Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 25 giugno 1986, n. 25.

Anticipazione regionale per la realizzazione di progetti di trasporto integrato nell'area metropolitana torinese.

(B.U. 2 luglio 1986, n. 26)

Art. 1, 2

Art. 1.

La Regione Piemonte e' autorizzata ad anticipare, in attuazione del 10° comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 e per conto delle F.S., la spesa massima di lire 3.500 milioni, I.V.A. esclusa, da destinare alla realizzazione di progetti di trasporto integrato nell'area metropolitana torinese secondo quanto gia' contenuto nelle convenzioni stipulate tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino, l'Ente delle Ferrovie dello Stato e la Societa' Azionaria Trasporti Torinesi (S.A.T.T.I. S.p.A.).

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 4.130 milioni.
Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del cap. 12800 del bilancio 1986.
Nello stato di previsione della spesa verra' istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Spese per la realizzazione di progetti di trasporto integrato nell'area metropolitana di Torino in connessione con gli interventi ferroviari".
Il rimborso verra' introitato dalla Regione Piemonte sul cap. 2400 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1986.
Il Presidente della Giunta e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.