Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 3 settembre 1986, n. 41.

Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile.

(B.U. 10 settembre 1986, n. 36)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Art. 1.
(Finalita' della legge)

La presente legge disciplina le attivita' mediante le quali la Regione Piemonte concorre - nell'ambito delle funzioni trasferite o delegate dai D.P.R. n. 8 del 15 gennaio 1972 e n. 616 del 24 luglio 1977, nonche' dei disposti della legge 8 dicembre 1970, n. 996 e del D.P.R. n. 66 del 6 febbraio 1981 alla protezione delle popolazioni, dei territori, delle attivita' produttive e dei beni dalle conseguenze di pubblica calamita'.
La Regione Piemonte, nell'attuazione della presente legge, assume quali funzioni e responsabilita' eminentemente pubbliche: la difesa del suolo, la tutela dell'ambiente, la tutela della salute.

Art. 2.
(Rischi principali)

Le principali cause naturali e non naturali di rischio contro le quali la Regione concorre a norma e per competenza di legge ad esercitare le tutele previste dall'art. 1 sono le seguenti:
1) eventi sismici e fenomeni endogeni;
2) catastrofi idrogeologiche, frane, valanghe, compresi i rischi derivanti da invasi idrici;
3) inquinamenti del suolo, delle falde acquifere e dei corsi d'acqua, inclusi quelli dovuti ad incidenti nel processo produttivo e nel trasporto, deposito e dispersione di materiali e a scarichi tossici;
4) incendi di grandi dimensioni;
5) disastri aerei, ferroviari ed automobilistici;
6) radiazioni nucleari;
7) ogni altra causa di calamita' che possa intervenire sul territorio regionale.

Art. 3.
(Attivita' di Protezione Civile)

In relazione ai rischi di cui all'art. 2, la Regione pone in atto le iniziative necessarie a svolgere le proprie attribuzioni e competenze in merito alla previsione ed alla prevenzione degli eventi, al soccorso in caso di calamita', all'avvio della ripresa delle normali condizioni di vita.
La previsione consiste nelle attivita' dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
La prevenzione consiste nelle attivita' volte ad evitare, ove possibile, gli eventi calamitosi o a ridurre al minimo la possibilita' che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione.
Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi, di cui al precedente art. 2, ogni forma di assistenza fino al loro reinsediamento.
L'avvio della ripresa consiste nell'attuazione delle iniziative necessarie per agevolare gli organi istituzionali nell'opera di ricostruzione delle strutture urbane, del tessuto socio-economico e di ripristino dell'ambiente, dell'equilibrio biologico ed idrogeologico e delle normali condizioni di vita.

Art. 4.
(Collaborazione e partecipazione)

Per il perseguimento delle finalita' di cui al precedente art. 1 la Regione instaura un costante rapporto collaborativo e partecipativo con gli organi competenti dello Stato e con gli Enti locali e gli enti ed organismi, anche su base volontaria, operanti nell'ambito regionale in materia di Protezione Civile.
In particolare la Regione nell'ambito della propria competenza:
1) partecipa all'organizzazione nazionale della Protezione Civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti, provvedendo:
a) alla rilevazione, raccolta, memorizzazione ed elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale ai fini della previsione degli eventi calamitosi;
b) alla individuazione ed organizzazione permanente sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti dagli eventi stessi determinati;
c) alla messa a disposizione dei mezzi e delle strutture per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite secondo la previsione di cui all'art. 7 della legge n. 996 dell'8 dicembre 1970;
2) esercita nei confronti degli enti locali una funzione d'impulso, indirizzo e coordinamento sia in sede di formazione sia in sede di attuazione del Piano di Protezione Civile, stimolando ed organizzando il loro autonomo concorso ed apporto ai fini di una efficace ed unitaria attivita' di Protezione Civile nell'ambito regionale, delegando all'uopo compiti di interesse locale;
3) favorisce le associazioni e gli organismi di volontariato quali espressioni di impegno di solidarieta' sociale, valorizzando la loro partecipazione alle iniziative di Protezione Civile.

