Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 22 luglio 1986, n. 30.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10.

(B.U. 30 luglio 1986, n. 30)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Designazione di funzionari)

Al termine del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10, sono aggiunte le seguenti parole:
"ovvero si tratti di designazioni di funzionari regionali nei casi previsti dalla legge".

Art. 2.
(Designazioni da parte di esterni)

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 18 febbraio 1985 n. 10, e' sostituito dal seguente:
"Le nomine che in base alle leggi vigenti sono da effettuarsi previa proposta, designazione, indicazione o altra forma di presentazione della candidatura da parte di Associazioni, Enti ed Istituti di qualsiasi tipo, sono di competenza del Presidente della Giunta Regionale che vi provvede con proprio decreto, salvo i casi di nomine negli Enti ed Organismi di cui all'art. 9 della presente legge".
Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10, e' sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Giunta Regionale o il Consiglio Regionale sono tenuti a nominare il designato".

Art. 3.
(Integrazioni elenchi)

Al termine dell'art. 6 della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10, e' aggiunto il seguente comma:
"Qualora, successivamente alla pubblicazione degli elenchi di cui al primo comma, la Commissione consultiva per le Nomine verifichi la necessita' di effettuare nel periodo considerato ulteriori nomine, puo' procedere con le stesse modalita' del primo comma all'integrazione degli elenchi. In tal caso, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale deve avvenire almeno sessanta giorni prima della data entro la quale la nomina deve essere effettuata".

Art. 4.
(Termini per le autocandidature)

Il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10, e' sostituito dal seguente:
"L'Ufficio di Presidenza, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma puo' integrare le proposte dei soggetti di cui al precedente comma con le segnalazioni pervenute nel termine di cui sopra da parte di Associazioni o di singoli cittadini".

Art. 5.
(Sostituzione di candidati)

All'art. 7 della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10, e' aggiunto il seguente comma:
"Qualora, nel corso dell'esame da parte della Commissione consultiva per le Nomine, si verifichino fatti nuovi, la stessa Commissione Nomine puo' accettare, con una votazione che rappresenti il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio, la sostituzione da parte degli stessi soggetti proponenti di candidati gia' presentati nei termini di cui al primo comma con nuovi nominativi purche' tale sostituzione avvenga almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato alla Commissione per l'esame".

Art. 6.
(Sostituzioni di persone gia' nominate)

Dopo l'art. 8 della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10, e' aggiunto il seguente articolo 8 bis:
"Nel caso in cui una persona nominata ai sensi della presente legge venga a cessare dall'incarico, per dimissioni, per incompatibilita' o per altra causa, la Commissione Nomine entro una settimana dalla data entro la quale e' venuta a conoscenza della causa di cessazione dall'incarico, provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei dati previsti dal primo comma dell'art. 6.
In tale caso il termine per la presentazione delle candidature da parte dei soggetti previsti dall'art. 7 e' fissato in 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
Entro 10 giorni dal termine, di cui al comma precedente, la Commissione consultiva per le Nomine esprime il parere previsto dal primo comma dell'art. 8".