Legge regionale 17 luglio 1986, n. 26. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1982, n. 14. (B.U. 23 luglio 1986, n. 29) La legge regionale 7 luglio 1982, n. 14, e' abrogata.
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 45, sesto comma, dello Statuto regionale.
Di conseguenza il quinto comma dell'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1976, n. 42, recita nuovamente:
"I Presidenti e i Vicepresidenti del Comitato e delle Sezioni durano in carica venti mesi, salvo il caso di scadenza dell'organo, e, di norma, non sono rieleggibili durante la stessa legislatura regionale".