Art. 5.
(Piano poliennale regionale per la Protezione Civile)

La Regione Piemonte persegue le proprie finalita' in materia di Protezione Civile, attraverso l'adozione e l'attuazione di un apposito piano poliennale.
Il Piano indica gli interventi da realizzare e le relative priorita', le strutture ovvero gli Enti cui e' demandata la realizzazione degli interventi, i tempi di realizzazione e le risorse occorrenti.
In particolare il piano regionale poliennale di Protezione Civile deve indicare, relativamente alle attivita' per la previsione e la prevenzione:
- la predisposizione di studi e ricerche sui fenomeni produttivi di eventi calamitosi e sulle relative cause;
- il potenziamento, l'adeguamento e l'integrazione dei sistemi di rilevazione, raccolta, memorizzazione, elaborazione, trasmissione e diffusione dei dati tecnico-scientifici relativi alle ipotesi di rischio di cui all'art. 2; in proposito dovra' essere definito e messo in atto il raccordo con la banca dati esistente presso il C.S.I., definendo procedure idonee a garantire la disponibilita' e l'uso delle informazioni necessarie;
- l'individuazione delle zone della Regione con riferimento al grado di vulnerabilita' rispetto alle ipotesi di rischio di cui al precedente art. 2 e la conseguente redazione di una mappa dei rischi del territorio regionale;
- la realizzazione di attivita' informative, in favore delle popolazioni interessate alle diverse ipotesi di rischio, sui comportamenti da tenere per prevenire gli eventi calamitosi e ridurre gli effetti dannosi;
- la realizzazione di iniziative educativo-promozionali, da concordare con l'Assessorato all'Istruzione e con le Autorita' scolastiche, per la creazione fra i giovani di una predisposizione favorevole all'azione preventiva e all'intervento nelle calamita';
- l'individuazione delle reti di collegamento e di accesso ai centri abitati ai fini degli interventi di soccorso ed assistenza;
- la rilevazione dei mezzi disponibili in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, con particolare riguardo ai servizi di rianimazione, nonche' delle possibilita' di aumento di capienza e di attivita', secondo il Piano Sanitario Regionale;
- il sostegno alle associazioni di volontariato ed ai gruppi comunali di volontariato aventi finalita' interessanti il settore della Protezione Civile.
Inoltre, per l'aspetto organizzativo degli interventi, devono essere previsti:
- la costituzione di un sistema di centri operativi dislocati sul territorio regionale per tempestivi interventi di soccorso e di assistenza in caso di emergenza;
- la predisposizione di procedure e metodi per gli interventi contingibili ed urgenti a salvaguardia della salute pubblica e dei beni nonche' per il ripristino delle normali condizioni di vita nelle popolazioni colpite;
- l'attivazione di una sala situazioni per la raccolta di dati e informazioni, nonche' della sala operativa per l'emergenza; la sala dovra' essere presidiata nell'arco delle 24 ore per garantire il tempestivo raccordo con gli organismi centrali e locali della Protezione Civile;
- la predisposizione di misure operative per l'utilizzazione delle norme contenute nell'allegato 22 alla L.R. 10 marzo 1982, n. 7 "Piano Socio-sanitario", a salvaguardia della salute pubblica durante le emergenze;
- il censimento degli Enti, delle associazioni, delle Imprese e delle persone tecnicamente idonee, nonche' le linee direttrici per gli accordi convenzionati, in vista dell'utilizzo di persone, strutture, strumenti e animali ai fini di Protezione Civile.

Art. 6.
(Modalita' di predisposizione e durata del Piano)

La Giunta Regionale, entro nove mesi dall'approvazione della presente legge, presenta al Consiglio Regionale, per l'approvazione, il primo piano poliennale di Protezione Civile.
Ad ogni nuova legislatura, entro nove mesi dal suo inizio, la Giunta presenta il nuovo piano di Protezione Civile al Consiglio Regionale per la necessaria approvazione.

Art. 7.
(Piani annuali di attuazione)

La Giunta Regionale, sulla base del piano regionale poliennale di Protezione Civile adotta entro tre mesi dalla sua approvazione, il piano annuale di Protezione Civile che puo' contenere elementi di aggiornamento del piano poliennale; i successivi piani annuali dovranno essere predisposti entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono. Il piano prevede in particolare l'attivazione delle strutture regionali per l'attuazione graduale dei programmi di prevenzione e di approntamento delle iniziative che rientrano nella gestione ordinaria di bilancio.

Art. 8.
(Comitati Tecnici Consultivi)

