Legge regionale 3 settembre 1986, n. 38. Disposizioni finanziarie concernenti autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1987. (B.U. 10 settembre 1986, n. 36) Con decorrenza dall'anno 1987, per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate le seguenti spese:
Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 si fa fronte mediante una riduzione complessiva di lire 5.216.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo n. 13090 del bilancio pluriennale 1986-1988 - tranche 1987.
(Interventi in materia di opere pubbliche)
a) contributi costanti di durata non superiore a 20 anni a Comuni, loro Consorzi e Comunita' Montane, per la costruzione, il completamento e la sistemazione di strade comunali.
L. 1.645.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 6080);
b) contributi costanti di durata non superiore a 20 anni a Comuni, loro Consorzi e Comunita' Montane, per la costruzione, il completamento e l'adeguamento delle opere occorrenti per il rifornimento di energia elettrica a capoluoghi, frazioni e borgate, nonche' per gli impianti di illuminazione pubblica.
L. 150.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 6243);
c) contributi costanti di durata non superiore a 20 anni a Comuni, loro Consorzi e Comunita' Montane, per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento ed il potenziamento degli acquedotti e delle fognature, compresi gli impianti di depurazione.
L. 1.471.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 7457);
d) contributi costanti di durata non superiore a 20 anni per la costruzione o l'ampliamento, il consolidamento, la ristrutturazione e la sistemazione di sedi municipali.
L. 500.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 7555);
e) contributi costanti di durata non superiore a 20 anni a Consorzi ed Enti Locali per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue.
L. 1.300.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 8970);
f) contributi costanti di durata non superiore a 20 anni a Comuni, loro Consorzi e Comunita' Montane per la costruzione, la manutenzione o l'ampliamento di cimiteri (esclusa la costruzione e la manutenzione di loculi), di mattatoi e di altri presidi sanitari.
L. 150.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 11145).
(Disposizioni finanziarie)