Legge regionale 30 luglio 1986, n. 31. Modifica dell'art. 12 della L.R. 12 agosto 1976, n. 42 'Norme per il funzionamento dell'Organo regionale di controllo' . (B.U. 6 agosto 1986, n. 31) Dopo il secondo comma dell'art. 12 della L.R. 12 agosto 1976, n. 42 "Norme per il funzionamento dell'Organo regionale di controllo" e' inserito il seguente comma:
(Modificazione con integrazione dell'art. 12 della L.R. 12 agosto 1976, n. 42)
Il Difensore Civico della Regione Piemonte nell'esplicazione delle funzioni previste dall'art. 2 della L.R. 9 dicembre 1981, n. 50 e della L.R. 24 aprile 1985, n. 47, puo' inoltrare formale richiesta di essere udito dai consessi regionali di controllo, al fine di illustrare ai predetti consessi i motivi che possono far confgurare vizi di legittimita' o di merito riguardanti gli atti soggetti a controllo.
I consessi, cui perviene la richiesta di audizione da parte del Difensore Civico regionale, devono fissare l'audizione medesima per una data anteriore a quella in cui divengono esecutivi gli atti deliberativi per i quali essa e' stata richiesta.