La Giunta Regionale al fine dell'attuazione della presente legge e per la stesura dei piani poliennali ed annuali, istituisce e si avvale del supporto tecnico scientifico di Comitati Tecnici Consultivi. Essi hanno specifica competenza nei confronti dei rischi previsti dall'art. 2 della presente legge.
Sono istituiti i Comitati Tecnici Consultivi per i seguenti ambiti:
1) eventi naturali (di cui ai punti 1 e 2);
2) inquinamenti (di cui al punto 3);
3) incendi e catastrofi (di cui ai punti 4 e 5);
4) radiazioni nucleari (di cui al punto 6);
5) previsione e coordinamento organizzativo dell'emergenza (per la messa in atto della sala situazione ed operativa).
Per ogni Comitato la Giunta Regionale richiede all'Universita' ed al Politecnico di Torino indicazioni di tre esperti.
Potranno far parte con loro rappresentanti dei Comitati secondo la specifica competenza Enti quali:
- l'Istituto per la protezione del bacino padano, i compartimenti ANAS e dell'Ente Ferroviario, il Comando Militare territoriale, l'ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco, l'Ispettorato Regionale del Corpo Forestale dello Stato, il Comitato Regionale della C.R.I. ed il Soccorso Alpino del C.A.I., la Direzione del C.S.I. ed altri consimili, nonche' gli Assessorati regionali, secondo la specifica competenza.
In rapporto a particolari problematiche all'ordine del giorno possono essere invitati alla seduta altri esperti.
I Comitati sono presieduti dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato.
Nello svolgimento dei propri compiti, i Comitati possono costituire nel proprio seno, gruppi di lavoro delegati a proposte o consulenze particolari.

Art. 9.
(Compensi)

Ai componenti esterni dei Comitati Consultivi viene corrisposto il gettone di presenza ed il rimborso delle spese di trasferta previste dalla legge regionale.

Art. 10.
(Istituzione del Servizio regionale per la Protezione Civile)

Nell'ambito dei Servizi della Presidenza della Giunta e' istituito il Servizio regionale per la Protezione Civile, con i seguenti compiti:
a) attivita' relativa alla predisposizione ed all'aggiornamento del piano poliennale ed annuale che verranno proposti dalla Giunta al Consiglio Regionale per l'adozione;
b) coordinamento delle strutture amministrative e tecniche della Regione Piemonte che svolgono compiti di istituto inerenti la Protezione Civile;
c) collaborazione con gli organismi centrali e periferici della Protezione Civile, per assicurare, nelle fasi di previsione e prevenzione, il raccordo armonico dei criteri operativi e, durante lo stato di calamita', la disponibilita' necessaria all'opera di soccorso;
d) organizzazione ed impiego del parco regionale dei mezzi e strumenti per la Protezione Civile e coordinamento per l'uso dei parchi analoghi appartenenti ad Enti locali o convenzionati;
e) direzione della Sala situazione e della Sala Operativa in vista dell'organizzazione dei soccorsi di competenza regionale;
f) segreteria dei Comitati Consultivi Regionali e di eventuali altri organismi collegiali.
La Giunta Regionale assume, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la deliberazione attuativa del Servizio, determinando l'organico del Servizio, i compiti ordinari e specifici dello stesso, le strutture interessate ed i poteri di coordinamento affidati al Servizio.

Art. 11.
(Norme finanziarie)

Per l'attuazione dei piani di cui alla presente legge verra' fatto fronte con:
- finanziamenti trasferiti a questi fini dallo Stato;
- finanziamenti regionali di cui ai capitoli di spesa del bilancio regionale attinenti per specificita' alle previsioni dei piani di competenza regionale.
Per la realizzazione delle iniziative previste dall'art. 5 della presente legge e' autorizzata, per il quinquennio 1986-1990, la spesa complessiva di lire 5 miliardi.
Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma, valutati per l'anno 1986 in lire 100 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo in termini di competenza e di cassa del capitolo n. 12800 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986 e mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa di apposito capitolo con la seguente denominazione:
"Spese per le attivita' di prevenzione, previsione e soccorso, in attuazione del piano poliennale di Protezione Civile" e con la dotazione di lire 100 milioni in termini di competenza e di cassa.
La spesa per gli anni successivi verra' quantificata con la legge di bilancio.
Per la concessione dei contributi di cui all'art. 5 della presente legge e' autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 50 milioni.
Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo in termini di competenza e di cassa del capitolo n. 12800 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986 e mediante la istituzione nello stato di previsione della spesa di apposito capitolo con la seguente denominazione:
"Contributi alle associazioni ed ai gruppi comunali di volontariato per attivita' di prevenzione, previsione e soccorso nella protezione civile" e con la dotazione di lire 50 milioni in termini di competenza e di cassa.
La spesa per gli anni successivi verra' quantificata con la legge di bilancio.
La spesa di lire 5 miliardi di cui al 2° comma del presente articolo potra' essere ridotta in base a specifiche assegnazioni statali utilizzabili per le stesse finalita'.
Alle spese relative ai compensi e rimborsi spese degli esperti esterni componenti i Comitati Consultivi, nell'importo presunto di lire 10 milioni, si provvede attingendo al capitolo 1900 del bilancio 1986.
Alle spese per l'acquisto di beni strumentali relativi agli studi dei Comitati Consultivi, si provvede attingendo al capitolo 2190 del bilancio di previsione 1986 nell'importo presunto di lire 100 milioni.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.