Legge regionale 31 luglio 1986, n. 32. Modifiche ed integrazioni della L.R. 18 marzo 1982, n. 8, recante la partecipazione della Regione Piemonte alla S.I.TO. S.p.A.. (B.U. 6 agosto 1986, n. 31) Il secondo ed il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 18 marzo 1982, n. 8, vengono sostituiti dai seguenti tre commi:
"la Giunta Regionale - ove non si utilizzi la procedura di conferimento nel capitale sociale - e' autorizzata a cedere alla S.I.TO. S.p.A. - a titolo oneroso - il diritto di superficie sulle aree - acquisite in esecuzione della legge regionale di cui al primo comma - su cui e' previsto che insistano le opere pubbliche necessarie alla struttura intermodale di Orbassano, da realizzare con totale finanziamento pubblico: tale cessione sara' disciplinata attraverso idonee convenzioni, che accederanno a provvedimenti di concessione, autorizzati dalla Giunta Regionale.
La Giunta Regionale e', altresi', autorizzata a cedere in proprieta' alla S.I.TO. S.p.A. le altre aree, comprese nel progetto di cui all'art. 13 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 11 e nei progetti stralcio di cui all'art. 1 della legge regionale 21 marzo 1985, n. 26 e, comunque, non destinate alla realizzazione di opere pubbliche, in misura non superiore al 50% del totale delle aree dell'intero interporto: la cessione avverra' a titolo oneroso ed il corrispettivo a carico della S.I.TO. S.p.A. - che dovra' impegnarsi, all'atto dell'acquisizione, a garantirne una destinazione d'uso coerente con le funzioni dell'interporto - sara' ragguagliato al valore effettivo dei terreni, quale risultera' in dipendenza degli interventi realizzati dalla Regione.
A sua volta la S.I.TO. S.p.A. potra' cedere a terzi i diritti acquisiti, ai sensi del comma precedente, nel rispetto degli impegni assunti al momento dell'acquisizione ed in conformita' agli stessi e solo a condizione di garantirne - attraverso idonee clausole contrattuali - la destinazione d'uso coerente con le funzioni interportuali".