Legge regionale 27 febbraio 1986, n. 11. Modifica dell'art. 91 septies introdotto nella legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 dalla legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61 e successive modificazioni, relativo all'installazione di impianti ed antenne per teleradiocomunicazioni. (B.U. 5 marzo 1986, n. 9) Gli ultimi due commi dell'art. 91 septies, introdotto nella legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 dalla legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61 e successive modificazioni, sono soppressi e sostituiti dal seguente testo:
"La Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, con provvedimento da assumere entro il 30 giugno 1986, definira' i criteri di tutela sanitaria ed ambientale ai quali dovra' attenersi il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo e con successivi provvedimenti la Giunta Regionale provvedera' all'aggiornamento dei criteri stessi.
Entro i successivi 120 giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui al precedente comma, i titolari di impianti esistenti dovranno richiedere l'autorizzazione e la concessione, ove necessaria, secondo le modalita' di cui al primo comma del presente articolo".