Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 3 settembre 1986, n. 38.

Disposizioni finanziarie concernenti autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1987.

(B.U. 10 settembre 1986, n. 36)

Art. 1, 2

Art. 1.
(Interventi in materia di opere pubbliche)

Con decorrenza dall'anno 1987, per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate le seguenti spese:
a) contributi costanti di durata non superiore a 20 anni a Comuni, loro Consorzi e Comunita' Montane, per la costruzione, il completamento e la sistemazione di strade comunali.
L. 1.645.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 6080);
b) contributi costanti di durata non superiore a 20 anni a Comuni, loro Consorzi e Comunita' Montane, per la costruzione, il completamento e l'adeguamento delle opere occorrenti per il rifornimento di energia elettrica a capoluoghi, frazioni e borgate, nonche' per gli impianti di illuminazione pubblica.
L. 150.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 6243);
c) contributi costanti di durata non superiore a 20 anni a Comuni, loro Consorzi e Comunita' Montane, per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento ed il potenziamento degli acquedotti e delle fognature, compresi gli impianti di depurazione.
L. 1.471.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 7457);
d) contributi costanti di durata non superiore a 20 anni per la costruzione o l'ampliamento, il consolidamento, la ristrutturazione e la sistemazione di sedi municipali.
L. 500.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 7555);
e) contributi costanti di durata non superiore a 20 anni a Consorzi ed Enti Locali per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue.
L. 1.300.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 8970);
f) contributi costanti di durata non superiore a 20 anni a Comuni, loro Consorzi e Comunita' Montane per la costruzione, la manutenzione o l'ampliamento di cimiteri (esclusa la costruzione e la manutenzione di loculi), di mattatoi e di altri presidi sanitari.
L. 150.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 11145).

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie)

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 si fa fronte mediante una riduzione complessiva di lire 5.216.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo n. 13090 del bilancio pluriennale 1986-1988 - tranche 1987.