Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 13 agosto 1986, n. 35.

Modifiche alle leggi regionali 21 gennaio 1980, n. 3 e successive modificazioni (Disciplina degli organi istituzionali del servizio sanitario regionale e norme transitorie) e 11 febbraio 1985, n. 9 (Modifica degli ambiti territoriali delle Unita' Socio-Sanitarie Locali del Comune di Torino e disposizioni per la riorganizzazione dei servizi. Proroga dei termini di cui all'art. 36 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20).

(B.U. 20 agosto 1986, n. 33)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Art. 1.

L'articolo 7 della L.R. 21 gennaio 1980, n. 3, come sostituito dall'articolo 2 della L.R. 23 febbraio 1985, n. 14, e' modificato come segue:
"Composizione ed elezione dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni".
Il 1° comma e' cosi' sostituito:
In ciascun ambito territoriale di cui al punto b) del precedente articolo 3, il numero dei Consiglieri componenti l'Assemblea e' uguale al numero dei Consiglieri comunali, come determinati dalla vigente normativa, di un Comune che abbia un numero di abitanti pari a quello dei Comuni associati.
Il 4° comma e' cosi' sostituito:
Entro sei mesi dal verificarsi delle condizioni indicate nei successivi commi 15 e 16, per la rinnovazione parziale o totale dell'Assemblea, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, stabilisce la composizione dei Collegi elettorali di cui al precedente 2° comma, il numero dei componenti assegnati a ciascun Collegio e la data per lo svolgimento delle operazioni di voto, da effettuarsi, contestualmente, entro i successivi 60 giorni.
Il 6° comma e' cosi' sostituito:
In esecuzione del decreto di cui al precedente 4° comma, e' costituito, presso il Comune sede dell'Associazione dei Comuni, l'Ufficio elettorale composto nel seguente modo:
a) dal Sindaco del Comune, ovvero da un Assessore da lui delegato che lo presiede;
b) da quattro Consiglieri dello stesso Comune, di cui due di maggioranza e due di minoranza nominati dal Sindaco. Le funzioni di segretario dell'Ufficio elettorale sono svolte dal segretario comunale o da un funzionario da lui delegato.
Il 7° comma e' soppresso.
Dopo l'8° comma viene aggiunto il seguente comma:
In tutti i casi in cui non si sia proceduto alla costituzione dell'Ufficio elettorale di Unita' Socio Sanitaria Locale, presso la Giunta Regionale e' costituito l'Ufficio elettorale centrale che svolge le relative funzioni; L'Ufficio elettorale centrale e' nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale tra i funzionari di qualifica funzionale dirigenziale.
Il 15° comma e' cosi' sostituito:
Per l'ambito territoriale rappresentato dal Collegio elettorale n. 1, si procede al rinnovo parziale dell'Assemblea, limitato al numero dei Consiglieri eletti nel Collegio e con le modalita' di cui ai commi precedenti, nel caso in cui dalla data di svolgimento delle ultime elezioni dell'Assemblea siano stati rinnovati i Consigli di Comuni la cui popolazione complessiva rappresenti almeno un terzo di quella del Collegio; per l'ambito territoriale rappresentato dal Collegio elettorale n. 2, si procede al rinnovo, con le stesse modalita' di cui sopra, nel caso di rinnovo anche di un solo Consiglio comunale, quando la popolazione raggiunga il 20% della popolazione complessiva del Collegio stesso.
Viene aggiunto il seguente ultimo comma:
La prima riunione dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni, convocata e presieduta dal componente piu' anziano di eta', deve tenersi entro 10 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del decreto del Presidente della Giunta Regionale di nomina degli eletti.

Art. 2.

