Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 23 gennaio 1986, n. 4.

Modifica dell'art. 2 della L.R. 30 dicembre 1981, n. 57.

(B.U. 29 gennaio 1986, n. 4)

Art. 1, 2

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57, relativa a "Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali" e' sostituito dal seguente:
"Il contratto di assicurazione deve prevedere indennita' non superiori ai seguenti massimali:
- L. 300.000.000 in caso di morte
- L. 300.000.000 in caso di invalidita' permanente
- L. 50.000 per ogni giorno di invalidita' temporanea".

Art. 2.

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.