Legge regionale 27 febbraio 1986, n. 10. Modificazioni alla legge regionale n. 55 del 18 ottobre 1984. (B.U. 5 marzo 1986, n. 5) All'articolo 4, 2° comma, lettera c), della legge regionale n. 55 del 18 ottobre 1984, dopo le parole: "fino ad un massimo", le parole "di 1/3" vengono soppresse e sostituite dalle parole: "della meta' ". La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.