Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 17 luglio 1986, n. 27.

Definizione delle modalita' di corresponsione dei compensi ai componenti le Commissioni di concorso nelle Unita' Socio Sanitarie Locali.

(B.U. 23 luglio 1986, n. 29)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

La presente legge, emanata ai sensi dell'articolo 166 del D.M. Sanita' 30 gennaio 1982, disciplina la corresponsione dei compensi al Presidente, ai componenti e al segretario delle Commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi per titoli ed esami per l'assunzione di personale presso le Unita' Socio Sanitarie Locali della Regione Piemonte, indetti o comunque espletati in applicazione delle norme concorsuali di cui al D.M. Sanita' 30 gennaio 1982 e successive modificazioni, alla legge regionale 8 novembre 1983, n. 19 e agli articoli 6, 8 e 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207.

Art. 2.

La misura del compenso da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per le assunzioni di personale presso le Unita' Socio Sanitarie Locali, per ciascuna seduta, e' la seguente:
- Allegato 1 al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, cosi' come risulta integrato dal D.M. Sanita' 10 febbraio 1984:
a) Ruolo Sanitario: Tabelle A, B, C, D, E, F, G;
Ruolo Professionale: Tabelle A, B, C, D;
Ruolo Tecnico: Tabelle A, B, C;
Ruolo Amministrativo: Tabella A - quadro 1° L. 90.000
b) Ruolo Sanitario: Tabella H;
Ruolo Professionale: Tabella E;
Ruolo Amministrativo: Tabella A - quadro 2° L. 60.000
c) Ruolo Sanitario: Tabella I - quadro 1°;
Tabelle L, M;
Tabella N - quadro 1°;
Prof. Prof.le: Educatore Professionale;
Ruolo Sanitario: Tabella D;
Tabella E;
Ruolo Amministrativo: Tabella B L. 45.000
d) Ruolo Sanitario: Tabella I - quadro 2°
Tabella N - quadro 2°;
Ruolo Tecnico: Tabelle F, G;
Prof. Prof.le: Ausiliario Socio-Sanitario;
Ruolo Amministrativo: Tabelle C, D L. 30.000
Per ogni giornata di durata del concorso non possono essere liquidate piu' di una seduta.
In alternativa al compenso per seduta, potra' essere liquidato, per ciascun concorso, secondo la suddivisione nei quattro gruppi sopra riportata, il sottoindicato compenso forfettario:
- Concorsi di cui al precedente punto a) L. 250.000
- Concorsi di cui al precedente punto b) L. 150.000
- Concorsi di cui al precedente punto c) L. 100.000
- Concorsi di cui al precedente punto d) L. 75.000.
A tutti i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge competono altresi', se e in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento economico di trasferta, secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Le presenti indennita' sono forfettarie della prestazione resa e quindi non si da' in ogni caso luogo al pagamento di eventuali ore di lavoro straordinario. Ai membri delle Commissioni di concorso e' data facolta' di fruire del servizio di mensa previsto dalla Unita' Socio Sanitaria Locale per i propri dipendenti, ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 e con le stesse modalita' e costi.

Art. 3.

Il tempo occorrente per l'espletamento delle procedure concorsuali, compreso quello occorrente per raggiungere, dalla sede di servizio, la sede del concorso, e' da considerarsi a tutti gli effetti, per i dipendenti regionali e del Servizio Sanitario Nazionale, come attivita' di servizio.