L'articolo 10 della L.R. 21 gennaio 1980, n. 3, come sostituito dall'articolo 4 della L.R. 23 febbraio 1985, n. 14 e l'articolo 2 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9, sono sostituiti dal seguente testo:
"Comitato di Gestione".
Il Consiglio comunale o l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni elegge il Comitato di gestione, composto:
a) dal Presidente
b) da quattro membri per gli ambiti territoriali con popolazione sino a 30.000 abitanti, ovvero da sei membri per gli ambiti territoriali con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Il Consiglio comunale o l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni procede, nella prima seduta, alla elezione, a maggioranza, con votazione separata, del Presidente e dei membri del Comitato di gestione anche fuori dal proprio seno.
Ai fini dell'elezione del Presidente e dei componenti del Comitato di gestione di cui al comma precedente, deve essere depositato, a cura di uno o piu' gruppi presenti nel Consiglio comunale o nell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni, cinque giorni prima delle elezioni, un curriculum attestante esperienza di amministrazione e direzione.
Il curriculum di cui al comma precedente deve evidenziare quanto previsto dall'articolo 11, numeri 1, 2, 3, della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10.
Qualora i membri del Comitato di gestione non siano membri dell'Assemblea, essi partecipano alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.
Se per dimissione, decadenza, morte di un componente del Comitato di gestione occorre procedere alla sostituzione, L'Assemblea provvede, nella prima seduta utile, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, alla nuova elezione secondo le modalita' indicate nel presente articolo.
Nel caso di rinnovazione anche parziale dell'Assemblea, ovvero se il numero dei componenti da sostituire e' superiore alla meta', l'Assemblea provvede alla elezione del Comitato di gestione secondo le modalita' indicate nel presente articolo.
Nella prima riunione il Comitato di gestione elegge, tra i propri componenti, a maggioranza assoluta, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone le funzioni.
Qualora l'ambito territoriale coincida integralmente con il territorio della Comunita' Montana, le funzioni del Comitato di gestione e del Presidente sono assunte, rispettivamente, dalla Giunta e dal Presidente della Comunita' Montana stessa.
I componenti non possono appartenere contemporaneamente a piu' di un Comitato di gestione.
Il Consiglio comunale l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni, in caso di impossibilita' di funzionamento o di violazione reiterata di leggi nazionali e regionali da parte del Comitato di gestione, procede con proprio motivato provvedimento, assunto a maggioranza assoluta dei componenti, alla revoca del Comitato di gestione ed alla contestuale nuova elezione dello stesso, secondo le modalita' indicate nel presente articolo.

Art. 3.

La denominazione del titolo II della L.R. 21 gennaio 1980, n. 3, viene cosi' sostituita:
"Gestione dell'attivita' socio-sanitaria".
L'articolo 12 della L.R. 21 gennaio 1980, n. 3, come modificato dall'articolo 5 della L.R. 23 febbraio 1985, n. 14, viene cosi' sostituito:
"Organi della Unita' Socio Sanitaria Locale e attribuzioni del Consiglio comunale, dell'Assemblea generale della Comunita' Montana e dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni".
Sono organi della Unita' Socio Sanitaria Locale:
- il Presidente del Comitato di gestione;
- il Comitato di gestione;
- il Collegio dei Revisori.
Relativamente alle competenze dell'Unita' Socio Sanitaria Locale, su proposta del Comitato di gestione, il Consiglio comunale, l'Assemblea generale della Comunita' Montana, l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni deliberano in materia di:
1) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo;
2) spese che vincolano il bilancio oltre l'anno;
3) adozione complessiva delle piante organiche;
4) convenzioni di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
5) articolazione dei distretti socio sanitari di base.
L'approvazione, anche con modificazioni, di detti atti deve intervenire nel termine di 45 giorni dalla trasmissione delle proposte, decorso inutilmente il quale il Comitato di gestione trasmette alla Regione, entro 5 giorni, le proposte per i provvedimenti sostitutivi.

Art. 4.

I riferimenti contenuti in leggi regionali all'Assemblea generale si intendono sostituiti con Consiglio comunale, Assemblea generale della Comunita' Montana e Assemblea dell'Associazione dei Comuni, rispettivamente per gli ambiti territoriali relativi al Comune singolo, alla Comunita' Montana e per gli ambiti territoriali, di cui all'art. 2 della L.R. 21 gennaio 1980, n. 3, relativi all'Associazione dei Comuni.

Art. 5.

L'articolo 4 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9, e' cosi' sostituito:
Il Consiglio comunale di Torino, nell'ambito della propria potesta' regolamentare, al fine di garantire l'unitarieta' degli interventi in materia sanitaria e socio-assistenziale per l'intero territorio comunale, individua le opportune forme di coordinamento, anche attraverso l'attivazione all'uopo di un proprio Comitato, per l'elaborazione dei provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, l'individuazione dei livelli di esecuzione delle attivita' di natura sovrazonale, il raccordo con le Unita' Socio Sanitarie Locali subcomunali.

Art. 6.

