Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 7 agosto 1986, n. 34.

Modificazioni alla legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 'Legge regionale in materia di opere e lavori pubblici '.

(B.U. 13 agosto 1986, n. 32)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.

L'art. 34 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, e' abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 34 (Disposizioni finanziarie). Per l'attuazione della presente legge vengono istituiti appositi capitoli la cui dotazione viene determinata con la legge di approvazione del bilancio annuale.
Per l'anno finanziario 1986 vengono utilizzati i capitoli sotto elencati, gia' istituiti nello stato di previsione della spesa:
1000 - 3560 - 5010 - 5025 - 5285 - 5300 - 5680 - 5685 - 5760 - 6020 - 6115 - 6245 - 7260 - 7560 - 7633 - 7760 - 7770 - 7780 - 8437 - 8610 - 8620 - 8900 - 8905 - 8960 8965 - 9100 - 9291 - 9300 - 9301 - 10110 - 11150 - 11730 - 11765 - 11785 - 11790 - 11970.

Art. 2.

I procedimenti amministrativi relativi alle opere pubbliche e lavori pubblici e di interesse pubblico per i quali l'approvazione del progetto e' intervenuta prima del 18 maggio 1985 saranno definiti ai sensi ed in applicazione della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18.

Art. 3.
(Sanatoria dei provvedimenti gia' assunti)

Sono fatti salvi gli atti compiuti nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 e l'entrata in vigore della presente legge in conformita' alle leggi riportate nell'art. 33 della citata legge regionale 21 marzo 1984, n. 18. Sono altresi' validi gli atti conseguenti a provvedimenti gia' assunti sulla base della precedente normativa dagli organi regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Modificazione dell'art. 12 della L.R. 18/84)

Il disposto di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 12 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, e' sostituito come appresso:
b) contributi in annualita' fino alla misura e alla durata occorrenti al totale ammortamento del mutuo, fatti salvi, per il settore edilizio, i limiti posti dalla normativa statale.

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"L'atto amministrativo di approvazione dei progetti o di concessione del contributo per la realizzazione di opere e lavori pubblici in zone soggette a vincolo idrogeologico costituisce anche autorizzazione ai sensi della L.R. 12 agosto 1981, n. 27. Le opere e lavori pubblici di cui all'art. 2 della L.R. 19 novembre 1975, n. 54, comunque finanziati, non sono soggetti alle procedure previste dalla L.R. 12 agosto 1981, n. 27".

Art. 6.
(Norma transitoria)

L'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, e' sospesa fino al 31 dicembre 1986.
Fino a tale data sono da considerarsi in vigore - in deroga a quanto previsto al secondo comma dell'art. 33 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 - le norme di finanziamento e di programmazione di cui alle LL.RR. elencate nel citato secondo comma dell'art. 33 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18.

Art. 7.
(Urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.