Legge regionale 22 luglio 1986, n. 29. Interpretazione autentica dell'articolo 8, 4° comma della legge regionale 18 febbraio 1985. n. 10. (B.U. 30 luglio 1986, n. 30) Il quarto comma dell'articolo 8 della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10, deve intendersi nel senso che:
"I Consiglieri possono esprimere il proprio voto solo all'interno di tali liste la cui validita' cessa comunque ad ogni effetto con la conclusione della votazione".