Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 25 agosto 1986, n. 36.

Centro studi e documentazione per le autonomie locali.

(B.U. 3 settembre 1986, n. 35)

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.
(Istituzione e finalita')

La Regione Piemonte, in attuazione dei Titoli I e IV dello Statuto Regionale, istituisce il Centro di studi e documentazione per le autonomie locali, anche al fine di contribuire allo sviluppo del sistema delle autonomie e della partecipazione.

Art. 2.
(Compiti e sede)

Il Centro fornisce agli Enti locali del Piemonte la documentazione giuridico-amministrativa inerente le materie di competenza della Regione e degli Enti locali.
Il Centro:
a) cura la raccolta della documentazione legislativa, amministrativa e giurisprudenziale con specifico riferimento alla legislazione regionale, ai provvedimenti amministrativi di carattere generale adottati dalla Regione, alle pronunce del T.A.R. e dei CO.RE.CO. e della Magistratura ordinaria;
b) relativamente alla materia di cui al Titolo IV dello Statuto Regionale, fornisce assistenza tecnica agli Enti locali e ai titolari degli istituti di partecipazione popolare;
c) promuove iniziative di aggiornamento e di informazione per gli amministratori e i funzionari degli Enti locali in ordine alle materie di competenza regionale;
d) cura la raccolta, l'elaborazione e lo studio dei dati relativi alle consultazioni elettorali svoltesi in Piemonte, attraverso la costituzione di un apposito osservatore elettorale;
e) cura la diffusione dell'informazione relativa a dati censuali, derivanti da rilevazioni generali e specifiche, attinenti la realta' regionale;
f) cura la diffusione della documentazione raccolta anche attraverso specifiche pubblicazioni periodiche;
g) propone all'Ufficio di Presidenza del Consiglio l'organizzazione di convegni, seminari, studi e ricerche, relativi alle tematiche di competenza del Centro stesso.
Il Centro ha sede presso il Consiglio Regionale del Piemonte ed e' diretto da un funzionario designato dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 3.
(Strumenti)

Il Centro, attraverso opportune convenzioni da stipularsi dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, si avvale delle banche dati giuridico amministrative esistenti per le materie di cui sopra.
Il Centro, attraverso opportune convenzioni da stipularsi dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, puo' avvalersi altresi' dell'apporto degli Atenei torinesi e del C.S.I. Piemonte.
Per la realizzazione dei propri compiti il Centro utilizza strutture, mezzi e personale del Consiglio Regionale, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Il Centro puo' avvalersi, previo accordo con i competenti organi, di collaboratori presso la Giunta Regionale, gli Enti Locali, i Comitati di Controllo e gli altri organismi interessati all'attuazione della presente legge.

Art. 4.
(Comitato scientifico)

L'ufficio di Presidenza del Consiglio si avvale del Comitato scientifico del Centro i cui lavori sono coordinati dal Presidente del Consiglio o da un Vice Presidente da lui delegato.
Il Comitato e' composto da:
a) 4 esperti designati dagli Atenei di Torino
b) 1 esperto designato dal C.S.I.- Piemonte.
I membri del Comitato scientifico hanno diritto per ogni seduta del Comitato alla corresponsione dell'indennita' prevista dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.
Il Comitato scientifico funge da organo di consulenza e proposta all'Ufficio di Presidenza per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 della presente legge.
Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura regionale.

Art. 5.
(Finanziamenti)

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 30 milioni per l'anno 1986, si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo n. 60 del bilancio 1986 e con il corrispondente capitolo per gli anni successivi.