Legge regionale 6 giugno 1986, n. 21. Modifiche alla L.R. 9 marzo 1984, n. 17: Interventi per l'attuazione in Piemonte della legge 21 maggio 1981, n. 240, recante provvidenze a favore dei Consorzi e delle Societa' Consortili Miste. (B.U. 11 giugno 1986, n. 23) L'art. 5 della L.R. 9 marzo 1984, n. 17, viene modificato come segue:
L'art. 6 della L.R. 9 marzo 1984, n. 17, viene modificato come segue:
La presente L.R. e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto.
- Il 1° comma viene sostituito dal seguente:
Per ottenere i contributi di cui all'art. 4 le Societa' Consortili aventi i requisiti previsti dalla legge 21 maggio 1981, n. 240 e della presente legge regionale devono presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale entro il 31 gennaio o entro il 31 luglio dell'anno in cui richiedono il contributo.
- Il 3° comma viene sostituito dal seguente:
Potranno essere ammesse a contributo le spese sostenute dalle Societa' Consortili Miste nei sei mesi antecedenti alla data di presentazione delle domande purche' riferibili a opere od attivita' previste nel programma di investimenti per cui si richiede l'ammissione al contributo.
- Dopo il 5° comma viene aggiunto un 6° comma come segue:
La Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
- Il 1° comma viene sostituito dal seguente:
Il Consiglio Regionale su proposta della Giunta approva i criteri prioritari per le partecipazioni di cui agli artt. 2, secondo comma e 3, primo comma e per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, individuando in particolare, con riferimento agli indirizzi programmatici della Regione, i settori, le attivita' e le aree territoriali da agevolare; le eventuali modifiche dei criteri prioritari e della percentuale di riparto dei fondi di cui ai successivi commi 2° e 3° del presente articolo saranno proposte dalla Giunta Regionale all'approvazione del Consiglio Regionale contestualmente alla presentazione della relazione annuale di cui al precedente art. 5.