Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 6 giugno 1986, n. 21.

Modifiche alla L.R. 9 marzo 1984, n. 17: Interventi per l'attuazione in Piemonte della legge 21 maggio 1981, n. 240, recante provvidenze a favore dei Consorzi e delle Societa' Consortili Miste.

(B.U. 11 giugno 1986, n. 23)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

L'art. 5 della L.R. 9 marzo 1984, n. 17, viene modificato come segue:
- Il 1° comma viene sostituito dal seguente:
Per ottenere i contributi di cui all'art. 4 le Societa' Consortili aventi i requisiti previsti dalla legge 21 maggio 1981, n. 240 e della presente legge regionale devono presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale entro il 31 gennaio o entro il 31 luglio dell'anno in cui richiedono il contributo.
- Il 3° comma viene sostituito dal seguente:
Potranno essere ammesse a contributo le spese sostenute dalle Societa' Consortili Miste nei sei mesi antecedenti alla data di presentazione delle domande purche' riferibili a opere od attivita' previste nel programma di investimenti per cui si richiede l'ammissione al contributo.
- Dopo il 5° comma viene aggiunto un 6° comma come segue:
La Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 2.

L'art. 6 della L.R. 9 marzo 1984, n. 17, viene modificato come segue:
- Il 1° comma viene sostituito dal seguente:
Il Consiglio Regionale su proposta della Giunta approva i criteri prioritari per le partecipazioni di cui agli artt. 2, secondo comma e 3, primo comma e per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, individuando in particolare, con riferimento agli indirizzi programmatici della Regione, i settori, le attivita' e le aree territoriali da agevolare; le eventuali modifiche dei criteri prioritari e della percentuale di riparto dei fondi di cui ai successivi commi 2° e 3° del presente articolo saranno proposte dalla Giunta Regionale all'approvazione del Consiglio Regionale contestualmente alla presentazione della relazione annuale di cui al precedente art. 5.

Art. 3.

La presente L.R. e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto.