Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 31 luglio 1986, n. 32.

Modifiche ed integrazioni della L.R. 18 marzo 1982, n. 8, recante la partecipazione della Regione Piemonte alla S.I.TO. S.p.A..

(B.U. 6 agosto 1986, n. 31)

Art. 1

Art. 1.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 18 marzo 1982, n. 8, vengono sostituiti dai seguenti tre commi:
"la Giunta Regionale - ove non si utilizzi la procedura di conferimento nel capitale sociale - e' autorizzata a cedere alla S.I.TO. S.p.A. - a titolo oneroso - il diritto di superficie sulle aree - acquisite in esecuzione della legge regionale di cui al primo comma - su cui e' previsto che insistano le opere pubbliche necessarie alla struttura intermodale di Orbassano, da realizzare con totale finanziamento pubblico: tale cessione sara' disciplinata attraverso idonee convenzioni, che accederanno a provvedimenti di concessione, autorizzati dalla Giunta Regionale.
La Giunta Regionale e', altresi', autorizzata a cedere in proprieta' alla S.I.TO. S.p.A. le altre aree, comprese nel progetto di cui all'art. 13 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 11 e nei progetti stralcio di cui all'art. 1 della legge regionale 21 marzo 1985, n. 26 e, comunque, non destinate alla realizzazione di opere pubbliche, in misura non superiore al 50% del totale delle aree dell'intero interporto: la cessione avverra' a titolo oneroso ed il corrispettivo a carico della S.I.TO. S.p.A. - che dovra' impegnarsi, all'atto dell'acquisizione, a garantirne una destinazione d'uso coerente con le funzioni dell'interporto - sara' ragguagliato al valore effettivo dei terreni, quale risultera' in dipendenza degli interventi realizzati dalla Regione.
A sua volta la S.I.TO. S.p.A. potra' cedere a terzi i diritti acquisiti, ai sensi del comma precedente, nel rispetto degli impegni assunti al momento dell'acquisizione ed in conformita' agli stessi e solo a condizione di garantirne - attraverso idonee clausole contrattuali - la destinazione d'uso coerente con le funzioni interportuali".