Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 24 marzo 1986, n. 14.

Finanziamento dei presidi socio-assistenziali a carattere residenziale.

(B.U. 26 marzo 1986, n. 12)

Art. 1

Art. 1.

La domanda di finanziamento per trasformazioni, riconversioni o nuove costruzioni, compresi i relativi arredi, previste nel Piano di Attivita' e Spesa di cui all'art. 11 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 ed occorrenti per l'adeguamento dei presidi socio-assistenziali a carattere residenziale di cui all'art. 21 della citata legge regionale n. 59 alle disposizioni contenute nella stessa legge e nella legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, e' inoltrata al Presidente della Giunta Regionale dal Comune o da altro Ente proprietario dell'immobile nel quale ha sede il presidio medesimo.
La domanda deve essere corredata da un progetto di massima e dalla motivazione della spesa.
La Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, e' autorizzata a concedere i finanziamenti di cui al primo comma, nel limite massimo di L. 300.000.000, ai Comuni o agli Enti proprietari dell'immobile, purche' questi ultimi non abbiano fine di lucro ed a condizione che gli interventi realizzandi consentano l'agibilita' dei presidi.
I suddetti finanziamenti verranno concessi prioritariamente per gli interventi di cui al 1° comma relativi ai presidi destinati a soggetti non auto sufficienti.
La ripartizione dei fondi da parte della Giunta Regionale avverra' entro il mese di marzo di ciascun anno.
Per l'anno 1986 la ripartizione dei fondi da parte della Giunta Regionale avverra' entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Per lo stesso anno gli interventi di cui al primo comma non previsti nel Piano di Attivita' e Spesa di cui all'art. 11 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 o in assenza dello stesso, sono finanziati previo parere favorevole dell'Unita' Socio-Sanitaria Locale competente per territorio e previa verifica, da parte della Giunta Regionale, di congruita' dei medesimi rispetto al Piano Socio-Sanitario Regionale.
Per l'anno 1986 e' autorizzata la spesa complessiva di L. 3.000.000.000.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1986 vengono conseguentemente istituiti appositi capitoli con le seguenti denominazioni: "Contributi in conto capitale ai Comuni per il finanziamento dei presidi socio-assistenziali a carattere residenziale" e "Contributi in conto capitale agli istituti di assistenza non aventi fini di lucro per il finanziamento dei presidi socio-assistenziali a carattere residenziale", con la dotazione di Lire 1.500.000.000 ciascuno in termini di competenza e di cassa.
Agli oneri relativi all'anno 1986 si fa fronte mediante riduzione di pari importo complessivo in termini di competenza e di cassa del cap. 12600 del bilancio per l'anno medesimo.
Per gli anni successivi il relativo finanziamento sara' stabilito con la legge di bilancio.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.