Il 2°, il 3° e il 4° comma dell'articolo 6 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9, sono cosi' sostituiti:
Al fine di assicurare il necessario raccordo tra le Unita' Socio Sanitarie Locali subcomunali, tra esse e il Comune di Torino sono costituite conferenze permanenti formate da:
- i Presidenti dei Comitati di gestione delle Unita' Socio Sanitarie Locali subcomunali;
- i Coordinatori sanitari, socio-assistenziali e amministrativi;
- i Capi dei Servizi svolgenti funzioni specifiche.
Le conferenze devono avere periodicita' mensile ed hanno per oggetto, in particolare, le materie nelle quali i Comitati di gestione avanzano proposte al Consiglio comunale, nonche' le materie di competenza comunale.
Il Consiglio comunale di Torino, nella propria regolamentazione di cui al precedente articolo, disciplina altresi' la presenza comunale alle suddette conferenze.
Le funzioni di segreteria sono svolte dall'area tecnico-operativa Affari generali e segreteria degli organi collegiali dell'Unita' Socio Sanitaria Locale subcomunale n. 1.
I verbali delle conferenze e le risoluzioni nelle stesse adottate devono essere trasmessi, entro 8 giorni dalla data della conferenza, al Consiglio comunale di Torino e agli Assessorati competenti della Regione Piemonte.

Art. 7.

Il 4° comma dell'articolo 7 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9, e' cosi' sostituito:
"Il Servizio di igiene pubblica di cui all'articolo 3 della L.R. 22 maggio 1980, n. 60, viene istituito presso la Unita' Socio Sanitaria Locale subcomunale n. 1 ed e' unico per l'intero territorio comunale, assumendo le funzioni di servizio multizonale per tutte le Unita' Socio Sanitarie Locali subcomunali".
Il termine di cui al penultimo comma dell'articolo 7 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9, scade il 180° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Il 3°, il 4° e il 5° comma dell'articolo 8, l'articolo 9 della L.R. 21 gennaio 1980, n. 3, l'articolo 3 e il 2° comma dell'articolo 5 della L.R. 11 febbraio 1985 n. 9, sono abrogati.

Titolo I. Norme transitorie

Art. 9.

In sede di prima applicazione della presente legge, le elezioni per il rinnovo delle Assemblee delle Associazioni dei Comuni devono avvenire entro il termine di 45 giorni dalla sua entrata in vigore.
La data delle elezioni viene stabilita con il decreto del Presidente della Giunta Regionale di cui al 4° comma dell'articolo 7 della L.R. 21 gennaio 1980, n. 3, cosi' come modificato dall'articolo 1 della presente legge.
Fino al loro rinnovo rimangono in carica le Assemblee delle Associazioni dei Comuni e i Comitati di gestione precedentemente eletti.

Art. 10.

Le elezioni dei Comitati di gestione delle Unita' Socio Sanitarie Locali subcomunali di Torino di cui all'articolo 1 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9, avvengono entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge secondo le modalita' indicate al precedente articolo 2.
Fino a quando non vengano eletti i Comitati di gestione delle Unita' Socio Sanitarie Locali subcomunali di Torino, le relative funzioni sono svolte dal Comitato di gestione dell'Unita' Socio Sanitaria Locale 1/23.
L'individuazione del personale da assegnare ai servizi, uffici e presidi delle singole Unita' Socio Sanitarie Locali subcomunali di Torino viene proposta dal Comitato di gestione dell'Unita' Socio Sanitaria Locale 1/23 entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed e' effettuata dal Consiglio comunale entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della proposta; decorso tale termine, provvede la Giunta Regionale con propria deliberazione.
Il Comitato di gestione dell'Unita' Socio Sanitaria Locale 1/23, all'atto del suo scioglimento, provvede ad assegnare alle Unita' Socio Sanitarie Locali subcomunali, in base al criterio di competenza territoriale, gli atti definiti di archivio corrente e di deposito. Lo stesso Comitato assegna gli atti in corso di trattazione e, in ogni caso, non ancora definiti alla Unita' Socio Sanitaria Locale subcomunale n. 1, che provvede alla loro definizione, con la collaborazione, ove occorra, della Unita' Socio Sanitaria Locale subcomunale interessata. Sulla gestione dell'attivita' pendente la Giunta Regionale emanera' specifiche direttive.
Dopo l'ultimazione delle operazioni di elezione dei Comitati di gestione di ciascuna Unita' Socio Sanitaria Locale subcomunale di Torino, il Sindaco del Comune di Torino trasmette i relativi verbali al Presidente della Giunta Regionale che, con proprio decreto, dichiara costituite le relative Unita' Socio Sanitarie Locali e provvede al trasferimento contestuale alle stesse delle funzioni e del personale gia' attribuiti all'Unita' Socio Sanitaria Locale 1/23.