Legge regionale 23 gennaio 1986, n. 3. Modifica dell'art. 5 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 9. (B.U. 29 gennaio 1986, n. 4) Il primo comma dell'art. 5 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 9, e' sostituito dal seguente:
"A far tempo dal 1° gennaio 1986, i contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 4 sono costituiti da una quota del 23% dell'indennita' mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali".