nulla osta della Commissione regionale di cui al precedente articolo.
Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario accertare:
a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
b) che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi ed incidenti alle persone.

Art. 8.
(Identificazione degli animali)

Per le esigenze di identificazione degli animali di cui al precedente articolo 1, la Commissione regionale puo', a seconda della specie, stabilire criteri e modalita' per il riconoscimento (contrassegni inamovibili, indelebili od altro) e richiederne l'applicazione.

Art. 9.
(Vigilanza sui circhi equestri)

I circhi equestri, i serragli ed i giardini zoologici viaggianti non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione di cui ai precedenti articoli 3 e 4. Tuttavia, per consentire la vigilanza di cui al precedente articolo 2, e' fatto obbligo di far pervenire all'Assessorato regionale alla Sanita', Servizio veterinario, preventiva comunicazione del numero e della specie degli animali al seguito, degli spazi a disposizione degli stessi ed il calendario degli spostamenti sul territorio regionale.

Art. 10.
(Vigilanza sui giardini zoologici stabili)

I gestori dei giardini zoologici stabili devono far pervenire, entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, all'Assessorato regionale alla Sanita', Servizio veterinario, ed ai Servizi veterinari delle Unita' Socio Sanitarie Locali competenti per territorio, un rapporto annuale contenente l'indicazione del numero e della specie degli animali detenuti, degli arrivi o delle partenze degli animali, specificandone la provenienza o la destinazione, delle nascite e delle morti in cattivita', degli standards di spazio relativi alle specie detenute e della qualita' dell'assistenza veterinaria relativa ad ogni specie detenuta.
Per quanto non previsto nel presente articolo riguardo ai giardini zoologici si rimanda al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954).

Art. 11.
(Sequestro cautelativo. Revoca delle autorizzazione)

La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione od in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e, previo parere conforme della Commissione regionale di cui al precedente articolo 6, l'emissione, da parte del Sindaco del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonche' l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima Commissione.

Art. 12.
(Sanzioni)

I contravventori alla presente legge sono passibili delle seguenti sanzioni amministrative:
- da L. 100.000 a L. 500.000 per la detenzione di animali esotici in assenza dei requisiti indicati dal precedente articolo 2;
- da L. 100.000 a L. 200.000 per la detenzione di animali esotici senza l'autorizzazione di cui al precedente articolo 3;
- da L. 300.000 a L. 1.000.000 per la detenzione di animali esotici a scopo di allevamento o commercio senza l'autorizzazione di cui al precedente art. 4;
- da L. 100.000 a L. 300.000 per omissioni od irregolarita' nella registrazione di carico e scarico di cui al precedente articolo 5;
- da L. 100.000 a L. 200.000 per la mancata identificazione degli animali di cui al precedente articolo 8;
- da L. 200.000 a L. 500.000 per la omissione della segnalazione di cui al precedente articolo 9 da parte di circhi e serragli viaggianti.
In caso di recidiva le sanzioni amministrative indicate possono essere aumentate fino al triplo del massimo.

Art. 13.
(Regolamento di attuazione)

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale approva un Regolamento di attuazione relativo alle condizioni di applicazione della presente legge.