Legge regionale 11 giugno 1986, n. 23. Modifica dell'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, in ordine alla composizione della Consulta regionale per i beni e le attivita' culturali. (B.U. 18 giugno 1986, n. 24) Sino ad approvazione di apposita normativa i rappresentanti designati da ciascun Comitato di comprensorio nella Consulta regionale per i beni e le attivita' culturali, di cui all'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, sono nominati direttamente dal Consiglio Regionale. Pertanto il citato art. 2 e' modificato nel modo seguente:
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello Statuto.
- il quarto capoverso del secondo comma e' sostituito dai seguenti:
21 membri designati dal Consiglio Regionale con voto limitato a due terzi;
3 membri in rappresentanza delle Associazioni del tempo libero;
- l'ottavo capoverso del secondo comma e' soppresso.